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RIFERIMENTI NORMATIVI
812. Distinzione dei beni
Sono beni immobili il suolo, le sorgenti e i corsi d'acqua, gli
alberi, gli edifici e le altre costruzioni, anche se unite al
suolo a scopo transitorio, e in genere tutto ciò che naturalmente
o artificialmente è incorporato al suolo.
Sono reputati immobili i mulini, i bagni e gli altri edifici
galleggianti quando sono saldamente assicurati alla riva o
all'alveo o sono destinati ad esserlo in modo permanente per la
loro.
Sono mobili tutti gli altri beni
1321. Nozione di contratto
Il contratto è l'accordo di due o più parti per costituire,
regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale.
1329. Proposta irrevocabile
Se il proponente si è obbligato a mantenere ferma la proposta per
un certo tempo, la revoca è senza effetto.
Nell'ipotesi prevista dal comma precedente, la morte o la
sopravvenuta incapacità del proponente non toglie efficacia alla
proposta, salvo che la natura dell'affare o altre circostanze
escludano tale efficaci.
1350. Atti che devono farsi per
iscritto
Devono farsi per atto pubblico o per scrittura privata, sotto pena
di nullità:
1) i contratti che trasferiscono la proprietà di beni immobili.
2) i contratti che costituiscono, modificano o trasferiscono il
diritto di usufrutto su beni immobili, il diritto di superfici, il
diritto del concedente e dell'enfiteuta .
3) i contratti che costituiscono la comunione di diritti indicati
dai numeri precedenti;
4) i contratti che costituiscono o modificano le servitù
prediali, il diritto di uso su beni immobili e il diritto di
abitazione;
5) gli atti di rinunzia ai diritti indicati dai numeri precedenti;
6) i contratti di affrancazione del fondo enfiteutico;
7) i contratti di anticresi;
8) i contratti di locazione di beni immobili per una durata
superiore a nove anni ;
9) i contratti di società o di associazione con i quali si
conferisce il godimento di beni immobili o di altri diritti reali
immobiliari per un tempo eccedente i nove anni o per un tempo
indeterminato;
10) gli atti che costituiscono rendite perpetue o vitalizie salve
le disposizioni relative alle rendite dello Stato ;
11) gli atti di divisione di beni immobili e di altri diritti
reali immobiliari;
12) le transazioni che hanno per oggetto controversie relative ai
rapporti giuridici menzionati nei numeri precedenti;
13) gli altri atti specialmente indicati dalla legge
1351. Contratto preliminare
Il contratto preliminare è nullo, se non è fatto nella stessa
forma che la legge prescrive per il contratto definitivo
1385. Caparra confirmatoria
Se al momento della conclusione del contratto una parte dà
all'altra, a titolo di caparra, una somma di danaro, o una quantità
di altre cose fungibili, la caparra, in caso di adempimento, deve
essere restituita o imputata alla prestazione dovuta.
Se la parte che ha dato la caparra è inadempiente, l'altra può
recedere dal contratto, ritenendo la caparra; se inadempiente è
invece la parte che l'ha ricevuta, l'altra può recedere dal
contratto ed esigere il doppio della caparra.
Se però la parte che non è inadempiente preferisce domandare
l'esecuzione o la risoluzione del contratto, il risarcimento del
danno è regolato dalle norme generali.
1386. Caparra penitenziale
Se nel contratto è stipulato il diritto di recesso per una o per
entrambe le parti, la caparra ha la sola funzione di corrispettivo
del recesso.
In questo caso, il recedente perde la caparra data o deve
restituire il doppio di quella che ha ricevuta
1470. Nozione di vendita
La vendita è il contratto che ha per oggetto il trasferimento
della proprietà di una cosa o il trasferimento di un altro
diritto verso il corrispettivo di un prezzo
1537. Vendita a misura
Quando un determinato immobile è venduto con l'indicazione della
sua misura e per un prezzo stabilito in ragione di un tanto per
ogni unità di misura, il compratore ha diritto a una riduzione,
se la misura effettiva dell'immobile è inferiore a quella
indicata nel contratto.
Se la misura risulta superiore a quella indicata nel contratto, il
compratore deve corrispondere il supplemento del prezzo, ma ha
facoltà di recedere dal contratto qualora l'eccedenza oltrepassi
la ventesima parte della misura dichiarata
1538. Vendita a corpo
Nei casi in cui il prezzo è determinato in relazione al corpo
dell'immobile e non alla sua misura, sebbene questa sia stata
indicata, non si fa luogo a diminuzione o a supplemento di prezzo,
salvo che la misura reale sia inferiore o superiore di un
ventesimo rispetto a quella indicata nel contratto.
Nel caso in cui dovrebbe pagarsi un supplemento di prezzo, il
compratore ha la scelta di recedere dal contratto o di
corrispondere il supplemento
COMPRAVENDITA
Definizione di compravendita
La compravendita è un contratto (1321 c.c.) che ha per oggetto il
trasferimento della proprietà di una cosa verso un corrispettivo
in danaro, detto prezzo (art. 1470 c.c.).
La compravendita, è un contratto consensuale, per cui si
perfeziona con il semplice accordo, non necessitando della
materiale consegna della cosa ( dati o rei )
A norma di legge (art. 1350 c.c.) i contratti che trasferiscono la
proprietà beni immobili debbono essere redatti per iscritto.
Si è soliti far precedere il contratto definitivo di
compravendita immobiliare da un contratto PRELIMINARE
Definizione di compromesso
Il contratto preliminare (conosciuto comunemente anche come
"compromesso) è un contratto vero e proprio, con il quale le
parti si obbligano a stipulare un futuro contratto definitivo, di
cui si debbono per legge aver già determinato il contenuto
essenziale.
L'oggetto del contratto preliminare non è un oggetto, ma
l'obbligo di stipulare un contratto i cui elementi essenziali
siano già stati determinati.
Per la compravendita immobiliare, è richiesta la forma scritta
anche per il preliminare (art. 1351 c.c.). Registrazione del
preliminare.
Il contratto preliminare è impegnativo per i sottoscrittori. La
legge garantisce alla parte adempiente una doppia tutela; o
chiedere la risoluzione del contratto con condanna al risarcimento
dei danni patiti, o chiedere l'esecuzione specifica ex art. 2932
c.c., con una sentenza che produrrà gli effetti del contratto che
si voleva concludere
A conferma della propria serietà contrattuale si è soliti
versare una CAPARRA
Il contratto preliminare può a sua volta essere preceduto da una
PROPOSTA IRREVOCABILE DI ACQUISTO
Definizione di proposta
La proposta è la dichiarazione che contiene tutti gli elementi
del contratto.
La proposta irrevocabile (art. 1329 c.c.) obbliga una parte a
tenere ferma la propria offerta per un certo periodo di tempo,
durante il quale l'eventuale revoca è senza effetto.
Essa, come si è accennato, deve contenere gli elementi essenziali
del contratto, nella specie l'oggetto e il prezzo del bene, nonché
la durata dell'impegno
Definizione di caparra
confirmatoria
La caparra confirmatoria (art. 1385 c.c.) è una somma di danaro
che una parte da all'altra al momento della accettazione della
proposta a conferma della serietà del vincolo assunto ed a titolo
di acconto sul prezzo dovuto.
