Imposta
ipotecaria e catastale.
Per le volture relative a donazioni e ad altri atti a titolo
gratuito è prevista l’imposta per ciascun intestatario:
- in misura fissa, se eseguite in favore del coniuge o di un
parente in linea retta, in possesso dei requisiti e delle condizioni
previste in materia di acquisto della prima abitazione
dall’articolo 1, comma 1, quinto periodo, della tariffa, parte
prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti
l’imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, fino a concorrenza del valore di
euro 180.000;
- nella misura proporzionale dell’1 per cento per il valore
eccedente detto importo.
Per le volture conseguenti alla presentazione delle dichiarazioni di
trasferimento di beni per causa di morte l’imposta si applica:
- in misura fissa se relativa alla successione
dell’abitazione principale del defunto eseguita in favore del
coniuge o di parenti in linea retta, fino a concorrenza del valore
di euro 250.000;
- nella misura proporzionale dell’1 per cento per il valore
eccedente detto importo.
All’art. 1 della Tariffa, riguardo all’imposta ipotecaria, è
soppresso il riferimento ai certificati di successione ed in luogo
di questo dopo l’art. 1 bis sono inseriti:
- l’art. 1-ter che prevede l’imposizione nella
misura del 3 per cento per le trascrizioni, in favore di soggetti
diversi dal coniuge o di parenti in linea retta, di certificati di
successione, di donazioni o di altri atti a titolo gratuito che
importano il trasferimento di proprietà di beni immobili o la
costituzione o il trasferimento di diritti reali immobiliari, anche
per quote nonché vincoli di destinazione sugli stessi;
- l’art. 1-quater che prevede l’imposizione:
a) nella misura fissa di 168 euro per le
trascrizioni di donazioni o di altri atti a titolo gratuito che
importano il trasferimento di proprietà di beni immobili o la
costituzione o il trasferimento di diritti reali immobiliari, anche
per quote, nonché vincoli di destinazione sugli stessi se eseguite
in favore del coniuge o di un parente in linea retta, in possesso
dei requisiti e delle condizioni previste in materia di acquisto
della prima abitazione dall’articolo 1, comma 1, quinto periodo,
della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle
disposizioni concernenti l’imposta di registro, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, fino
al valore di euro 180.000 per ciascun beneficiario in
possesso dei requisiti;
b) nella misura proporzionale del 3 per cento oltre il
valore di euro 180.000 di cui all’ipotesi sub a), nonché
in ogni altro caso.
- l’art. 1-quinquies che prevede l’imposizione:
a) nella misura fissa di 168 euro per le
trascrizione dei certificati di successione di cui all’articolo 5
del testo unico che comportino il trasferimento di proprietà di
beni immobili o la costituzione o il trasferimento di diritti
immobiliari, anche per quote nonché vincoli di destinazione, sugli
stessi se relativa alla successione dell’abitazione principale del
defunto eseguita in favore del coniuge o di parenti in linea retta,
sulla quota di valore fino a di 250.000 euro;
b) nella misura proporzionale del 3 per cento sulla quota
di valore eccedente 250.000 euro di cui all’ipotesi sub
a), nonché se relativa alla successione di altri beni o diritti
reali immobiliari del defunto.
Viene inoltre precisato che ai trasferimenti degli immobili o dei
diritti sugli stessi per atto a titolo gratuito o per causa di morte
non si applicano le disposizioni di cui ai commi 3 e 4
dell’articolo 69 della legge 21 novembre 2000, n. 342 che
prevedevano l’applicazione delle imposte ipotecaria e catastale
nella misura fissa per i trasferimenti della proprietà di case di
abitazione non di lusso e per la costituzione o il trasferimento di
diritti immobiliari relativi alle stesse, derivanti da successioni o
donazioni, quando, in capo al beneficiario ovvero, in caso di
pluralità di beneficiari, in capo ad almeno uno di essi, sussistano
i requisiti e le condizioni previste in materia di acquisto della
prima abitazione dall'articolo 1, comma 1, quinto periodo, della
tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni
concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.
Quindi a seguito delle modifiche apportate dal presente decreto i
requisiti e le condizioni predetti devono essere verificati in capo
a ciascun beneficiario, essendo oramai scomparsa la figura del
“beneficiario per estensione”.
