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CONTRATTO DI COMODATO |
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Gli aspetti fiscali del contratto di comodato. |
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Il contratto di comodato:
aspetti civilistici Secondo
l'art. 1803 cod. civ. il comodato (dal latino commoda datum) è il contratto
col quale una parte, detta comodante, consegna all'altra. detta comodatario,
una cosa mobile o immobile, affinché se ne serva per un tempo o per un uso
determinato, con l'obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta. Il
comma 2 dell'art. 1803 completa le caratteristiche precipue dell'istituto,
stabilendo che «il comodato è essenzialmente gratuito». risultandone cosÌ
evidenziati: la causa del contratto, la funzione strutturale della consegna.
l'oggetto, l'essenzialità del termine finale, la natura restitutoria
dell'atto, la sua necessaria gratuità. Trattasi
di un contratto reale, cioè che si perfeziona con la consegna della cosa
che ne è oggetto. ed unilaterale o bilaterale imperfetto: difatti
l'esecuzione della prestazione risulta, di regola, a carico di una sola
delle parti, il comodatario, che è quella di restituire la cosa, mentre il
sorgere di un'obbligazione a carico del comodante è solo eventuale (come
l'obbligo del risarcimento del danno qualora la cosa comodata presentava
vizi conosciuti dal comodante e taciuti al comodatario. art. 1812 cod. civ.). In considerazione della vigenza dell'obbligo di restituire la
medesima cosa ricevuta, soltanto i beni inconsumabili e infungibili possono
formare oggetto del contratto in esame; a fissare la nozione dell'istituto
vale. infatti. l'ulteriore espressione che lo designa «prestito di uso» e
lo contraddistingue dal mutuo «prestito di consumo»). È ammesso
comunque il c.d. comodato ad pompam o ad ostentationem che ha per oggetto
beni consumabili di cui. tuttavia, è possibile la restituzione non venendo
essi utilizzati dal comodatario secondo l'uso normale. Il
comodato può avere per oggetto le cose mobili o immobili. le universalità
(come l'azienda) e i beni mobili registrati, e, quale contratto
obbligatorio, non attribuisce al comodatario alcun diritto reale sulla cosa,
ciò che lo distingue dall'usufrutto. Ne consegue che il contratto di
comodato immobiliare non deve essere redatto per iscritto in quanto non
compreso nell'elencazione degli atti che devono farsi per atto pubblico o
per scrittura privata, a pena di nullità. ai sensi dell'art. 1350 cod. civ.,
e, pertanto è a forma libera. Oggetto
del contratto è soltanto il godimento transitorio della cosa da parte del
comodatario. Rispetto alla cosa (mobile od immobile) il comodatario si
presenta. quindi, come un mero detentore (nell'interesse proprio). La
gratuità della prestazione Caratteristica
essenziale del comodato è la «gratuità» in quanto, altrimenti, se fosse
pattuita una controprestazione. di qualsiasi natura e forma, ricorrerebbero
gli estremi del contratto di locazione (obbligo di far godere una cosa verso
un determinato corrispettivo, art. 1571 cod. civ.). Da ciò
consegue che lo schema legale del comodato consente la pattuizione soltanto
di quelle modalità che non eliminano il requisito della gratuità. Questa
caratteristica. comunque, non dovrebbe essere contraddetta dal fatto che il
comodante possa trarre dalla stipulazione una qualche utilità. purché si
tratti di un vantaggio indiretto e mediato. come, ad es., nel caso in cui
l'uso di un appartamento sia concesso dal comodante con lo scopo di
garantirsi la presenza, in esso, di una persona di sua fiducia, capace di
custodirlo adeguatamente (Cass., 21 maggio 1976. n. 1843). Non sarebbe
invece più questione di gratuità qualora. nella stessa ipotesi, il
(presunto) comodatario si assumesse il carico delle tasse e delle spese
condominiali e ciò dovesse, in realtà. fungere da corrispettivo
dell'attribuzione. Peraltro,
il requisito della gratuità del comodato non viene meno per il fatto che il
comodatario debba sostenere in proprio. senza diritto al rimborso. le spese
per l'uso della cosa (art. 1808 cod. civ.), ad es. il pagamento degli oneri
inerenti al bene concesso in comodato, purché non siano tali da assumere il
carattere di un vero corrispettivo e rimangano nell'ambito di mere
prestazioni modali (c.d. comodato cum
onere). Ha
stabilito in proposito la Commissione tributaria centrale (decisione 6 marzo
1978. n. 649) che «il contratto con cui viene concesso in comodato un
impianto di distribuzione di carburante e da cui sorgono alcuni obblighi
accessori in capo al comodatario non può essere qualificato come locazione
fintanto che gli obblighi ad esso imposti attengono alla gestione
dell'impianto e non assurgano al grado di controprestazione». Analogamente.