La caparra penitenziale (art. 1386 c.c.)
È una somma di danaro convenzionalmente ed anticipatamente
stabilita che una parte darà all'altra in caso di recesso dal
contratto.
La differenza è negli effetti. Nel primo caso nel caso di
adempimento, la caparra varrà a titolo di acconto; in caso di
inadempimento verrà trattenuta o, se inadempiente è colui che
l'ha ricevuta, sarà corrisposto il doppio. Nel caso di caparra
penitenziale essa equivale ad un mero risarcimento del danno
preventivamente computato
Note sulla compravendita
La compravendita di beni immobili dev'essere stipulata per
iscritto e trascritta nei registri immobiliari (TRASCRIZIONE). Può
essere effettuata 'a corpo', e allora l'immobile è venduto a un
prezzo complessivo; se è indicata la misura dell'immobile non si
fa luogo alla revisione del prezzo salvo che ci si accorga che la
misura reale è superiore o inferiore di un ventesimo rispetto a
quella indicata nel contratto ( art. 1538 c.c.). Se invece la
vendita è effettuata 'a misura ' il prezzo è stabilito in ragione
di un tanto al metro (o altra unità di misura); il compratore ha
diritto a una riduzione del prezzo, se la misura reale
dell'immobile risulta inferiore a quella indicata nel contratto;
se è superiore, deve versare l'integrazione del prezzo al
venditore ma ha la facoltà di recedere dal contratto se la misura
reale risulta superiore a un ventesimo di quella dichiarata ( art.
1537 c.c.).~
Definizione di rogito
Per rogito si intende l'atto pubblico redatto dal notaio. Di norma
il notaio è scelto dalla parte acquirente.
Come accennato, a norma dell'art. 1350 c.c. devono farsi per atto
pubblico o scrittura privata autenticata i contratti che
trasferiscono la proprietà dei beni immobili.
Ai sensi dell'art. 2699 c.c. l'atto pubblico è il documento
redatto con particolari modalità da un notaio, appunto, che
garantisce, sino a querela di falso la vericità di quanto
avvenuto in sua presenza.
Oltre alla redazione per iscritto, pena la nullità, l'atto di
compravendita immobiliare deve essere trascritto (TRASCRIZIONE)
Definizione di nota di
trascrizione
Domanda rivolta al conservatore dei registri immobiliari perché
effettui sugli appositi registri la trascrizione di uno degli atti
per i quali il codice civile richiede tale formalità ( art. 2659
c.c.). Dev'essere redatta in doppio originale e presentata insieme
a copia dell'atto che ne costituisce il titolo (compravendita
immobiliare.). Contiene i dati anagrafici delle parti nei cui
confronti va effettuata la trascrizione oltre agli estremi del
titolo sulla cui base è effettuata e la descrizione secondo le
formalità previste dell'immobile cui è relativa. In seguito al
processo di meccanizzazione sono stati predisposti appositi
modelli per l'effettuazione delle trascrizioni nelle conservatorie
già meccanizzate. Generalmente viene curata dal notaio rogante.
Definizione di trascrizione
Trascrizione, (artt. 2643 e seguenti c.c.),
forma di pubblicità prevista per gli atti di trasferimento,
acquisto e modifica del diritto di proprietà e dei diritti di
godimento relativi ai beni immobili. Viene effettuata a cura del
conservatore dei registri immobiliari mediante deposito di
apposita nota in duplice esemplare e di copia del titolo di
trasferimento presso la conservatoria dei registri immobiliari,
allo scopo di rendere opponibile nei confronti dei terzi l'atto
trascritto. È la legge stessa a indicare in modo tassativo quali
atti vi sono soggetti. Dal 1997 vi sono soggetti anche i contratti
preliminari relativi a immobili, ma con effetto soltanto
temporaneo ( art. 2645-bis c.c.). La trascrizione può effettuarsi
soltanto in forza di atto pubblico o di scrittura privata
autenticata da notaio e l'obbligo incombe al notaio o ad altro
pubblico ufficiale che ha ricevuto o autenticato l'atto. Dev'essere
effettuata nel termine di 30 giorni dalla redazione degli atti
presso la conservatoria dei registri immobiliari nella cui
circoscrizione si trovano i beni oggetto dell'atto (Es. se i
contraenti risiedono in Milano, il contratto è stato sottoscritto
a Roma, ma l'immobile è a Catania, la trascrizione si effettua a
Catania)
Conservatore dei registri
immobiliari
Conservatore dei registri immobiliari,(artt. da 2673 a 2681 c.c.),
persona preposta alla tenuta dei registri immobiliari, conservati
presso un ufficio sotto la sua direzione, detto Conservatoria dei
registri immobiliari. Attraverso questo ufficio lo Stato
garantisce la pubblicità degli atti relativi ai beni immobili
situati nel suo territorio. A tale scopo la quasi totalità del
territorio italiano è stata ripartita in circoscrizioni (non
corrispondenti a nessun'altra suddivisione territoriale
amministrativa), ognuna facente capo a una conservatoria. Fanno
eccezione il Trentino-Alto Adige e le Province di Trieste e di
Gorizia (già sotto l'impero austroungarico), nelle quali vige il
cosiddetto regime tavolare. Le note e i titoli ricevuti nelle ore
determinate dalla legge nelle quali l'ufficio è aperto al
pubblico possono essere respinti soltanto se mancano di
determinati requisiti formali, tassativamente previsti per legge,
attinenti al contenuto o alla presentazione dei medesimi: al di
fuori dei casi previsti dalla legge, qualora emergano gravi e
fondati dubbi sulla trascrivibilità di un atto, la formalità
deve essere ugualmente eseguita, se la parte richiedente ne fa
istanza, ma il conservatore la effettuerà con riserva.
La responsabilità per i danni causati, anche senza dolo o colpa
grave, dal conservatore dopo il 24 novembre 1973, in base alle
attuali disposizioni di legge spetta al ministero delle finanze (L.
21 gennaio 1983, n. 22, art. 6).
Garanzia della vendita
Se il venditore, dopo la conclusione del contratto, non consegna
il bene oggetto della vendita, l'acquirente rivolgendosi
all'autorità giudiziaria può chiedere la consegna oppure la
risoluzione del contratto. Se la cosa venduta viene rivendicata da
un terzo (che ritiene di esserne il vero proprietario), entra in
gioco la garanzia per evizione dovuta dal venditore al compratore
anche in assenza di specifiche partizioni. Tale garanzia può
venire esclusa con un apposito accordo, ma solo nel senso che il
venditore è liberato dall'obbligo di risarcire i danni che
l'evizione abbia procurato al compratore, il cui diritto alla
restituzione del prezzo e al rimborso delle spese resta fermo in
ogni caso per legge( art. 1483 c.c.). Nel caso in cui una terza
persona ha chiamato in giudizio il compratore per reclamare la
proprietà della cosa venduta e, all'esito della causa, il
compratore è condannato alla restituzione della cosa al terzo, il
venditore deve restituire al compratore il prezzo di vendita e le
spese successive; deve anche risarcirgli il danno subito
dall'evizione, se il compratore non era al corrente della proprietà
altrui della cosa. Per avere diritto alla garanzia per evizione,
il compratore, chiamato in giudizio dal terzo, deve semplicemente
mettere al corrente il venditore della lite giudiziaria in corso,
perché questi sia in grado di opporsi alla pretesa del terzo.