Infine si evidenzia che le disposizioni predette introducono
un’autonoma fattispecie impositiva concernente i vincoli di
destinazione, che sembra doversi interpretare nel senso di
assoggettare all’imposta ipotecaria proporzionale costituzioni di
vincoli che non importino trasferimenti della proprietà o di
diritti reali immobiliari.
Emergono pertanto difficoltà operative nel caso di specie per la
verifica della sussistenza delle condizioni previste per il regime
di favore di cui all’art. 1-quater, lettera a),
cit.
La dizione generica utilizzata dal decreto sembra in diretta
correlazione con l’art. 2645-ter cod. civ.
Imposta di
registro.
Trasferimenti per causa di
morte
A completamento dell’elencazione degli atti soggetti a
registrazione di cui all’art. 2 del d.p.r. n. 131/1986 è inserita
la fattispecie: “dichiarazioni di trasferimenti per causa di
morte”.
Per questi atti l’Ufficio competente a ricevere le dichiarazioni
di trasferimento per causa di morte è quello di cui agli gli
articoli 6 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 e 15,
comma 3, della legge 18 ottobre 2001, n. 383 ovverosia quello nella
cui circoscrizione era l’ultima residenza del defunto o, se questa
era all’estero, quello nella cui circoscrizione era stata fissata
l’ultima residenza italiana o, se questa non è nota, quello di
Roma.
Relativamente ai termini per la richiesta di registrazione, alle
dichiarazioni di trasferimenti per causa di morte si applicano i
termini previsti dall’articolo 31 del decreto legislativo 31
ottobre 1990, n. 346; esse, dunque, debbono essere presentate entro dodici
mesi dalla data di apertura della successione.
L’individuazione della decorrenza del termine avverrà secondo le
previsioni del comma 2 del citato art. 31.
La liquidazione e il versamento dell’imposta deve avvenire a cura
degli eredi, dei legatari e degli altri soggetti obbligati,
unitamente agli altri tributi dovuti, entro i termini previsti per
la presentazione della dichiarazione.
Quanto alla determinazione della base imponibile per le
dichiarazioni di trasferimenti per causa di morte:
- relativamente ai diritti sui beni immobili si applicano le
disposizioni di cui agli artt. 47 (enfiteusi), 48 (valore della nuda
proprietà, dell’usufrutto, dell’uso e dell’abitazione), 51
(valore dei beni e dei diritti) e 52 (rettifica del valore degli
immobili e delle aziende) con esclusione del comma 5-bis
del d.p.r. n. 131/1986 (1).
In ragione dell’espressa disapplicazione del comma 5-bis
alla fattispecie in esame, risulta quindi applicabile il limite al
potere di accertamento dell’Ufficio stabilito dai commi 4 e 5
dell’art. 52;
- per ogni altro bene o diritto si applicano, compatibilmente
con la normativa della Comunità Europea, le disposizioni di cui al
Titolo II, Capo II, del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346,
in materia di valutazione di aziende, azioni, obbligazioni, altri
titoli e quote sociali; nella determinazione della base imponibile
non si tiene conto delle passività ereditarie che non afferiscono
alle aziende né dell’avviamento;
- non sono soggetti all’imposta i titoli del debito pubblico,
tra i quali si intendono compresi i buoni ordinari del tesoro e i
certificati di credito del tesoro, nonché gli altri titoli di
Stato, garantiti dallo Stato o equiparati e ogni altro bene o
diritto, dichiarati esenti da imposta da norme di legge.
Riguardo ai soggetti obbligati al pagamento dell’imposta, per le
dichiarazioni di trasferimento per causa di morte risultano
obbligati i beneficiari dei trasferimenti per quanto a loro perviene
a seguito della successione, nonché coloro che, a qualsiasi titolo,
sono tenuti a presentare la dichiarazione.
Infine, per la corretta interpretazione ed applicazione
dell’imposta è previsto che per i trasferimenti per causa di
morte si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al
decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346.
Restano comunque ferme le agevolazioni previste da altre
disposizioni di legge.