la Corte di Cassazione ha riconosciuto natura di comodato, e non di
locazione, al contratto in cui viene posto un modus,
a carico del comodatario, purché esso non sia di consistenza tale da
snaturare il rapporto. ponendosi come corrispettivo del godimento della cosa
ed assumendo quindi la natura di una controprestazione (sentenza n.
13920/2005). Nell'ipotesi
in cui il profilo contenutistico del regolamento patrizio dovesse risultare
ancora non chiaro, gli enti impositori, in tema di tassazione di registro,
possono fare ricorso all'art. 20 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131,
applicabile non solo ai contratti ma agli atti in genere, il quale
stabilisce che, in sede interpretativa, occorre tenere presente la loro
intrinseca natura e gli effetti giuridici, anche se non vi corrisponda il
titolo o la forma apparente (c.d.
irrilevanza del nomen juris). Trattandosi
di un contratto a titolo gratuito, le spese per la registrazione sono poste
a carico del comodatario. Comodato
e imposta di registro Chiariti
gli aspetti essenziali dell'istituto nell'ambito del diritto comune, per
stabilire il trattamento tributario del contratto di comodato ai fini
dell'imposizione indiretta, è opportuno ricordare che l'imposta di
registro, in linea generale, si propone di colpire tutti gli atti scritti a
contenuto patrimoniale formati nel territorio dello Stato o, se formati
all'estero, aventi ad oggetto il trasferimento di diritti reali o la
locazione o l'affitto di beni immobili o aziende situate in Italia. Sono,
invece, esclusi dal campo di applicazione dell'imposta i contratti verbali,
ad eccezione di quelli espressamente previsti dall'art. 3, comma l, del
D.P.R. n. 131/1986 (contratti verbali di locazione o di affitto di beni
immobili esistenti nel territorio dello Stato e relative cessioni,
risoluzioni e proroghe anche tacite nonché di trasferimento e di affitto di
aziende esistenti nel territorio dello Stato e di costituzione o
trasferimento di diritti reali di godimento sulle stesse e relative
cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite). Per tutti
gli altri contratti verbali la registrazione è prevista qualora le relative
disposizioni siano enunciate in altri atti, ai sensi dell'art. 22 del D.P.R.
n. 131/86. Si
sottolinea -inoltre -che la registrazione, con il relativo pagamento
dell'imposta, può essere obbligatoria in termine fisso ovvero solo in caso
d'uso (art. 5, comma l, del Testo unico) (si ha «caso d'uso» quando un
atto si deposita, per essere acquisito agli atti, presso le cancellerie
giudiziarie nell'esplicazione di attività amministrative o presso le
Amministrazioni dello Stato o degli enti pubblici territoriali e i
rispettivi organi di controllo, salvo che il deposito avvenga ai fini
dell'adempimento di un'obbligazione delle suddette amministrazioni, enti o
organi ovvero sia obbligatorio per legge o per regolamento, art. 6, D.P.R.