Quando risulta che la cosa è parzialmente altrui, oppure è
gravata da diritti di godimento di terzi (esempio usufrutto,
servitù, ecc.), il compratore ha diritto a una riduzione del
prezzo; o può anche sciogliere il contratto, qualora si possa
ritenere che non lo avrebbe concluso se avesse conosciuto i
termini reali della situazione ( art. 1484 c.c.). In ogni caso, il
compratore deve essere risarcito dei danni, se ignorava che la
cosa era parzialmente altrui o gravata da diritti di godimento di
terzi. Se la cosa venduta presenta difetti di una certa gravità,
al compratore spetta la garanzia per i vizi ( art. 1490 c.c.). In
particolare, la cosa può presentare vizi che la rendono inidonea
all'uso cui è destinata o ne diminuiscono in modo apprezzabile il
valore; o può non avere le qualità specificamente garantite dal
venditore (salvo che il compratore conoscesse i vizi della cosa, o
questi fossero facilmente riconoscibili, e il venditore non avesse
chiaramente affermato all'atto della conclusione del contratto che
la cosa era esente da vizi): in tal caso il compratore deve
denunciare i vizi o la mancanza di qualità al venditore, entro 8
giorni dalla consegna se si tratta di vizi apparenti, oppure entro
8 giorni dalla loro scoperta se si tratta di vizi occulti.
Dopodiché il compratore, a sua scelta, può richiedere la
risoluzione del contratto con restituzione della cosa e del
prezzo, o la riduzione del prezzo. In ogni caso gli spetta il
risarcimento dei danni, se il venditore non dà prova di aver
ignorato senza colpa i vizi della cosa; l'azione del compratore
deve però essere esercitata entro 1 anno dalla consegna.
Acquisto dal non proprietario
Definito anche acquisto a non domino, consiste nell'acquisizione
della proprietà o di altro diritto reale in seguito
all'alienazione da parte di un soggetto che non aveva diritto di
disporne. Ad es., se A acquista da B un bene di cui B non è
legittimo proprietario, A diventa a tutti gli effetti proprietario
di quel bene ( art. 1153 c.c.).
L'acquirente a titolo oneroso può chiedere la risoluzione del
contratto e il risarcimento dei danni se, quando l'ha concluso,
ignorava che la cosa non era di proprietà del venditore. Qualora
venisse privato della proprietà da parte di un terzo, ha diritto
alla garanzia per evizione, cioè all'obbligo dell'alienante non
proprietario di risarcire il danno subìto dall'acquirente ( art.
1483 c.c.). Se invece l'acquisto è stato effettuato a titolo
gratuito l'acquirente ha diritto alla garanzia per evizione
solamente per i casi previsti dal legislatore riguardanti la
donazione ( art. 797 c.c.).
La vendita di immobili urbani comprende, la quota millesimale
delle parti comuni e gli altri eventuali accessori.
Multiproprità.
La multiproprietà è uno dei fenomeni che ha avuto maggior
evoluzione negli ultimi anni. Per molti anni la materia è rimasta
priva di una disciplina giuridica specifica, fin quando la
direttiva 94/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26
ottobre 1994, ha disciplinato i contratti relativi all'acquisto di
un diritto di godimento a tempo parziale di beni immobili. La
legge 24 aprile 1998, n. 128, recante disposizioni per
l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza
dell'Italia alle Comunità europee (la cosiddetta legge
comunitaria 1995-1997), ha disposto l'attuazione, da parte del
Governo, della suddetta direttiva, che è avvenuta con
l'approvazione del decreto legislativo 9 novembre 1998, n. 427.
Per legge, grava sul venditore l'obbligo della più dettagliata
informazione possibile in fase di trattativa. Entro dieci giorni
dalla conclusione del contratto l'acquirente può recedere dallo
stesso senza indicare le ragioni del recesso e senza essere tenuto
a pagare alcuna penalità dovendo rimborsare al venditore solo le
spese sostenute e documentate.
Il diritto di recesso si esercita dandone comunicazione alla
persona indicata nel contratto e, in mancanza, al venditore. La
comunicazione deve essere sottoscritta dall'acquirente e deve
essere inviata mediante lettera raccomandata con avviso di
ricevimento (o telegramma, telex e fax) entro il termine di dieci
giorni.
Il venditore non può in alcun modo richiedere somme di denaro a
qualsiasi titolo (caparra od acconto) fino alla scadenza del
termine concesso per l'esercizio del diritto di recesso;
sempre il venditore, deve consegnare all'ipotetico acquirente un
documento informativo con tutti gli elementi del caso..
Il contratto di multiproprietà deve avere una durata almeno
triennale, per un periodo determinato o determinabile dell'anno
non inferiore ad una settimana.
La nuova legge obbliga il venditore a consegnare, ad ogni persona
che richiede informazioni sul bene immobile, un documento
informativo in cui sono indicati tutta una serie di elementi utili
al potenziale acquirente per valutare la convenienza
dell'operazione
Nel caso in cui l'interessato voglia acquistare il bene, il
contratto deve essere redatto per iscritto a pena di nullità.
Per tutte le controversie, sarà competente il Giudice del luogo
di residenza dell'acquirente.
Sono previste sanzioni amministrative pecuniarie in caso di
inosservanza della legge da parte del venditore.
Regolamento di condominio
Il codice civile stabilisce che "quando in un edificio il
numero dei condomini è superiore a 10, deve essere formato un
regolamento, il quale contenga le norme circa l'uso delle cose
comuni e la ripartizione delle spese, secondo i diritti e gli
obblighi spettanti a ciascun condomino, nonché le norme per la
tutela del decoro dell'edificio e quelle relative
all'amministrazione"; non è comunque esclusa la possibilità
della formazione facoltativa del regolamento nei condomini in cui
il numero dei partecipanti sia inferiore ( art. 1138 c.c.).
I regolamenti condominiali sono contratti scritti, approvati con
il consenso di tutti i condomini o predisposti dall'originario
costruttore, che possono essere modificati solo con il consenso di
tutti gli obbligati e possono incidere anche sui diritti
soggettivi dei singoli condomini, disciplinando, oltre l'uso delle
cose comuni e la ripartizione delle spese, anche i diritti dei
singoli su cose comuni e sui piani di proprietà esclusiva. Ai
regolamenti dev'essere allegata una tabella che indichi in
millesimi la partecipazione dei singoli condomini alle spese
condominiali.
L'acquirente al momento dell'acquisto accetta il regolamento del
condominio sul quale insiste la sua proprietà esclusiva.
Il compratore che subentra con l'acquisto dell'immobile è
obbligato in solido con il venditore al pagamento, delle spese
condominiali relative all'anno in corso e quello precedente (art.
63 disp. Att. C.c.).
Questo per quanto concerne le obbligazioni nei confronti del
condominio.
Per i rapporti tra venditore ed acquirente, invece, tutte le spese
deliberate dal vecchio proprietario sono, per legge, a carico di
quest'ultimo.
