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Il Consiglio di Stato, con la recente sentenza 3.1.2006,
n. 11, ha riconosciuto la legittimità di un titolo
abilitativo edilizio rilasciato dal Comune ad un condomino
per la realizzazione di una canna fumaria lungo il muro
perimetrale condominiale, pur avendo l'assemblea espresso
parere negativo.
In particolare i giudici hanno affermato che in tale
ipotesi trova applicazione il dispositivo dell'art. 1102
del codice civile, il quale prevede che ciascun condomino
può servirsi della cosa comune anche apportandovi le
modificazioni necessarie per un migliore godimento, purché
non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri
partecipanti di farne uguale uso.
Pertanto secondo la Corte il condomino può apportare al
muro perimetrale tutte quelle modifiche che gli consentano
di trarre dal bene comune una particolare utilità, anche
aggiuntiva rispetto a quella goduta dagli altri condomini,
ivi compreso l'inserimento nel muro di elementi ad esso
estranei, come una canna fumaria, anche se l'assemblea
condominiale abbia negato il proprio consenso. Occorre
peraltro sottolineare come il diritto di ciascun condomino
sopra descritto trova un limite nel divieto, previsto
dall'art. 1120 del codice civile, di apportare innovazioni
alla cosa comune che alterino il decoro dell'immobile.
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