n. 131/1986). Ciò
chiarito, si osserva poi che, con riferimento agli obblighi di
registrazione, in cui si sostanzia -in fondo -il tributo di registro,
occorre distinguere tra comodato di beni immobili e comodato di beni mobili. Comodato
di beni immobili Il
contratto di comodato di beni immobili, in forma scritta, è annoverato tra
gli atti soggetti a registrazione in
termine fisso (venti giorni dalla data dell'atto se formato in Italia,
sessanta giorni se formato all'estero) dall'art. 5, comma 4, parte prima
della Tariffa annessa al D.P.R. n. 131/1986, per i quali è prevista
l'applicazione dell'imposta di registro nella misura fissa di euro 168,00 (importo così elevato da euro 129,11, con effetto dallo
febbraio 2005, dal punto 1 dell'Allegato 2-bis, previsto dall'art. l, comma
300, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e succo modif.). Poiché
nella disposizione recata dal comma 4 dell'art. 5 della Tariffa sopra
richiamata non vi è alcun riferimento alla tipologia della forma, l'Agenzia
delle entrate con Risoluzione 6 febbraio 2001, n. 14 ha ritenuto che il
contratto scritto è sottoposto all'obbligo della registrazione
indipendentemente dalla specifica forma in cui è redatto (atto pubblico,
scrittura privata autenticata o non autenticata) in quanto l'obbligo della
registrazione discende direttamente dalla natura dei beni oggetto di
comodato. Comodato
di beni mobiIi Per quanto
concerne il comodato di beni mobili, in forma scritta, è opportuno
richiamare l'art. 3, parte seconda, della Tariffa, che prevede, per l'atto
redatto nella forma di scrittura privata non autenticata, la registrazione
solo in caso d'uso, con l'applicazione del tributo fisso di registro di euro
168,00. Qualora, invece, lo stesso contratto venga redatto in forma di atto
pubblico o scrittura pr vata autenticata è soggetto all'obbligo di
registrazione in termine fisso con l'applicazione dell'imposta nella misura
fissa di euro 168,00, secondo il disposto dell'art. Il della Tariffa, parte
prima, del D.P.R. n. 131/1986, che prevede l'obbligo della registrazione per
gli atti pubblici e le scritture private autenticate non aventi per oggetto
prestazioni a contenuto patrimoniale. In tal caso il contratto di comodato
sarà soggetto all'obbligo di registrazione in termine fisso (venti giorni
dalla data dell'atto). Contratto
verbale di comodato L'art. 3,
comma 1, del D.P.R. n. 131/1986, nell'elencare i contratti verbali da
sottoporre a registrazione, non richiama anche il contratto di comodato, per
cui ne discende che i contratti verbali di comodato, sia che abbiano per
oggetto beni immobili che beni mobili, non sono soggetti all'obbligo della
registrazione, tranne nell'ipotesi di enunciazione in altri atti
(Risoluzione n. 14/E/200 1). Infatti,
in virtù del rinvio operato dall'art. 3, comma 2, del Testo unico, al
contratto di comodato si applicano le statuizioni concernenti l'enunciazione
di atti non registrati previste dall'art. 22, il quale stabilisce che «Se
in un atto sono enunciate disposizioni contenute in atti scritti o contratti
verbali non registrati e posti in essere fra le stesse parti intervenute
nell'atto che contiene la enunciazione, l'imposta si applica anche alle
disposizioni enunciate. Se l'atto enunciato era soggetto a registrazione in
termine fisso è dovuta anche la pena pecuniaria di cui all'art. 69»(oggi
sanzione pecuniaria prevista dall'art. 1, comma 1, letto b, del D.Lgs. 18
dicembre 1997, n. 473). Enunciazione
di atti non registrati Si
premette che l'«enunciazione» costituisce un istituto tipico dell'imposta
di registro e si concretizza quando in un atto scritto presentato per la
registrazione vengono richiamati precedenti atti scritti o contratti verbali
non registrati posti in essere tra le stesse parti intervenute nell'atto che
contiene l'enunciazione. In tal caso l'imposta si applica, oltre che
all'atto da registrare, anche agli atti o contratti enunciati. Con
riferimento all'enunciazione di atti non registrati, argomenta la richiamata
Risoluzione n. 14/ E/2001 che la Corte di Cassazione, con sentenza n. 13 del
3 gennaio 1991, ha affermato che «nel sistema della legge di registro se
una convenzione verbale è enunciata in un atto scritto resta soggetta
anch'essa all'imposta (c.d. tassa di enunciazione) quando presenti una
diretta connessione con il contenuto dell'atto enunciante» e che, sulla
specifica problematica legata all'applicazione dell'art. 22 del D.P.R. n.