Nel caso di "conguaglio" di spese precedenti, si deve
avere attenzione alla delibera di approvazione, nel senso che se
questa è stata adottata dal vecchio proprietario, saranno
attribuibili a quest'ultimo
Imposizione fiscale
| Soggetti |
Invim |
Catastale |
Ipotecaria |
Registro |
| VENDITORE |
Sino
al 31.2.1992
Ridotta di ¼ per immobili di
interesse artistico, storico etc.
NON dovuta per immobili situali all'estero
| 1% |
No |
No |
| ACQUIRENTE |
No |
No |
2% |
7%
3% per immobili di interesse artistico, storico etc.
Misura fissa per £. 250.000 per immobili situati
all'estero, ovvero ceduti allo Stato od altri Enti
Pubblici territoriali |
Contratto preliminare
Qualunque sia il valore, è dovuta
l'imposta di registro nella fissa misura di £ 250.000.
Se il contratto preliminare contiene disposizioni su:
a)
caparra confirmatoria -> 0,50%
b) acconto non soggetto
ad Iva -> 3%
Le imposte proporzionali su caparre ed
acconti vengono detratte dall'imposta principale.
AGEVOLAZIONI PER PRIMA CASA
| Soggetti |
Invim |
Catastale |
Ipotecaria |
Registro |
| VENDITORE |
Ridotta
al 37,50% |
£.
250.000 |
No |
No |
| ACQUIRENTE |
No |
No |
£.
250.000 |
3% |
LOCAZIONE
1571. Definizione di locazione
Contratto con il quale una parte (locatore) si obbliga a far
godere all'altra (locatario o conduttore) una cosa mobile o
immobile, per un certo tempo e un corrispettivo determinato
(canone); se oggetto del contratto è una cosa produttiva, si
parla di affitto (es. affitto d'azienda).
Forma del contratto e requisiti
richiesti
Il contratto di locazione ha forma libera, quindi può essere
stipulato anche verbalmente, tranne che si riferisca a un bene
immobile e preveda una durata superiore ai 9 anni, nel qual caso
per la validità è necessaria la forma scritta (1350 c.c.). Il
locatore deve consegnare la cosa in buono stato, provvedere alla
sua manutenzione e garantire l'uso al conduttore ( artt. 1585 e
1586 c.c.). Il conduttore, da parte sua, deve prendere in consegna
la cosa e servirsene con diligenza, pagando regolarmente il canone
( art. 1587 c.c.). Le spese per la riparazione della cosa sono
generalmente a carico del proprietario (per cui il conduttore è
tenuto a dare pronto avviso a quest'ultimo della necessità di una
riparazione), tranne che si tratti di piccola manutenzione ( art.
1577 c.c.). Se la cosa data in locazione presenta dei vizi che ne
diminuiscono l'idoneità all'uso, il conduttore può pretendere la
riduzione del canone o la risoluzione del contratto; se viene
distrutta o perduta, risponde dei danni se non prova che la
distruzione o la perdita sono avvenute per causa a lui non
imputabile ( art. 1588 c.c.). Il locatore può vendere a terzi la
cosa, ma il contratto di locazione è opponibile all'acquirente
(se ha una data certa antecedente all'alienazione): in altri
termini, l'acquirente deve rispettare il contratto di locazione
precedentemente stipulato, e il conduttore deve pagare il
corrispettivo all'acquirente ( art. 1589 c.c.)
Note sulle leggi di locazione
Le leggi che si sono succedute negli ultimi anni hanno
profondamente modificato il regime dei contratti di locazione
degli immobili urbani adibiti a uso abitativo. Con la legge n. 359
del 1992 (patti in deroga) si è aperta la strada alla libera
determinazione dei canoni di locazione, in deroga alla disciplina
contenuta nella legge detta dell'equo canone (L: 27 luglio 1978,
n. 392) che, in un'ottica di tutela della parte debole del
rapporto, il conduttore, fissava i limiti massimi di tali canoni (L.
8 agosto 1992, n. 359). Con le nuove regole l'affitto a equo
canone si applica rispetto ad abitazioni costruite prima dell'11
luglio 1992 e in relazione a contratti stipulati prima del 14
agosto 1992 o rinnovati entro tale termine. Per i contratti
stipulati o rinnovati dopo tale data, invece, il canone di
locazione è liberamente determinabile dalle parti, ma la validità
dell'accordo è subordinata a una serie di adempimenti (patti in
deroga). La locazione di un immobile, in base alla legge dell'equo
canone, non può essere stabilita per un periodo inferiore a 4
anni, ulteriormente rinnovabili per un uguale periodo se una parte
non dà disdetta all'altra 6 mesi prima della scadenza del
contratto. Il conduttore può recedere in ogni momento, dando il
preavviso 6 mesi prima, se così è stabilito nel contratto; in
ogni caso, anche in mancanza di qualsiasi previsione in proposito,
può recedere in caso di grave necessità da parte sua (e salvo
sempre il preavviso di 6 mesi); il locatore, invece, non può
recedere prima della scadenza. La legge istitutiva dei patti in
deroga prevede, invece, una durata minima di 8 anni (4 anni con
rinnovo quadriennale obbligatorio alla prima scadenza). La
disdetta dev'essere data 6 mesi prima della scadenza naturale del
contratto entro 12 mesi prima della scadenza del primo
quadriennio, se il proprietario chiede la casa per sé o per i
suoi congiunti o la deve ristrutturare. Il contratto può però
essere sciolto per inadempimento del conduttore se questi ritarda
il pagamento del canone oltre 20 giorni dalla scadenza prevista
(v. morosità del conduttore). In caso di morte del conduttore, il
locatore è tenuto a rispettare il contratto, che prosegue in capo
al coniuge e agli eredi conviventi: una sentenza della Corte
costituzionale (n. 404 del 1988) impone che il contratto prosegua
anche in capo al convivente, non sposato, del conduttore.).
Disciplina dei contratti di
locazione
Disciplina dei contratti di locazione in base alla legge del 1998
(L. 9 dicembre 1998, n. 431.) (cd patti in deroga)
Nuove regole sono state introdotte da una legge del 1998 per i
contratti relativi a immobili destinati a uso abitativo stipulati
o rinnovati dopo la sua entrata in vigore. Queste regole,
pertanto, non si applicano ai contratti in corso all'atto
dell'introduzione della nuova legge, che continuano ad essere
disciplinati dalle norme precedenti. La legge del 1998 prevede che
i contratti, per essere validi, devono essere stipulati in forma
scritta e, relativamente alla tipologia del rapporto contrattuale,
due sistemi normativi distinti: · il primo comporta la libera
determinazione del canone secondo gli accordi raggiunti dal
proprietario e dall'inquilino, · il secondo la determinazione del
canone secondo criteri generali predeterminati convenzionalmente
tra le associazioni della proprietà edilizia e i sindacati degli
inquilini. Questo secondo sistema può essere utilizzato in
alternativa al primo soltanto nei Comuni ad alta tensione
abitativa (con un notevole numero di abitanti). Se si sceglie il
criterio della determinazione del canone in regime di libero
mercato, la legge stabilisce che il contratto deve avere la durata
minima di 4 anni e rinnovarsi alla scadenza per altri 4. Il
proprietario, tuttavia, può esercitare la facoltà di diniego al
rinnovo in particolari casi, dandone comunque comunicazione
all'inquilino con preavviso di almeno 6 mesi:
a) se vuole destinare l'immobile ad abitazione o a uso
artigianale, commerciale o professionale proprio o di un congiunto
(coniuge, genitori, figli, parenti entro il secondo grado);
b) se il proprietario, trattandosi di una persona giuridica,
società o ente, vuole destinare l'immobile all'esercizio delle
proprie attività e contestualmente offre all'inquilino un altro
immobile libero e idoneo;
c) se l'inquilino ha la disponibilità di un alloggio libero e
idoneo nello stesso Comune;
d) se l'edificio deve essere ricostruito o ristrutturato in modo
tale che la permanenza dell'inquilino sia di ostacolo ai lavori;
e) se l'immobile deve essere distrutto o se, trattandosi di ultimo
piano, il proprietario vuole sopraelevarlo e per l'esecuzione dei
lavori è necessario sgomberarlo;
f) quando l'inquilino non occupa continuativamente l'immobile
senza giusto motivo;
g) se il proprietario vuole vendere l'immobile a terzi e non sia
proprietario di altri immobili a uso abitativo oltre quello
eventualmente adibito a sua abitazione (ma in quest'ultimo caso
l'inquilino ha il diritto di prelazione), ma
solo se il proprietario ha già ottenuto le necessarie
autorizzazioni al compimento dei lavori.
