In mancanza di un piano urbanistico attuativo non è possibile il
rilascio di una concessione edilizia sulla base del
silenzio-assenso. Questo il principio espresso dal Consiglio di
Stato, sezione V, nella sentenza n. 2261 depositata il 21 aprile
2006.
La decisione trae origine da un provvedimento del Sindaco diretto a
revocare il rilascio di un titolo abilitativo all’esecuzione di
lavori ottenuto tramite il silenzio-assenso.
Il Collegio, partendo dal presupposto che ai sensi dell’art. 8 del
D.L. 23 gennaio 1982, n. 9, convertito in L. 25 marzo 1982, n. 94
l’assenso tacito si perfeziona esclusivamente “per gli
interventi da attuare su aree dotate di strumenti urbanistici
attuativi”, ha respinto il ricorso presentato dalla società
ricorrente in quanto, nel caso in esame, “sull’area oggetto di
intervento non preesisteva uno strumento urbanistico di dettaglio
capace di determinare in modo preciso le caratteristiche
dell’edificazione consentita”.
Nel caso di specie i giudici, ravvisando la mancanza di un piano
urbanistico, concludono per l’impossibilità di identificare il
silenzio-assenso con conseguente fondatezza della misura adottata
dall’amministrazione comunale preordinata, per sua specifica
funzione, a contestare la difformità dell’iniziativa edilizia
rispetto alla normativa vigente.
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completo della sentenza.
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