131/1986, la Corte Costituzionale, anche se per diversa fattispecie, si è
espressa con sentenza 21 gennaio 1999, n. 7, riconoscendo la piena
legittimità della tassazione degli atti enunciati in provvedimenti
giurisdizionali, affermando altresì che «se l'atto enunciato era soggetto
ad imposta in termine fisso, le parti risultano inadempienti ad un loro
preciso dovere fiscale; nonostante ciò la legge consente loro di allegarlo
o enunciarlo ugualmente ed al giudice di porlo alla base della propria
decisione. Tale garanzia, peraltro, non può comportare la trasformazione in
lecito di un comportamento illecito; per questo il legislatore delegato ha
disposto che l'atto sia inviato all'ufficio del registro per essere
sottoposto alla tassazione ed all'applicazione delle sanzioni per la
ritardata registrazione. Se, invece, il provvedimento enunciato è soggetto
a tassazione in caso d'uso, è proprio la sua allegazione in giudizio che,
rappresentandone una forma d'uso, ne legittima la sottoposizione all'imposta
di registro. D'altra parte, si è già sottolineato che, per essere conforme
alla Costituzione, la normativa va interpretata nel senso che deve essere
tassato non qualunque atto la cui esistenza sia stata genericamente
segnalata dalle parti, ma soltanto quei provvedimenti posti dal giudice alla
base della propria decisione». In
conclusione, dal quadro normativo sopra rappresentato discende ad avviso
dell' Agenzia delle Entrate (Risoluzione n. 41/E/2001) che i contratti
verbali di comodato, sia che abbiano per oggetto beni immobili che beni
mobili, non sono soggetti all'obbligo della registrazione, tranne
nell'ipotesi di enunciazione. Modalità
di versamento Non è
superfluo precisare, infine, che per il comodato di beni immobili l'imposta
di registro, nella più volte indicata misura fissa di euro 168,00, viene
versata con il modello F23, mediante utilizzazione del codice tributo 109T
(imposta di registro per atti, contratti verbali e denunce). Comodato
e IVA Il contratto di comodato, essendo normalmente gratuito, dà luogo a prestazioni
che rimangono fuori dal campo di applicazione dell'IVA per difetto del
requisito dell'onerosità previsto dagli artt. 2 e 3 del D.P.R. 26 ottobre
1972, n. 633. Tuttavia,
detto contratto può venire a rilevanza per questa imposta in base ad altre
circostanze, precipuamente nell'ambito delle presunzioni di cessione e di
acquisto regolate dal D.P.R. lO novembre 1997, n. 441, subentrato all'art.
53 del D.P.R. n. 633/1972 con effetto dal 7 gennaio 1998. Presunzione
di vendita L'art. 1
del D.P.R. n. 441/1997 stabilisce che si presumono ceduti i beni acquistati,
importati o prodotti che non si trovano nei luoghi in cui il contribuente
svolge le proprie operazioni, né in quelli dei suoi rappresentanti. Tale
presunzione non opera per i beni consegnati a terzi a scopo di lavorazione,
deposito, comodato o in dipendenza di contratti estimatori, di contratti di
opera, appalto, trasporto, mandato, commissione o di altro titolo non
traslativo della proprietà se la consegna dei beni a terzi a titolo non
traslativo della proprietà risulti in via alternativa: a)
dal libro giornale o da altro libro tenuto a norma del codice civile o da
apposito registro (libro di lavorazione, deposito, ecc.) tenuto in conformità
all'art. 39 del D.P.R. n. 633/1972 o da atto registrato presso l'ufficio del
registro, dai quali risultino la natura, qualità, quantità dei beni
medesimi e la causale del trasferimento; b)
dal documento di trasporto previsto dall'art. 1, comma 3, del D.P.R. 14
agosto 1996, n. 472, progressivamente numerato dall'emittente e integrato
con la relativa causale, o con altro valido documento di trasferimento; c) da
apposita annotazione ef-fettuata, al momento del passaggio dei beni, in uno
dei registri previsti dagli articoli 23, 24 e 25 del D.P.R. n. 633/1972,
contenente, oltre alla natura, qualità e quantità dei beni, i dati
necessari per iden- tificare il soggetto destinatario dei beni medesimi e la
causale del trasferimento (Circolare 23 luglio 1998, n. 193/E). Presunzione di acquisto Riguardo
alla presunzione di acquisto, l'art. 3, comma 1, del D.P.R. n. 441/1997
dispone che i beni che si trovano in uno dei luoghi in cui il contribuente
svolge le proprie operazioni si presumono acquistati ove lo stesso non
dimostri di averli ricevuti in base ad un rapporto di rappresentanza o ad
uno degli altri titoli di cui sopra, e nei modi ivi indicati. Per i
beni ricevuti in base ad un rapporto di rappresentanza o ad altro titolo non
traslativo della proprietà, la presunzione legale di acquisto può essere
superata, a norma dell'art. 3, comma 1 citato, analogamente a quanto accade
per vincere la presunzione di vendita, con la dimostrazione da parte del
contribuente che i beni stessi sono giacenti in base ad un rapporto di
rappresentanza ovvero di comodato, deposito, mandato, opera ecc. Tale
dimostrazione deve essere fornita dal contribuente con uno dei mezzi di
prova indicati nell'art. 1 del D.P.R. n. 441/1997, sopra illustrati. Operatività
delle presunzioni Con
sentenza 25 luglio 2002, n. 10947, la Corte di Cassazione ha stabilito che
«in tema di IVA, il mancato rinvenimento, nei locali in cui il contribuente
esercita la sua attività, di beni, risultanti in carico all'azienda in
forza di acquisto, importazione o produzione, pone, ai sensi dell'art. 53
del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e dell'art. 2728 cod. civ., una
presunzione legale di cessione senza fattura dei beni medesimi, che può
essere vinta solo se il contribuente fornisca la prova di una diversa desti-
nazione, e che legittima il ricorso, da parte dell'ufficio, al metodo di
accertamento induttivo ex art. 55, secondo comma, n. 2), del citato D.P.R.
