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RISOLUZIONE DEL CONSIGLIO DI STATO DEL 03.01.2006

Canna fumaria lungo muro condominiale.

 
Il Consiglio di Stato, con la recente sentenza 3.1.2006, n. 11, ha riconosciuto la legittimità di un titolo abilitativo edilizio rilasciato dal Comune ad un condomino per la realizzazione di una canna fumaria lungo il muro perimetrale condominiale, pur avendo l'assemblea espresso parere negativo.

In particolare i giudici hanno affermato che in tale ipotesi trova applicazione il dispositivo dell'art. 1102 del codice civile, il quale prevede che ciascun condomino può servirsi della cosa comune anche apportandovi le modificazioni necessarie per un migliore godimento, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne uguale uso.

Pertanto secondo la Corte il condomino può apportare al muro perimetrale tutte quelle modifiche che gli consentano di trarre dal bene comune una particolare utilità, anche aggiuntiva rispetto a quella goduta dagli altri condomini, ivi compreso l'inserimento nel muro di elementi ad esso estranei, come una canna fumaria, anche se l'assemblea condominiale abbia negato il proprio consenso. Occorre peraltro sottolineare come il diritto di ciascun condomino sopra descritto trova un limite nel divieto, previsto dall'art. 1120 del codice civile, di apportare innovazioni alla cosa comune che alterino il decoro dell'immobile.

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