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CONDONO EDILIZIO 2004 |
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Istruzioni operative. |
Condono
edilizio, le informazioni essenziali
La normativa di base sul nuovo condono edilizio è contenuta nel
decreto-legge 30.9.’03, n. 269, convertito dalla legge 24.11.’03, n.
326, come modificato dal decreto-legge 12.7.'04, n. 168, convertito dalla
legge 30.7.'04, n. 191.
Su
tale disciplina è intervenuta la Corte costituzionale, con
tre sentenze e un'ordinanza del 28.6.'04. La Consulta ha da un lato
censurato - dichiarando incostituzionali le relative leggi - il
comportamento di quelle Regioni che hanno preteso di adottare norme
meramente demolitorie e di reazione al provvedimento di condono nonché di
negare sul proprio territorio l'efficacia del provvedimento stesso;
dall'altro, nell'affermare che il governo del territorio - sulla base
della normativa federalista varata nelle precedente legislatura - rientra
nel campo della legislazione concorrente fra Stato e Regioni, ha stabilito
che il condono varato con legge statale è legittimo, ma occorre che siano
le singole Regioni a fissare i limiti entro i quali vi si potrà ricorrere
(legiferando sui limiti volumetrici o sulle condizioni e le modalità per
l'ammissibilità a sanatoria delle varie tipologie di abuso edilizio). Il
legislatore - ha aggiunto la Corte - dovrà provvedere a ridefinire i
termini previsti per gli interessati, ma facendo salve le domande già
presentate.
In
esecuzione delle sentenze della Consulta, è stato emanato
il citato decreto-legge 12.7.'04, n. 168, con il quale il Governo ha fra
l'altro differito taluni termini previsti dal provvedimento istitutivo del
condono, in particolare prevedendo che la presentazione della domanda e il
versamento della prima rata dell'oblazione e dell'anticipazione degli
oneri concessori debbano essere effettuati tra l'11.11.'04 e il 10.12.'04
(gli altri termini, come prorogati dal decreto in questione, sono
riportati infra), nonchè
disponendo che le domande presentate fino al 7.7.'04 (data di
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della sentenza della Corte
Costituzionale n. 196/'04) restano salve a tutti gli effetti, salva
diversa statuizione delle leggi regionali (e salvi, comunque, gli effetti
penali). Di
seguito si illustrano le disposizioni "di base" contenute nella
normativa nazionale sopra citata, avvertendo però che è necessario
coordinare tali disposizioni con la normativa regionale vigente e da
venire. Fattispecie
condonabili, oblazioni, anticipazione oneri concessori Sono
suscettibili di sanatoria le opere esistenti non conformi alla disciplina
vigente. In particolare, il condono è previsto per le opere abusive che
risultino ultimate entro il 31.3.’03 e che non abbiano comportato
ampliamento del manufatto superiore al 30% della volumetria della
costruzione originaria o, in alternativa, un ampliamento superiore a 750
metri cubi. La
sanatoria si applica inoltre alle opere abusive, realizzate entro il
31.3.’03, relative a nuove costruzioni residenziali non superiori a 750
metri cubi per singola richiesta di titolo abilitativo edilizio in
sanatoria, a condizione che la nuova costruzione non superi
complessivamente i 3.000 metri cubi. Le
tipologie di opere edilizie sanabili sono suddivise in sei categorie, come
di seguito definite; fra parentesi è riportata la misura dell’oblazione
fissata dalla legge. ·
Tipologia
1: opere realizzate in assenza o in difformità dal titolo abilitativo
edilizio e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli
strumenti urbanistici (immobili non residenziali = 150 euro al metro
quadro; immobili abitativi = 100 euro al metro quadro) ·
Tipologia
2: opere realizzate in assenza o in difformità dal titolo abilitativo
edilizio, ma conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli
strumenti urbanistici alla data di entrata in vigore del decreto-legge,
vale a dire al 2.10.’03 (immobili non residenziali = 100 euro al metro
quadro; immobili abitativi = 80 euro al metro quadro) ·