n. 633 del 1972». In
particolare, l'applicazione della presunzione di cessione comporta in primo
luogo l'irrogazione del- le sanzioni previste dagli artt. 6, comma l, e 13,
comma l, del D.Lgs. n. 471 del 18 dicembre 1997 e consente, in secondo
luogo, all'Ufficio di recuperare a tassazione il tributo dovuto della
presunta cessione, nelle forme della rettifica o dell'accertamento induttivo
ai sensi rispettivamente degli artt. 54, comma 2, e 55 del D.P.R. n.
633/1972, a seconda che ricorrano i presupposti dell'uno o dell'altro tipo
di accertamento (Circolare n. 193/E/1998). Quanto, invece, alle conseguenze
della presunzione di acquisto, l'art. 6, comma 8, del D.Lgs. n. 471/ 1997,
esplicitamente stabilisce la responsabilità del (presunto) cessionario per
le violazioni in tema di fatturazione, il quale è, pertanto, comunque
tenuto al pagamento delle sanzioni previste da detta disposizione. Le
presunzioni in argomento, specificamente preordinate all'esercizio
dell'attività di controllo e di accertamento dell'imposta sul valore
aggiunto e, più precisamente quelle di cessione, non possono non
riflettersi, quanto ai loro effetti, anche nel campo dell'imposizione
diretta, quantomeno nella forma di «presunzioni semplici», nota la
Circolare n. 193/ E/1998. Tuttavia,
la Corte di Cassazione con sentenza 5 novembre 2001, n. 13667, ha
argomentato che del tutto immotivata ed apodittica è l'affermazione di
immediata, automatica trasposizione dell'accertamento operato ai fini
dell'applicazione dell'IVA a quello praticato ai fini delle imposte dirette:
se è vero, infatti, su un piano assolutamente generale, che la base
imponibile dell'IVA è costituita da elementi che rilevano anche ai fini
dell'imposizione sui redditi (ricavi o corrispettivi che derivano
dall'esercizio di imprese, arti o professioni), non è meno vero, ad es.,
che, in sede giurisdizionale, la prova del fondamento della pretesa
tributaria, gravante sull' Amministrazione finanziaria che la fa valere in
giudizio, deve essere adeguata alla disciplina della singola imposta di cui
si chiede l'applicazione. Sussistendo,
pertanto, i presupposti giuridici per l'applicazione, agli effetti dell'IVA,
delle su richiamate presunzioni di legge, gli Uffici locali delle Agenzie
delle entrate avranno cura, in tali fattispecie, di attivare, con
introduzione dei descritti correttivi, accertamenti unificati per i recuperi
dei maggiori ricavi conseguiti anche ai fini delle imposte sui redditi. QUADRO
DI SINTESI I contratti
di comodato sono soggetti a registrazione con im- posta fissa di registro di
euro 168,00: a) in
termine fisso -se
concernono beni immobili (Tariffa, parte prima, art. 5) -se concernono beni
mobili e siano formati per atto pubblico o scrittura privata autenticata
(Tariffa, parte prima, art. 11) b) in
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