Se la disdetta viene data illegittimamente, l'inquilino ha diritto
di riottenere la disponibilità dell'immobile, oltre a un
risarcimento di ammontare non inferiore a 36 mensilità del canone
di locazione.
Se, invece, si sceglie il criterio della determinazione del canone
secondo i livelli stabiliti da accordi fra le rappresentanze dei
proprietari e quelle degli inquilini (accordi da stipulare
localmente, prevedendo contratti-tipo, in attuazione di
convenzioni nazionali orientativamente promosse dal ministero dei
lavori pubblici), il canone sarà più contenuto di quello che
sarebbe prevedibile affidandosi al libero mercato, ma la durata
del contratto dovrà essere di soli 3 anni. Alla scadenza del
triennio le parti possono concordare di rinnovare la durata per
altri 3 anni, ma, se non raggiungono un accordo in tal senso, il
contratto viene prorogato per legge per altri 2 anni. È sempre
salva la facoltà del proprietario di dare la disdetta se
ricorrono le condizioni elencate dalla legge per i contratti
stipulati al di fuori del regime convenzionale
Locazione di immobili ad uso
diverso dall'abitazione
Se il contratto riguarda immobili urbani adibiti a uso diverso da
quello abitativo (cioè commerciale, produttivo, artigianale,
professionale, come negozi, capannoni, studi professionali), la
legge non stabilisce il canone massimo di locazione, che può
quindi essere liberamente pattuito dalle parti, ma deve rimanere
stabile nei primi 3 anni del contratto, e successivamente
aumentare solo del 75 per cento della variazione in aumento del
costo della vita.
Il contratto non può avere durata inferiore ai 6 anni (9 se
nell'immobile viene esercitata l'attività alberghiera), e questo
per garantire una certa stabilità al conduttore che eserciti
un'attività produttiva, investendo in essa dei capitali; il
conduttore può recedere dal contratto, per gravi motivi, dando il
preavviso 6 mesi prima, mentre il locatore lo può solo se intende
adibire l'immobile ad abitazione propria, del coniuge o di un
parente in linea retta entro il secondo grado (figli e nipoti),
ovvero all'esercizio di una propria attività, ovvero distruggerlo
per ricostruirlo o ristrutturarlo completamente. In caso di morte
del conduttore, il contratto continua con coloro che ne continuano
l'attività; in caso di cessione dell'azienda del conduttore,
questi può cedere anche il contratto di locazione, salva
l'iniziativa del locatore, che può opporsi alla cessione solo per
gravi motivi. Le norme della legge del 1998 non si applicano ai
contratti che si riferiscono a usi non abitativi.
Il locatario
Conduttore (o locatario o inquilino),
parte che, nel contratto di locazione (affitto), ha in uso la
cosa, mobile o immobile, oggetto del contratto. Queste le
principali obbligazioni: prendere in consegna la cosa e usarla con
l'attenzione dovuta, servendosene come pattuito; pagare il canone
entro le scadenze convenute; salvo patto contrario, pagare le
spese di conservazione e di ordinaria manutenzione ( art. 1587
c.c.). Il conduttore è responsabile della cosa nei confronti del
locatore, se non prova la sua assenza di responsabilità al
riguardo. Il conduttore può agire in giudizio personalmente, cioè
senza l'intervento del proprietario, contro i terzi che molestino
il godimento della cosa locata ( art. 1585 e 1586 c.c.). Norme
particolari, volte a proteggere il conduttore di immobili
utilizzati come abitazione, sono dettate dalla legge sull' equo
canone (L. 27 luglio 1978, n. 392.) quali ad esempio, le uniche
spese che il contratto di locazione può porre a carico del
conduttore (le spese del servizio di pulizia, del funzionamento e
della manutenzione ordinaria dell'ascensore, della fornitura di
acqua e di energia elettrica, del riscaldamento, del
condizionamento dell'aria, dello spurgo dei pozzi neri, della
fornitura in genere dei servizi comuni). Il conduttore ha anche
diritto di partecipare, in luogo del proprietario
dell'appartamento, alle assemblee dei condòmini relative alla
gestione dei servizi di riscaldamento e di condizionamento d'aria
(L. 27 luglio 1978, n. 392, artt. 8, 9 e 10). Il conduttore, per
gravi motivi e con un preavviso di almeno 6 mesi, può recedere
dal contratto anche prima della scadenza (anche se tale facoltà
sia stata contrattualmente esclusa). In caso di morte del
conduttore, il contratto di locazione si trasferisce in capo al
coniuge, agli eredi e ai parenti che con lui convivevano; in caso
di separazione giudiziale, di scioglimento del matrimonio, o di
cessazione degli effetti civili del matrimonio, il contratto di
locazione si trasferisce in capo al coniuge del conduttore, se così
è stato deciso dal giudice; in caso di separazione consensuale,
il coniuge succede al conduttore, se così è stato stabilito dai
coniugi. Se la locazione è relativa a immobili urbani per usi
diversi da quello abitativo, la legge stabilisce che, in caso di
morte del conduttore, il contratto di locazione si trasferisce a
coloro che ne continuano l'attività (commerciale, artigianale,
professionale), nei locali oggetto del contratto (L. 27 luglio
1978, n. 392, art. 27)..In caso di vendita dell'immobile, spetta
al conduttore il diritto di prelazione sull'acquisto (a parità di
condizioni); in caso di cessazione del rapporto locativo (ad es.
per finita locazione) e nei casi previsti dalla legge, spetta al
conduttore un'indennità commisurata alla natura dell'attività
che egli svolgeva nell'immobile locato (L. 27 luglio 1978, n. 392,
art. 34).