Tipologia
3: opere di ristrutturazione edilizia realizzate in assenza o in difformità
dal titolo abilitativo edilizio (immobili non residenziali = 80 euro al
metro quadro; immobili abitativi = 60 euro al metro quadro) ·
Tipologia
4: opere di restauro e risanamento conservativo realizzate in assenza o in
difformità dal titolo abilitativo edilizio, nei centri storici (misura
forfettaria di 3.500 euro) ·
Tipologia
5: opere di restauro e risanamento conservativo realizzate in assenza o in
difformità dal titolo abilitativo edilizio (misura forfettaria di 1.700
euro) ·
Tipologia
6: opere di manutenzione straordinaria realizzate in assenza o in
difformità dal titolo abilitativo edilizio e opere o modalità di
esecuzione non valutabili in termini di superficie o di volume (misura
forfettaria di 516 euro) Le
tipologie 1, 2 e 3 sono sanabili nell’intero territorio nazionale. Le
tipologie 4, 5 e 6 sono sanabili: nell’ambito degli immobili soggetti a
vincolo; nelle aree non soggette a vincolo, in attuazione di legge
regionale con la quale vengono determinati la possibilità, le condizioni
e le modalità per l’ammissibilità a sanatoria di tali tipologie di
abuso edilizio. L’anticipazione
degli oneri di concessione è dovuta nelle seguenti misure:
Ipotesi
escluse Le
opere abusive non sono comunque suscettibili di sanatoria qualora: -
siano
state eseguite dal proprietario o avente causa condannato con sentenza
definitiva, per i delitti di associazione mafiosa, riciclaggio e impiego
di denaro di provenienza illecita o da terzi per suo conto (artt. 416-bis,
648-bis e 648-ter,
c.p.); -
non
sia possibile effettuare interventi per l’adeguamento antisismico; -
non
sia data la disponibilità di concessione onerosa dell’area di proprietà
dello Stato o degli enti pubblici territoriali; -
siano
state realizzate su immobili soggetti a vincoli imposti sulla base di
leggi statali e regionali a tutela degli interessi idrogeologici e delle
falde acquifere, dei beni ambientali e paesistici nonché dei parchi e
delle aree protette nazionali, regionali e provinciali qualora istituiti
prima dell'esecuzione di dette opere, in assenza o in difformità del
titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche e alle
prescrizioni degli strumenti urbanistici; -
siano
state realizzate su immobili dichiarati monumento nazionale con
provvedimenti aventi forza di legge o dichiarati di interesse
particolarmente rilevante; -
indipendentemente
dall’approvazione del piano regionale, il comune subordini il rilascio
del titolo abilitativo edilizio in sanatoria alla verifica che le opere
non insistano su aree boscate o su pascolo, i cui soprassuoli siano stati
percorsi dal fuoco; -
siano
state realizzate nei porti e nelle aree, appartenenti al demanio
marittimo, di preminente interesse nazionale in relazione agli interessi
della sicurezza dello Stato e alle esigenze della navigazione marittima. La
procedura
La domanda di definizione degli illeciti edilizi – compilata
utilizzando il modello allegato al decreto – deve essere presentata al
Comune tra l' 11.11.'04 e il 10.12.’04.
Alla domanda deve essere allegato quanto segue: ·
attestazione
del versamento dell’oblazione, nelle seguenti misure: -
pari
al 30% dell’oblazione, con un minimo di 1.700 euro, se l’importo è
superiore a tale cifra -
pari
all’intero importo, in caso di importi stabiliti in misura forfettaria
(nonché – sembrerebbe, ma la norma non è chiara – in caso di importi
inferiori a tali misure forfettarie) e di importi inferiori a 1.700 euro ·
attestazione
del versamento dell’anticipazione degli oneri concessori, nelle seguenti
misure: -
pari
al 30% di tale anticipazione, con un minimo di 500 euro, se l’importo è
superiore a tale cifra -
pari
all’intero importo, se questo è inferiore a 500 euro I
restanti importi dell’oblazione e dell’anticipazione degli oneri di
concessione devono essere versati in due rate di pari importo entro il
20.12.’04 ed entro il 30.12.’04. L’importo definitivo degli oneri
concessori deve invece essere versato entro il 31.12.’06.
