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CONCESSIONI EDILIZIE E SILENZIO-ASSENSO.

Nessun silenzio - assenso senza piano attuativo.

In mancanza di un piano urbanistico attuativo non è possibile il rilascio di una concessione edilizia sulla base del silenzio-assenso. Questo il principio espresso dal Consiglio di Stato, sezione V, nella sentenza n. 2261 depositata il 21 aprile 2006.

La decisione trae origine da un provvedimento del Sindaco diretto a revocare il rilascio di un titolo abilitativo all’esecuzione di lavori ottenuto tramite il silenzio-assenso.

Il Collegio, partendo dal presupposto che ai sensi dell’art. 8 del D.L. 23 gennaio 1982, n. 9, convertito in L. 25 marzo 1982, n. 94 l’assenso tacito si perfeziona esclusivamente “per gli interventi da attuare su aree dotate di strumenti urbanistici attuativi”, ha respinto il ricorso presentato dalla società ricorrente in quanto, nel caso in esame, “sull’area oggetto di intervento non preesisteva uno strumento urbanistico di dettaglio capace di determinare in modo preciso le caratteristiche dell’edificazione consentita”.

Nel caso di specie i giudici, ravvisando la mancanza di un piano urbanistico, concludono per l’impossibilità di identificare il silenzio-assenso con conseguente fondatezza della misura adottata dall’amministrazione comunale preordinata, per sua specifica funzione, a contestare la difformità dell’iniziativa edilizia rispetto alla normativa vigente.

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