Conseguentemente, nella Tariffa, parte prima, del d.p.r. n. 131/1986
viene introdotto un articolo relativo alle “dichiarazioni di
trasferimenti per causa di morte” per la tassazione delle quali
occorre distinguere:
- se hanno per oggetto beni immobili o diritti reali
immobiliari:
a) devoluti a favore di parenti fino al quarto grado e
di affini in linea retta nonché di affini in linea collaterale fino
al terzo grado, con esclusione del coniuge e dei parenti in linea
retta: 2 per cento;
b) devoluti a favore di altri soggetti: 4 per cento;
- se hanno per oggetto aziende, azioni, obbligazioni, altri
titoli o quote sociali:
a) devoluti a favore del coniuge e di parenti in linea
retta sul valore complessivo dei beni dichiarati eccedente 100.000
euro, tenuto conto del valore di donazioni o di altri atti a titolo
gratuito di cui all’articolo 13, comma 2-bis (2),
della legge 18 ottobre 2001, n. 383 (Soppressione dell'imposta sulle
successioni e donazioni): 4 per cento;
b) devoluti a favore di parenti fino al quarto grado e di
affini in linea retta nonché di affini in linea collaterale fino al
terzo grado: 6 per cento;
c) devoluti a favore di altri soggetti: 8 per cento.
Trasferimenti per donazione o per altri atti a titolo
gratuito
Intervenendo con modifiche alla legge 18 ottobre 2001, n. 383
recante la soppressione dell’imposta sulle successioni e
donazioni, si è mantenuta tale soppressione (art. 13, comma 1) e si
è modificata la disciplina dei trasferimenti per donazione o per
altri atti a titolo gratuito.
Quanto ai trasferimenti per donazione o per altri atti a titolo
gratuito di beni immobili e diritti reali immobiliari compresa la
rinuncia pura e semplice agli stessi e la costituzione di vincoli di
destinazione, fatti a favore di soggetti diversi dal coniuge e dai
parenti in linea retta, si è scelto di sostituire l’attuale
disciplina contenuta nel secondo comma dell’art. 13 della citata
legge del 2001 (3),
prevedendo per i trasferimenti per donazione o per altri atti a
titolo gratuito l’applicazione dell’imposta di registro con le
seguenti aliquote:
a) se fatti a favore di altri parenti fino al quarto grado: 2
per cento;
b) se fatti a favore di altri soggetti: 4 per cento.
E’ bene precisare che le modifiche alla citata legge n. 383 hanno
riguardato solo il secondo comma dell’art. 13 e l’eliminazione
del termine “franchigie” dal successivo art. 14. Resta dunque
tuttora in vigore l’ulteriore portata dispositiva del citato art.
14 laddove al primo comma prevede “le disposizioni concernenti
esenzioni, agevolazioni e determinazione della base imponibile, già
vigenti in materia di imposta sulle successioni e donazioni, si
intendono riferite all’imposta dovuta per gli atti di
trasferimento di cui all’art. 13, comma 2”.
Ciò comporta che, ai fini della determinazione dell’imposta,
risulta ancora applicabile l’art. 56 del D.lgs. n. 346/1990, il
cui quarto comma prevede che “il valore dei beni e dei diritti
donati è determinato a norma degli artt. da 14 a 19 e dell’art.
34, commi 3, 4 e 5”, laddove in particolare il quinto comma
dell’art. 34 dispone espressamente il limite al potere di
accertamento degli Uffici per cui “non sono sottoposti a rettifica
il valore degli immobili iscritti in catasto con attribuzione di
rendita dichiarato in misura non inferiore, per i terreni, a
settantacinque volte il reddito dominicale risultante in catasto e,
per i fabbricati, a cento volte il reddito risultante in catasto,
aggiornati con i coefficienti stabiliti per le imposte sui redditi,
né i valori della nuda proprietà e dei diritti reali di godimento
sugli immobili stessi dichiarati in misura non inferiore a quella
determinata su tale base a norma dell'art. 14. La disposizione del
presente comma non si applica per i terreni per i quali gli
strumenti urbanistici prevedono la destinazione edificatoria” .
In altri termini, in ragione dei citati rinvii, analogamente a
quanto previsto per le dichiarazioni di trasferimento per causa di
morte, sembrerebbe potersi confermare che neanche alla fattispecie
dei trasferimenti per donazione o per altri atti a titolo gratuito
di beni immobili e diritti reali immobiliari trova applicazione la
disciplina di accertamento introdotta dal “cd. decreto Bersani”
con il comma 5 bis dell’art. 52 del d.p.r. n.131/1986,
restando dunque in vigore il sistema della valutazione automatica.
Relativamente ai trasferimenti per donazione o per altri atti a
titolo gratuito di aziende, azioni, obbligazioni, quote sociali,
altri titoli e denaro contante, nonché la costituzione di vincoli
di destinazione si è parimenti previsto l’assoggettamento
all’imposta di registro, ma con le seguenti aliquote:
a) se fatti a favore del coniuge e di parenti in linea
retta, sul valore eccedente euro 100.000: 4 per cento;
b) se fatti a favore di parenti fino al quarto grado: 6
per cento;
c) se fatti a favore di altri soggetti: 8 per cento.