La domanda deve inoltre essere corredata dalla seguente
documentazione: -
dichiarazione
del richiedente (nella forma della dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà), con allegata documentazione fotografica, dalla quale risulti
la descrizione delle opere per le quali si chiede il titolo abilitativo
edilizio in sanatoria e lo stato dei lavori relativo -
in
caso di opera abusiva che superi i 450 metri cubi, perizia giurata sulle
dimensioni e sullo stato delle opere nonché certificazione redatta da un
tecnico abilitato all’esercizio della professione, attestante
l’idoneità statica delle opere eseguite (la certificazione non è
necessaria se l’opera sia stata in precedenza collaudata) -
ulteriore
documentazione eventualmente prescritta con norma regionale Entro
il 30.6.'05, la domanda deve essere integrata con i seguenti documenti: -
denuncia
in catasto dell’immobile oggetto di illecito edilizio e documentazione
relativa all’attribuzione della rendita catastale e al frazionamento -
denuncia
Ici -
denunce
Tarsu e Tosap Silenzio-assenso Sulla
domanda di sanatoria è prevista la maturazione del silenzio-assenso.
Infatti, se la domanda è completa e se il Comune non adotta un
provvedimento negativo entro il 30.9.’06, tali circostanze equivalgono a
titolo abilitativo edilizio in sanatoria. Estinzione delle sanzioni
La
presentazione nei termini della domanda di definizione dell’illecito
edilizio, l’intera corresponsione dell’oblazione nonché il decorso di
36 mesi dalla data da cui risulta il pagamento, producono l'estinzione
delle sanzioni sugli abusi edilizi. Sospensione dei
procedimenti di sanatoria per imputati
Il
procedimento di sanatoria degli abusi edilizi posti in essere dalla
persona imputata di uno fra i delitti di associazione mafiosa, riciclaggio
e impiego di denaro di provenienza illecita o da terzi per suo conto, è
sospeso fino alla sentenza definitiva di non luogo a procedere o di
proscioglimento o di assoluzione. Diritti dei terzi
Il
rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria non comporta
limitazione ai diritti dei terzi. Opere costruite su aree
sottoposte a vincolo
Il
rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria per opere eseguite
su immobili sottoposti a vincolo è subordinato al parere favorevole delle
amministrazioni preposte alla tutela del vincolo stesso. Qualora tale
parere non venga formulato entro 180 giorni dalla data di ricevimento
della richiesta, il richiedente può impugnare il silenzio-rifiuto. Il
rilascio del titolo abilitativo edilizio estingue anche il reato per la
violazione del vincolo. Il
parere non è richiesto quando si tratti di violazioni riguardanti
l'altezza, i distacchi, la cubatura o la superficie coperta che non
eccedano il 2% delle misure prescritte. Condono
edilizio e Ici Per
i fabbricati oggetto del nuovo condono edilizio, l’Ici è dovuta con
decorrenza dal 1° gennaio 2003 sulla base della rendita catastale
attribuita a seguito della procedura di regolarizzazione (sempre che la
data di ultimazione dei lavori o quella in cui il fabbricato è comunque
utilizzato sia antecedente), ma va pagata nel 2004 (in deroga alla regola
generale che prevede che il pagamento sia effettuato per l’anno in
corso). Il versamento dell'imposta relativo a tali annualità deve essere
effettuato a titolo di acconto - salvo successivo conguaglio - in due rate
di uguale importo, entro i termini ordinari di pagamento dell'imposta per
l'anno 2004 (30 giugno e 20 dicembre) e in misura pari a 2 euro per ogni
metro quadrato di opera edilizia regolarizzata per ogni anno di imposta.
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