Con la diffusione delle istruzioni alla compilazione del modello
730 e del modello Unico, l'Agenzia delle Entrate chiarisce il
cambio rispetto al passato nelle modalità di applicazione della
detrazione fiscale del 36% delle spese sostenute per interventi di
ristrutturazione. In particolare l'Agenzia chiarisce che occorrerà
avere riguardo alla data della fattura e non, come in precedenza
avveniva, alla data del bonifico.
Le detrazioni nel 2006
Sono interessate in particolare le spese sostenute nel corso del
2006. Per le spese sostenute dall'1.1.2006 al 30.9.2006 si ha
diritto alla detrazione par al 41%, con Iva al 10% sulle fatture,
mentre il «
decreto Bersani» ha nuovamente abbassato al
36% la suddetta percentuale, con riferimento soltanto al periodo
dall'1.10.2006 al 31.12.2007, fermo restando il tetto massimo di
48.000 euro per abitazione. In altri termini,
sempre entro il
sopra citato limite massimo di 48.000 euro, la percentuale
applicabile è pari al 41% dall'1.1.2006 e fino al 30.9.2006, ed
al 36% dall'1.10.2006 e fino al 31.12.2006.
Di contro il medesimo «
decreto Bersani» ha reintrodotto,
con riferimento agli interventi fatturati a partire dall'1.10.2006
e fino al 31.12.2006, l'aliquota Iva agevolata del 10% per gli
interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e
risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia, effettuati
su fabbricati a prevalente destinazione abitativa di cui alle
lettere a), b), c) e d) dell'art. 3 del D.P.R. 380/2001 (TU
edilizia).
Si ricorda poi che sia la detrazione del 36% che
l'aliquota Iva del 10% sono state confermate dalla finanziaria per
tutto il 2007.
Le interpretazioni
In base alle interpretazioni precedentemente in vigore per quanto
riguarda le detrazioni avrebbe dovuto far fede la data del
bonifico con il quale viene effettuato il pagamento, mentre per
l'applicazione dell'Iva la data della fattura. La nuova
interpretazione proposta dall'Agenzia delle Entrate dà rilievo
solamente alla data della fattura, evidentemente per evitare
sperequazioni con contribuenti che si potrebbero trovare nella
condizione di usufruire sia della detrazione del 41% che dell'Iva
al 10%, ed altri che viceversa sarebbero costretti a pagare l'Iva
al 20% usufruendo della detrazione più bassa del 36%
Una simile interpretazione trova peraltro sostegno nella circolare
28/E del 4.8.2006, dove l'Agenzia delle Entrate ha affermato che
«
la detrazione dall'Irpef nella misura del 41% può essere
fruita solo ed esclusivamente in corrispondenza di lavori
fatturati con l'aliquota del 20 per cento. Coerentemente, per i
lavori fatturati con l'aliquota del 10 per cento dovrà essere
applicata la detrazione dall'Irpef nella misura del 36 per cento».
La situazione per le spese sostenute nel 2006
In conclusione, per le spese sostenute nel corso del 2006 si ha
riguardo solo alla data della fattura, e non a quella del
pagamento:
- Fatture emesse dall'1.1.2006 al 30.9.2006: detrazione del
41% e Iva del 20%;
- Fatture emesse dall'1.10.2006 al 31.12.2006: detrazione
del 36% e Iva del 10%.
Si ricorda peraltro che per poter usufruire delle detrazioni i
pagamenti devono comunque essere stati effettuati nel corso del
2006.