E’ stato previsto che negli atti di donazione e negli altri atti a
titolo gratuito, nonché negli atti di cui all’articolo 26 del
testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile
1986, n. 131, aventi per oggetto aziende, azioni, obbligazioni,
quote sociali, altri titoli e denaro contante, fatti a favore del
coniuge e di parenti in linea retta, devono essere indicati gli
estremi delle donazioni e degli altri atti a titolo gratuito
(probabilmente, seppur nel silenzio della norma, aventi il medesimo
oggetto) anteriormente fatti dal dante causa a favore del coniuge,
dei parenti in linea retta o di alcuno di essi nonché i relativi
valori alla data degli atti stessi. Per l’omissione,
l’incompletezza o l’inesattezza di tale indicazione è stata
previsto, a carico solidalmente del dante causa e del beneficiario,
la sanzione amministrativa da uno a due volte la maggiore imposta
dovuta.
Coerentemente con la previsione della franchigia solo per queste
ipotesi viene introdotta una disciplina del coacervo limitatamente
ad esse.
Entrata in vigore
Le disposizioni di cui sopra hanno effetto dalla data di entrata in
vigore del decreto stesso per gli atti pubblici formati, per gli
atti a titolo gratuito fatti e per le scritture private autenticate
a partire da tale data, per le scritture private non autenticate
presentate per la registrazione nonché per le successioni apertesi
dalla data medesima.
Tasse ipotecarie
Inoltre, il successivo art. 7 del decreto legge apporta modificazioni
alla Tabella delle tasse ipotecarie allegata al testo unico delle
disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale, di cui
al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347:
a) al numero d’ordine 1.2 (riguardante ogni formalità
con efficacia anche di voltura) la tariffa in euro è sostituita
dalla seguente: “55,00” in luogo dei precedenti 35,00 euro.
b) al numero d’ordine 4.1 le Note sono sostituite dalle
seguenti: «L'importo è dovuto anticipatamente. Il servizio sarà
fornito progressivamente su base convenzionale ai soli soggetti
autorizzati alla riutilizzazione commerciale. La tariffa è
raddoppiata per richieste relative a più di una circoscrizione o
sezione staccata.».
c) il numero d’ordine 7 è sostituito dal seguente:
“7 Trasmissione telematica di elenco dei soggetti presenti nelle
formalità di un determinato giorno:
7.1 per ogni soggetto 4,00.
L'importo è dovuto anticipatamente. Il servizio sarà fornito
progressivamente su base convenzionale ai soli soggetti autorizzati
alla riutilizzazione commerciale.”.
Tributi speciali catastali
L’art. 7 dispone altresì che il Titolo III della Tabella A
allegata al decreto legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito con
modificazioni, nella legge 26 settembre 1954, n. 869, concernente i
tributi speciali catastali è sostituito da quello di cui alla
Tabella B allegata al decreto-legge.
NOTE:
(1) Si ricorda che ai sensi del citato comma 5-bis
“le disposizioni dei commi 4 e 5 dell’art. 52 non si applicano
relativamente alle cessioni di immobili e relative pertinenze
diverse da quelle disciplinate dall'articolo 1, comma 497, della
legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni”.
(2) Il comma 2 bis
è introdotto dal medesimo decreto legge che qui si illustra e
riguarda i trasferimenti per donazione o altri atti a titolo
gratuito di aziende, azioni, obbligazioni, quote sociali, altri
titoli e denaro contante. Cfr. oltre al paragrafo relativo alle
modifiche della legge 18 ottobre 2001, n. 383.
(3) Secondo cui
detti trasferimenti sono soggetti alle imposte sui trasferimenti
ordinariamente applicabili per le operazioni a titolo oneroso, se il
valore della quota spettante a ciascun beneficiario è superiore
all’importo di euro 189.759,92 ed in questa ipotesi si applicano,
sulla parte di valore della quota che supera l’importo suddetto,
le aliquote previste per il corrispondente atti di trasferimento a
titolo oneroso.
Nota di redazione: a
tutt'oggi le presenti disposizioni sono ancora all'esame del
Parlamento, quindi sono da ritenersi provvisorie e suscettibili di
variazioni.
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