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L' I.C.I.

I.C.I., ovvero Imposta Comunale sugli Immobili.

Dal 1° al 30° giugno 2006 i contribuenti che possiedono immobili o che sono titolari di diritti reali di godimento su di essi devono provvedere al pagamento della prima rata ICI 2006. L'importo dell'acconto è pari al 50% dell'imposta totale.

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L'imposta comunale sugli immobili, istituita con il D.Lgs. n. 504 del 30 dicembre 1992, colpisce i seguenti immobili:

i fabbricati;

i terreni agricoli;

le aree fabbricabili;

le aree fabbricabili di fatto.

Chi sono i soggetti passivi?
I soggetti passivi non sono soltanto i proprietari degli immobili, ma anche i titolari di altri diritti reali quali l'usufrutto, l'enfiteusi, l'uso, l'abitazione, la superficie, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non vi hanno la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l'attività.

Inoltre, sono soggetti passivi anche i concessionari di immobili su aree demaniali e, per i contratti di leasing finanziario, i locatari.

Nei casi di immobili in multiproprietà e di immobili facenti parte di condomini (come, ad esempio, la portineria di un edificio) spetta all'amministratore adempiere al pagamento del tributo.
Per gli immobili compresi in procedure di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa è compito del curatore fallimentare o del commissario liquidatore adempiere al pagamento dell'ICI.
Mentre per gli immobili ricevuti in eredità il versamento del tributo grava sugli eredi o su coloro che godono del diritto di abitazione dal momento del decesso del titolare del titolare dell'immobile.

In sintesi, quindi, i soggetti passivi d'imposta sono:

proprietari di fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli siti nel territorio dello stato;

usufruttuario;

titolare di diritto di uso;

titolare di diritto di abitazione;

enfiteuta;

titolare di diritto di superficie;

concessionario delle aree demaniali;

locatario.

Diversamente, il titolare della nuda proprietà non deve assolvere nessun adempimento ai fini del pagamento del tributo ICI.

Come si calcola l'imposta?
Per calcolare l'ICI da versare bisogna prima determinare la base imponibile. Per il calcolo della base imponibile si utilizzano valori e coefficienti che variano per ciascuna tipologia di immobile:

Immobile

Calcolo della base imponibile

Unità immobiliari appartenenti ai gruppi catastali A (abitazioni), B (collegi e convitti, ecc) C (fabbricati ad uso commerciali) con esclusione delle categorie A/10 e C/1 e D

Base imponibile = rendita catastale x 1,05 x 100

Unità immobiliari appartenenti alla categoria catastale A/10 (uffici e studi privati) e D (Immobili a destinazione speciale)

Base imponibile = Rendita catastale x 1,05 x 50

Unità immobiliari appartenenti alla categoria catastale C/1 (negozi e botteghe)

Base imponibile = Rendita catastale x 1,05 x 34

Aree fabbricabili

Base imponibile = Valore dell'area in comune commercio al 1 gennaio dell'anno di imposizione

Terreni agricoli

Base imponibile = Reddito dominicale come risulta in catasto relativo all'anno di imposizione rivalutato del 25% a partire dal 1 gennaio 1997 e moltiplicato per 75

Una volta determinata, alla base imponibile viene applicata l'aliquota disposta dal comune ove si trova sito l'immobile, aliquota che varia da immobile a immobile.
I Comuni, infatti, ogni anno stabiliscono le aliquote ICI da applicare: è comunque previsto dal decreto legislativo n. 504/1992, all'art. 6, comma 2, che queste debbano essere fissate "in misura non inferiore al quattro per mille né superiore al sette per mille".
Tuttavia, in alcuni particolari casi i Comuni possono applicare aliquote inferiori al quattro per mille e superiori al sette per mille.

Successivamente all'imposta calcolata si detraggono eventuali detrazioni spettanti. L'importo dell'imposta ottenuto deve essere rapportato al periodo di possesso dell'immobile.
Nel caso in cui il possesso dell'immobile si sia verificato solo per una parte di mese, l'importo totale di quel mese sarà attribuito al soggetto che ha posseduto l'immobile per più di 15 giorni.

Esempio:
Il sig. Rossi ha acquistato un fabbricato il 9 novembre 2005. Il sig. Rossi dovrà pagare l'ICI calcolando come periodo di possesso per il 2005 tutto il mese di dicembre e tutto il mese di novembre

In quali casi spettano detrazioni dall'imposta?
L'art. 8 del D.Lgs. n. 504/1992 stabilisce che "l'imposta è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni (…)" [comma 1].

Inoltre, il comma 2 dello stesso art. 8 stabilisc che se il fabbricato è adibito ad abitazione principale il contribuente gode di una detrazione pari a euro 103,29. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente".

La detrazione di 103,29 euro per abitazione principale deve essere:

1.

ragguagliata ai mesi di possesso;

2.

ripartita tra gli aventi diritto in parti uguali e non in base alle quote di proprietà dell'immobile.

I Comuni, comunque, possono elevare, con proprio regolamento, la detrazione per la prima casa fino ad un importo massimo di euro 258,23.

Esempio
I coniugi Rossi sono comproprietari di un appartamento che utilizzano come abitazione principale.
Questo appartamento ha una rendita catastale di € 500,00.
L'aliquota comunale è pari a 5 per mille.
Ai coniugi spetta una detrazione di 103,29 €.
Rendita rivalutata = 500 X 1,05 = 525
Base imponibile = 540 X 100 = 54.400
Imposta annua dovuta: 54.400 X 5/1.000 = 270
Sui due coniugi grava un imposta di € 135 (270/2) ciascuno.
A entrambi i coniugi spetta però una detrazione pari a 51,64 € (103,29/2).
L'acconto che entrambi i coniugi dovranno versare entro il 30 giugno sarà pari a: (135 – 51,64)/2 = 41,68.