Equo canone
Canone di locazione il cui ammontare non è lasciato alla libera
contrattazione delle parti, ma è stabilito dalla legge dello
Stato, secondo parametri generali, riferiti al tipo di abitazione
(rurale, ultrapopolare, popolare, economico, civile, signorile),
al livello di piano (considerando anche la presenza o meno
dell'ascensore), allo stato di conservazione (relativamente anche
alle parti comuni dell'edificio), alla zona, alle dimensioni della
città. Secondo la legge dell'equo canone, il canone di locazione
non può superare il 3,85% del valore dell'immobile, stabilito in
base ai parametri sopra ricordati, riferiti anche alle dimensioni
dell'abitazione (L. 27 luglio 1978, n. 392, art. 12). Se
l'immobile è stato costruito dopo il 31 dicembre 1975, nel
calcolo dell'equo canone si tiene conto anche dei costi di
costruzione. Il canone di locazione può venir aggiornato di anno
in anno (su iniziativa del locatore), nel limite del 75%
dell'indice di aumento del costo della vita (L. 27 luglio 1978, n.
392, art. 22). Questo meccanismo di calcolo del canone è stato
soppiantato dal ritorno alla contrattazione tra le parti, prima
con i patti in deroga poi con la completa liberalizzazione,
intervenuta nel 1998 (L. 9 dicembre 1998, n. 431.)
Patti in deroga
espressione con cui venivano designati i contratti di locazione di
immobili urbani a uso abitativo stipulati in deroga alle
disposizioni della legge dell'equo canone (legge n. 392/1978) non
dichiarate espressamente inderogabili (D.L. 11 luglio 1992, n.
333.) Ciò era possibile per i contratti di locazione relativi ad
abitazioni nuove, costruite cioè dopo l'11 luglio 1992, e per i
contratti relativi ad abitazioni costruite anteriormente a tale
data, ma stipulati o rinnovati dopo il 14 agosto 1992. Erano
derogabili le norme concernenti la determinazione del canone,
svincolato dai rigidi parametri di legge (equo canone) e rimesso
alla libera contrattazione tra le parti. Non derogabile, per
espressa disposizione di legge, era soltanto la norma che riduceva
gli aggiornamenti periodici del canone di locazione al 75% delle
variazioni ISTAT. Il proprietario dell'immobile, una volta
raggiunto l'accordo con l'inquilino, provvedeva a stilare il
contratto sui modelli prestampati messi a disposizione dalle
associazioni di categoria dei proprietari. Dovevano essere redatte
5 copie del contratto, da consegnare rispettivamente all'Ufficio
del registro, all'inquilino, all'associazione dei proprietari e a
quella degli inquilini cui si è richiesta consulenza, e una che
il proprietario doveva tenere per sé. La legge prevedeva come
obbligatoria la controfirma in calce al contratto delle
associazioni di categoria dei proprietari e degli inquilini, firma
senza la quale l'accordo non poteva ritenersi valido. La Corte
Costituzionale, con sentenza 18-25 luglio 1996, n. 309, aveva però
deliberato l'illegittimità della suddetta obbligatorietà. La
durata minima del contratto era fissata in 4 anni, con rinnovo
obbligatorio alla prima scadenza. La disdetta doveva essere data
entro 6 mesi dalla scadenza naturale del contratto oppure entro 12
mesi dalla scadenza del quadriennio se il proprietario chiede la
casa per sé o per i suoi congiunti o per effettuarvi delle
ristrutturazioni. La riforma delle locazioni del 1998 ha abrogato
la disciplina dei patti in deroga e la trasformazione dei
contratti in corso, alla loro scadenza naturale, nelle nuove
tipologie previste dalla legge (L. 9 dicembre 1998, n. 431).
Imposta di registro
Per i contratti di locazione e di affitto (per i quali,
precedentemente, vigeva l'obbligo di registrazione solo se di
importo superiore a 2500000 lire) dal 1998 vi è in ogni caso
l'obbligo di pagare l'imposta di registro (ne restano esenti i
contratti redatti verbalmente o con scrittura non autenticata di
durata non superiore a 30 giorni complessivi nell'anno) (L. 27
dicembre 1997, n. 449, art. 21). Se il contratto ha durata
poliennale, l'imposta può essere versata in unica soluzione per
l'intera durata, ottenendo una riduzione percentuale pari alla metà
del tasso legale di interesse moltiplicato per il numero delle
annualità considerate. Il versamento minimo deve essere in ogni
caso di 100000 lire. Per le locazioni di immobili (abitazioni e
pertinenze, negozi, uffici, terreni non agricoli) l'aliquota è
del 2%; per quelle di fondi rustici e terreni agricoli è dello
0,50%; per le locazioni di beni mobili (macchine, attrezzature)
l'aliquota è del 3%; per gli affitti di aziende è del 3% sulla
parte mobiliare, del 2% sulla parte immobiliare
Convalida di licenza o sfratto
Processo speciale e sommario, previsto in relazione a rapporti di
locazione o affitto con il fine di costringere l'inquilino,
l'affittuario, il mezzadro o il colono a restituire l'immobile al
proprietario.
Sfratto
E' un procedimento speciale che assume particolare rilevanza in
materia di locazioni di immobili. Esso prende l'avvio con
un'intimazione da parte dell'avvocato del proprietario (locatore)
notificata all'inquilino (conduttore) allo scopo di ottenere la
restituzione dell'immobile locato ( art. 657 c.p.c.). A seconda
del momento in cui viene notificata, l'intimazione può essere di
licenza o di sfratto. Si parla di intimazione di licenza nel caso
in cui la notifica avvenga in un momento anteriore alla scadenza
del contratto (nei termini previsti dal contratto stesso o dalla
legge) al fine di evitare il tacito rinnovo del contratto stesso e
riavere la cosa locata alla scadenza prevista (nel caso di
immobile adibito a uso abitativo il termine è di 6 mesi prima
della scadenza). Si parla invece di convalida di sfratto quando la
notifica avvenga successivamente alla scadenza del contratto, e il
conduttore, pur non avendo rinnovato il contratto, non restituisca
l'immobile; o anche nel caso in cui il conduttore sia moroso (cioè
sia in ritardo nel pagamento della locazione). Nella prima ipotesi
si tratterà di convalida di sfratto per intimazione successiva,
nella seconda ipotesi di convalida di sfratto per intimazione
risolutiva.
La convalida
Contestualmente all'intimazione di licenza o sfratto il locatore
deve inoltre citare il conduttore davanti al giudice competente,
che è di regola il giudice del luogo in cui si trova la cosa
locata, ai fini di ottenere la convalida della licenza o sfratto (
art. 661 c.p.c.). Tutta la procedura, originariamente affidata
alla competenza del pretore, con l'abolizione di questo organo
giudiziario e l'istituzione del giudice unico di primo grado,
passa alla competenza del tribunale in composizione monocratica.
Se all'udienza fissata il convenuto (inquilino) non compare o, pur
comparendo, non si oppone, il giudice procederà alla convalida
con ordinanza avente efficacia esecutiva. Tale ordinanza chiude il
processo ( art. 663 c.p.c.).
In caso di opposizione del conduttore il processo sommario diverrà
normale processo di cognizione. Allo scopo di evitare un processo
ordinario, quando il convenuto non ha serie argomentazioni da
opporre, il giudice può comunque pronunciare ordinanza non
impugnabile di rilascio dell'immobile, qualora le eccezioni non
siano fondate su prova scritta e a condizione che non ricorrano
gravi motivi in contrario ( art. 665 c.p.c.)..