Quali sono le modalità e i termini di versamento?
L'ICI è dovuta per ogni anno solare ed è previsto che tale adempimento tributario venga assolto in due momenti:

dal 1° al 30 giugno si versa la prima rata, di importo pari al 50% dell'intera imposta dovuta, la quale viene calcolata in base alle aliquote e alle detrazioni dell'anno precedente;

dal 1° al 20 dicembre va, invece, versato il saldo dell'ICI per l'intero anno solare, facendo riferimento alle aliquote e alle detrazioni deliberate per l'anno in corso, quindi comprensivo di eventuale conguaglio sulla prima rata.

Il contribuente ha comunque la facoltà di versare l'imposta complessivamente dovuta in una unica soluzione, entro il termine stabilito della prima rata (30 giugno). In tal caso, naturalmente, il calcolo dell'imposta dovrà essere effettuato applicando l'aliquota e le detrazioni in vigore nel Comune nell'anno in corso e non quelle deliberate l'anno precedente.

I versamenti devono essere effettuati a favore del concessionario della riscossione del Comune in cui è situato l'immobile, direttamente o tramite conto corrente postale, oppure rivolgendosi alle agenzie degli istituti bancari convenzionati.

Il saldo dell'ICI può essere versato secondo tre diverse modalità:

1.

bollettino di conto corrente postale;

2.

utilizzando il modello F24-ICI (solo se l'ente impositore ha stipulato l'apposita convenzione con l'Agenzia delle Entrate);

3.

attraverso il servizio telematico (tale servizio è gestito da Poste Italiane S.p.a., e anche in questo caso è accessibile per il contribuente se il Comune di riferimento ha sottoscritto la convenzione con Poste Italiane; inoltre, per accedere al servizio, il contribuente deve essere in possesso di un conto corrente postale).

Si ricorda che qualora il contribuente abbia immobili in Comuni diversi deve effettuare distinti versamenti per ciascun comune; nel caso in cui il contribuente possieda, invece, più immobili ubicati nello stesso comune, deve effettuare un unico versamento.

Cosa succede se non si versa l'acconto entro il 30 giugno?
Nel caso in cui il contribuente si dimentichi di versare l'acconto per l'anno 2006 entro il 30 giugno, è possibile rimediare facendo ricorso all'istituto del ravvedimento operoso di cui all'art. 13 della legge n. 472/1997.

Per poter usufruire di tale istituto è necessario che:

la violazione non sia stata già contestata;

non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche;

non vi siano già state altre attività amministrative di accertamento, quali, ad esempio, richieste di informazione attraverso la trasmissione di questionari o l'invito ai contribuenti di esibire atti o documenti;

il pagamento della sanzione ridotta venga eseguito contestualmente, entro il medesimo termine previsto per la regolarizzazione, al versamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale previsto dall'articolo 1284 (2,5% dal 1° gennaio 2004 ) commisurati dal giorno successivo alla scadenza fino al giorno di regolarizzazione compreso.

Se si sono verificate tali condizioni il contribuente è tenuto a versare:

il tributo, omesso in tutto o in parte;

gli interessi, calcolati al tasso legale (2,5% dal 1° gennaio 2004) a partire dal giorno successivo a quello di scadenza fino al giorno in cui si provvede a pagare;

la sanzione nella misura del 30% del tributo omesso in tutto o in parte.

La sanzione è ridotta:

ad 1/8 se il pagamento avviene nei 30 giorni successivi a quello dell'ordinaria scadenza;

ad 1/5 se il pagamento avviene entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel quale è stata commessa la violazione.

Quali categorie di immobili sono esenti ICI?
Sono esenti dall'imposta comunale sugli immobili:

gli immobili posseduti dallo Stato, dalle regioni, dalle province, nonché dai comuni, se diversi da quelli situati nel proprio territorio, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dalle unità sanitarie locali e dalle istituzioni sanitarie pubbliche autonome di cui all'art. 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (divenute poi in seguito Azienda Sanitarie Locali), dalle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.

Il comune, con un proprio regolamento, può estendere l'esenzione agli immobili di proprietà degli enti sopra indicati, ancorché non siano destinati a compiti istituzionali;

i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;

i fabbricati totalmente adibiti a sedi aperte al pubblico, di musei, biblioteche, archivi, cineteche, emeroteche statali, di privati, di enti pubblici, di istituzioni e fondazioni, quando al possessore non derivi alcun reddito dalla utilizzazione dell'immobile;

i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibili con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della costituzione e le loro pertinenze;

i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15, e 16 del Trattato lateranense;

i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;

fabbricati che, dichiarati inagibili o inabitabili, sono stati recuperati al fine di essere destinati alle attività per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate, limitatamente al periodo in cui sono adibiti direttamente allo svolgimento delle attività predette;

terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art. 15 della legge 27 dicembre 1977, n.984;

gli immobili utilizzati dagli enti pubblici e privati diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività dirette all'esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi, all'educazione cristiana.

Il comune, con regolamento, può limitare l'esenzione, per gli immobili utilizzati da enti non commerciali, ai soli fabbricati, e può stabilire la condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'ente non commerciali che li utilizza.

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