La morosità
Inadempimento all'obbligo di pagare il canone di locazione e gli
oneri accessori. La legge sull' equo canone prevede che il
proprietario possa richiedere la risoluzione del contratto per
inadempimento, se il conduttore ritarda il pagamento del canone
oltre 20 giorni dalla scadenza prevista, ovvero non paghi entro il
termine stabilito gli oneri a suo carico (in quest'ultimo caso,
solo se l'ammontare supera l'importo di 2 mensilità) (L. 27
luglio 1978, n. 392, art. 5). Il ritardo può essere sanato fino
al processo con il quale il locatore richiede la risoluzione del
contratto, se il conduttore alla prima udienza versa l'importo
dovuto, maggiorato degli interessi legali dal giorno della
scadenza e delle spese di causa (ivi comprese quelle legali).
Questa forma di sanatoria della morosità non può essere
utilizzata dall'inquilino più di 3 volte in 4 anni: in caso di
sua comprovata difficoltà economica, il giudice può assegnare un
termine per il pagamento entro 3 mesi (L. 27 luglio 1978, n. 392,
art. 55).
MEDIAZIONE
Definizione di mediazione
Contratto con cui un soggetto, il mediatore, mette in relazione
due o più parti per la conclusione di un affare (un contratto),
senza essere legato ad alcuna di esse da rapporti di
collaborazione, rappresentanza o dipendenza ( art. 1754 c.c.). Si
pensi al caso di una persona che intende comperare o affittare un
appartamento, e di un'altra che intende vendere o concedere un
alloggio in locazione: il mediatore è colui che li mette in
contatto, mettendoli così in grado di concludere l'affare
desiderato. Per esercitare l'attività di mediatore è
obbligatoria l'iscrizione nel ruolo degli agenti di affari in
mediazione. Se le parti che sono state messe in contatto
dall'intervento del mediatore concludono effettivamente il
contratto, il mediatore ha diritto a una provvigione da entrambe,
anche se nulla è stato pattuito al riguardo, purché risulti
iscritto nel ruolo (L. 3 febbraio 1989, n. 39, art. 6). La misura
delle provvigioni e la proporzione in cui questa deve gravare su
ciascuna delle parti, in mancanza di patto, sono determinate dalle
Camere di Commercio, tenendo conto degli usi locali. Il mediatore,
per quanto in suo potere, deve badare che l'affare si concluda
secondo criteri di correttezza, comunicando alle parti quanto a
sua conoscenza in merito alla valutazione e alla sicurezza
dell'affare.
Definizione di provvigione
forma di retribuzione in cui l'ammontare dovuto al prestatore
d'opera è commisurato all'entità del risultato procurato, tipica
dei rapporti di lavoro autonomo aventi a oggetto il procacciamento
di affari, quali l'agenzia, la commissione, la mediazione; in tali
casi il corrispettivo è dovuto al soggetto che svolge l'attività
di intermediazione commerciale solo allorché l'affare si conclude
positivamente, sicché è posto a carico dell'agente, del
commissionario o del mediatore il rischio del mancato
conseguimento del risultato, indipendentemente dal loro impegno
per raggiungerlo.
Definizione di agente
Collaboratore esterno che, organizzando la propria attività in
modo autonomo e a proprio rischio, promuove la conclusione di
contratti di vendita di prodotti o servizi.
Attività dell'agente
Si può dunque definire come un lavoratore autonomo, distinto
sostanzialmente dalla figura del lavoratore subordinato, in quanto
non legato dal vincolo di subordinazione nei confronti del proponente. Le principali caratteristiche che contraddistinguono
il lavoro dell'agente sono:
1) obbligo di promuovere la conclusione di contratti per conto del
proponente;
2) stabilità del rapporto;
3) delimitazione di una zona entro la quale l'agente deve operare;
4) diritto a un corrispettivo, detto provvigione, variabile e
commisurato in percentuale alla quantità delle vendite fatte.
L'agente può limitarsi a raccogliere ordinazioni e altre proposte
contrattuali, predisponendo eventualmente le basi degli accordi
che saranno poi conclusi dal proponente. Può anche concludere
personalmente contratti in nome del proponente: in tal caso si
tratta di un agente con rappresentanza. Il conferimento della
rappresentanza avviene attraverso la procura, che è un atto
unilaterale con cui una persona attribuisce a un'altra il potere
di rappresentarla ( art. 1745 c.c.). Ne deriva che qualsiasi
dichiarazione o reclamo concernenti l'esecuzione di un contratto
concluso per il tramite dell'agente con rappresentanza sono
validamente fatti a quest'ultimo.
1746.Obblighi e diritti
dell'agente
Gli obblighi principali dell'agente sono( art. 1746 c.c.). :
1) tutelare gli interessi del proponente e agire con lealtà e
buona fede;
2) fornire al proponente tutte le informazioni inerenti le
condizioni di mercato nella zona specifica in cui opera e
qualsiasi altra informazione utile per la conclusione di singoli
affari;
3) seguire le direttive impartite, avvisandolo tempestivamente in
caso di difficoltà e imprevisti inerenti la conclusione di
singoli contratti;
In contrapposizione a tali obblighi il codice civile (artt. 1748 e
1749) riconosce all'agente alcuni diritti.
Per tutti gli affari conclusi durante il contratto l'agente ha
diritto alla provvigione quando l'operazione è stata conclusa per
effetto del suo intervento.
La provvigione è dovuta anche per gli affari conclusi dal
proponente con terzi che l'agente aveva in precedenza acquisito
come clienti per affari dello stesso tipo o appartenenti alla zona
o alla categoria o gruppo di clienti riservati all'agente, salvo
un diverso accordo tra le parti.
L'agente ha diritto alla provvigione sugli affari conclusi dopo la
data di scioglimento del contratto se la proposta è pervenuta al
proponente o all'agente in data antecedente o gli affari sono
conclusi entro un termine ragionevole dalla data di scioglimento
del contratto e la conclusione è da ricondurre prevalentemente
all'attività da lui svolta; in tali casi la provvigione è dovuta
solo all'agente precedente, salvo che da specifiche circostanze
risulti equo ripartire la provvigione tra gli agenti intervenuti.
Salvo che sia diversamente pattuito, la provvigione spetta
all'agente dal momento e nella misura in cui il proponente ha
eseguito o avrebbe dovuto eseguire la prestazione in base al
contratto concluso con il terzo. La provvigione spetta alla gente,
al più tardi, inderogabilmente dal momento e nella misura in cui
il terzo ha eseguito o avrebbe dovuto eseguire la prestazione
qualora il proponente avesse eseguito la prestazione a suo carico.
Se il proponente e il terzo si accordano per non dare, in tutto o
in parte, esecuzione al contratto, l'agente ha diritto per la
parte ineseguita, ad una provvigione ridotta nella misura
determinata dagli usi o, in mancanza, dal giudice secondo equità.
L'agente è tenuto a restituire le provvigioni riscosse solo
nell'ipotesi e nella misura in cui sia certo che il contratto tra
il terzo e il proponente non avrà esecuzione per cause non
imputabili al proponente.
La legge dispone la nullità di ogni patto più sfavorevole
all'agente.
L'agente ha, infine, diritto di esigere che vi siano fornite tutte
le informazioni necessarie per verificare l'importo delle
provvigioni liquidate ed in particolare un estratto dei libri
contabili, ma non ha diritto al rimborso delle spese di agenzia.
1743. Clausula di esclusiva
( art. 1743 c.c.),
Nel contratto di agenzia le parti, salvo diverso esplicito
accordo, sono vincolate dalla clausola di esclusiva, nel senso che
il preponente non può valersi contemporaneamente di più agenti
nella stessa zona e per lo stesso ramo di attività, e
reciprocamente l'agente non può assumersi l'incarico di trattare
gli affari, in una stessa zona, di più preponenti in concorrenza
tra loro.
Definizione di procacciatore
d'affari
Particolare tipo di collaboratore la cui attività consiste nella
raccolta di ordinativi presso il pubblico e nella loro
trasmissione, affinché provveda a darvi evasione; il
procacciatore d'affari (così come l'agente, il commissionario e
il mediatore) è retribuito a provvigione, cioè in base a una
percentuale sul corrispettivo del contratto da lui procurato. Il
suo rapporto si caratterizza rispetto a quello dell'agente per
l'assoluta mancanza di stabilità; l'attività del procacciatore
è infatti libera, e spesso anzi occasionale, l'agente è invece
vincolato allo svolgimento di attività promozionale in favore
dell'imprenditore. Il rapporto del procacciatore di affari è
atipico, cioè non regolato dalla legge: è analogo a quello
dell'agente senza rappresentanza, ma non si applicano molte delle
norme dettate dalla legge in tema di agenzia. Al procacciatore non
deve essere infatti assegnata una zona specifica, ed egli non ha
diritto ad alcuna esclusiva; per contro non è tenuto ad alcun
vincolo di esclusiva nei confronti del suo imprenditore, essendo
libero di svolgere attività anche per altri soggetti; non ha
inoltre diritto al preavviso, né all'indennità per lo
scioglimento del rapporto. A differenza dell'agente non gli è
infine dovuto alcun compenso per affari che non abbia procacciato
direttamente (cosiddetta provvigione indiretta). Parallelamente
non gravano sul procacciatore alcuni degli obblighi tipici
dell'agente, quali quello di compiere l'incarico secondo le
istruzioni del caso ricevute dall'imprenditore, di fornirgli le
informazioni riguardanti le condizioni del mercato e in genere
ogni informazione che possa risultare utile ai fini della
convenienza degli affari. Il libero procacciatore d'affari si
differenzia invece dal mediatore per il suo vincolo di
collaborazione, sia pure non stabile, con una delle parti del
contratto concluso per suo tramite; la caratteristica del
mediatore è infatti quella dell'assoluta imparzialità rispetto
alle parti contraenti. Dalla distinzione discende una rilevante
differenza ai fini concreti: mentre al mediatore la provvigione è
dovuta per il solo fatto della conclusione dell'affare da lui
promosso, nel caso del procacciatore è necessaria non solo la
conclusione, ma altresì la regolare esecuzione del contratto, in
analogia con quanto la legge prevede in tema di agenzia. Dal
commissionario infine il procacciatore differisce per il fatto che
non gli è concesso alcun potere di concludere direttamente il
contratto per conto del committente, ma solo di trasmettere a
questi proposte contrattuali. Nella pratica, sotto il nome di
procacciatore d'affari si cela sovente un vero e proprio agente;
è il preponente che preferisce usare la formale denominazione di
procacciatore al fine di sottrarsi agli obblighi derivanti da un
regolare contratto di agenzia. In tali ipotesi spetta al giudice,
nel caso di controversia, rilevata in concreto la stabilità
dell'incarico e l'obbligatorietà dell'attività promozionale, di
accertare l'esistenza di un reale rapporto di agenzia.
Domande ricorrenti
- Se in un contratto non è
determinato il prezzo di vendita, come si può fare?
Di regola il prezzo è determinato dalle parti. La determinazione
può essere rimessa ad un terzo, detto arbitratore, che applica le
regole dettate del codice civile, ossia procedere con equo
apprezzamento(art. 1349 c.c.). Generalmente ci si rifà al valore
di mercato della cosa compravenduta (art. 1474 c.c)
- Se dopo la sottoscrizione
di un preliminare parte venditrice si rifiuta di stipulare il
contratto definitivo, come può agire il compratore?
Al compratore è data la scelta fra due possibilità di tutela; o
risolvere il contratto preliminare, con richiesta dei danni subiti
per il mancato acquisto del bene, oppure, se ha interesse alla
stipulazione del contratto, chiedere al giudice ai sensi dell'art.
2932 c.c che pronunzi una sentenza che tenga gli effetti del
contratto non concluso
- Se dopo l'acquisto di un
bene ci si accorge di alcuni difetti, cosa si può fare?
Se il bene venduto presenta vizi di qualche gravità (cd. Vizi
redibitori) al compratore spetta ex legge una speciale tutela, la
garanzia per i vizi (art. 1490 c.c.). Ovviamente la tutela non è
garantita se il compratore conosceva i vizi al momento del
contratto. Il compratore ha l'onere di denunciare l'esistenza dei
vizi entro il termine di otto giorni, che decorrono dalla consegna
per i vizi apparenti e della scoperta se si tratta di vizi occulti
(1495 c.c.) Il compratore ha diritto di chiedere alternativamente
o la risoluzione del contratto facendosi restituire il prezzo o la
riduzione del prezzo.
- Che forma deve avere il
preliminare?
Per legge il contratto di compravendita avente per oggetto
immobili deve essere redatto per iscritto. Poiché il contratto
preliminare deve avere la stessa forma del contratto definitivo,
anche il preliminare dovrà essere stipulato per iscritto (artt.
1350, 1351 c.c.).
- A chi spettano le spese del
contratto di vendita?
Salvo diverso accordo, le spese relative al contratto e quelle
accessorie, spettano al compratore (art. 1475 c.c.)
- Si può vendere un immobile
gravato da usufrutto?
L'usufrutto è un diritto reale di godimento su cosa altrui che,
però, non annulla il diritto di proprietà. Il proprietario potrà
quindi alienare la nuda proprietà, rimando l'usufruttuario
titolare del suo diritto.
- Cosa accade alla caparra se
il contratto non si stipula?
La caparra confirmatoria (art. 1385 c.c.) corrisponde ad una
prassi antichissima di consegnare all'altra parte , al momento
della conclusione di un contratto una somma di denaro a conferma
della serietà del vincolo. Se la parte che ha dato la caparra si
rende successivamente inadempiente, l'altra parte può trattenere
la caparra a titolo di risarcimento; se invece inadempiente è la
parte che ha ricevuto la caparra, l'altra può pretendere il
doppio di quanto ha dato come caparra.
- Se l'altra parte non
adempie, come ci si può tutelare?
Vige la regola Inadempienti non est ademplundum ossia la parte
tenuta ad adempiere successivamente può legittimamente rifiutare
di eseguire la prestazione dovuta, qualora l'altra parte non abbia
ancora eseguito la propria. In caso di prestazioni contestuali,
ciascuna delle parti può rifiutarsi di adempiere la sua
obbligazione se l'altra non adempie o non offre di adempiere
contemporaneamente la propria (art. 1460 c.c.)
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