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MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE 21 MARZO
1958 N. 253 CONCERNENTE LA DISCIPLINA DELLA PROFESSIONE DI MEDIAZIONE -
Legge n. 39 del 03 febbraio 1989
Art. 1: 1 - Le norme previste dalla
presente Legge si applicano ai mediatori di cui al capo XI del titolo III
del libro IV del codice civile, eccezion fatta per gli agenti di cambio,
per i mediatori pubblici, e per i mediatori marittimi, categorie per le
quali continuano ad avere applicazione le disposizioni attualmente in
vigore.
Art. 21 - Presso ciascuna Camera di
commercio, industria, artigianato e agricoltura è istituito il ruolo
degli agenti di affari in mediazione, nel quale devono iscriversi coloro
che comunque svolgono od intendono svolgere l’attività di mediazione,
anche se esercitata in modo discontinuo o occasionale.
2 - Il ruolo è distinto in tre sezioni: una per gli agenti immobiliari,
una per gli agenti merceologici ed una per gli agenti muniti di mandato a
titolo oneroso, salvo ulteriori distinzioni in relazione a specifiche
attività di mediazione da stabilire con il regolamento di cui all'art.
11.
3 - Per ottenere l'iscrizione nel ruolo gli interessati devono: essere
cittadini italiani o cittadini di uno degli Stati membri della Comunità
Economica Europea, ovvero stranieri residenti nel territorio della
Repubblica italiana ed avere raggiunto la maggiore età; avere il
godimento dei diritti civili; risiedere nella circoscrizione della Camera
di commercio, industria, artigianato e agricoltura nel cui ruolo intendono
iscriversi; avere assolto agli impegni derivanti dalle norme relative agli
obblighi scolastici vigenti al momento della loro età scolare; avere
conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado di indirizzo
commerciale o la laurea in materia commerciali o giuridiche ovvero aver
superato un esame diretto ad accertare l’attitudine e la capacità
professionale dell’aspirante in relazione al ramo di mediazione
prescelto. L’accesso all’esame è consentito a quanti hanno prestato
per almeno due anni la propria opera presso imprese esercenti l’attività
di mediazione oppure hanno frequentato un apposito corso preparatorio. Le
materie e le modalità dell’esame sono stabilite dal Ministro
dell’industria, del commercio e dell’artigianato, sentita la
Commissione Centrale di cui all’art.4; salvo che non sia intervenuta la
riabilitazione, non essere stati sottoposti a misure di prevenzione
divenute definitive, a norma delle Leggi 27 dicembre 1956, n. 1423; 10
febbraio 1962, n. 57; 31 maggio 1965, n. 575; 13 settembre 1982, n. 646 ;
non essere incorsi in reati puniti con la reclusione ai sensi dell'art.
116 del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, e successive
modificazioni; non essere interdetti o inabilitati, falliti, condannati
per delitti contro la pubblica amministrazione, l'amministrazione della
giustizia, la fede pubblica, l’ economia pubblica, l'industria ed il
commercio, ovvero per delitto di omicidio volontario, furto, rapina,
estorsione, truffa, appropriazione indebita ricettazione, emissione di
assegni a vuoto e per ogni altro delitto non colposo per il quale la Legge
commini la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e
nel massimo a cinque anni.
4 -L’iscrizione al ruolo deve essere richiesta anche se l’attività
viene esercitata in modo occasionale o discontinuo, da coloro che
svolgono, su mandato a titolo oneroso, attività per la conclusione di
affari relativi ad immobili od aziende.
Art. 31- L'iscrizione nel ruolo abilita
all'esercizio dell'attività di mediazione su tutto il territorio della
Repubblica, nonchè a svolgere ogni attività complementare, utile o
necessaria per la conclusione dell'affare.
2- L'iscrizione nel ruolo è a titolo personale; l'iscritto non può
delegare le funzioni relative all'esercizio della mediazione, se non ad
altro agente di affari in mediazione iscritto nella medesima sezione del
ruolo.
3- Agli agenti immobiliari iscritti nell’apposita sezione del ruolo
possono essere affidati incarichi di perizie e consulenza tecnica in
materia immobiliare da parte di enti pubblici.
4- Essi hanno titolo per essere inclusi nel ruolo dei periti e degli
esperti, tenuto dalle Camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura, nonchè negli elenchi dei consulenti tecnici presso i
Tribunali.
5- Tutti coloro che esercitano, a qualsiasi titolo, le attività
disciplinate dalla presente legge per conto di imprese organizzate, anche
in forma societaria, per l’esercizio dell’attività di mediazione
debbono essere iscritti nel ruolo.
Art. 41- Presso il Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato è istituita la
Commissione centrale per l'esame dei ricorsi per gli agenti di affari in
mediazione e per la definizione delle materie e delle modalità degli
esami di cui all'art. 2.
2- La Commissione centrale è nominata con Decreto del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed è composta da: un
rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, che la presiede;
un rappresentante del Ministero del commercio con l'estero;
un rappresentante delle Regioni, designato dalla Commissione
Interregionale di cui all'art. 13 della L. 16 maggio 1970 n. 281;
un rappresentante del Ministero di grazia e giustizia;
un rappresentante del Ministero dell’agricoltura e delle foreste;
un rappresentante del Ministero dei lavori pubblici;
tre membri designati rispettivamente dalle organizzazioni più
rappresentative, a livello nazionale, del commercio, dell'industria e
dell'agricoltura;
un rappresentante delle Camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura designato dall'Unione italiana delle camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura;
sette rappresentanti dei mediatori scelti tra le persone designate dalle
associazioni sindacali nazionali di categoria, per i mediatori immobiliari
e per gli agenti merceologici.
3- La Commissione dura in carica 4 anni; i membri svolgono il loro
incarico in forma gratuita e possono essere riconfermati.
4- La Commissione nomina al suo interno un vicepresidente; le funzioni di
segretario sono esercitate da un funzionario del Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato.
5- Per ciascun componente effettivo della Commissione è nominato un
membro supplente con gli stessi criteri stabiliti per la nomina dei membri
effettivi.
Art. 51- Per l'esercizio dell'attività
disciplinata dai precedenti articoli, compreso l'espletamento delle
pratiche necessarie ed opportune per la gestione o la conclusione
dell'affare, non è richiesta la licenza prevista dall'art. 115 del testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18
giugno 1931, n. 773.
2- La licenza di cui al comma 1 non abilita all'esercizio dell'attività
di mediazione.
3- L'esercizio dell'attività di mediazione è incompatibile: con
qualunque impiego pubblico o privato, fatta eccezione per l’impiego
presso imprese o società aventi per oggetto l’esercizio dell’attività
di mediazione. con l'iscrizione in altri albi, ordini, ruoli o registri e
simili. con l'esercizio in proprio del commercio relativo alla specie di
mediazione che si intende esercitare.
4- Il mediatore che per l'esercizio della propria attività si avvale di
moduli o formulari nei quali siano indicate le condizioni del contratto,
deve preventivamente depositarne copia presso la Commissione di cui
all’art.7.
Art. 61- Hanno diritto alla provvigione
soltanto coloro che sono iscritti nei ruoli.
2- La misura delle provvigioni e la proporzione in cui questa deve gravare
su ciascuna delle parti, in mancanza di patto sono determinate dalle
Giunte Camerali sentito il parere della Commissione provinciale di cui
all’art.7 e tenendo conto degli usi locali.
Art. 71- Presso ciascuna Camera di
commercio, industria, artigianato e agricoltura, è istituita una
Commissione che provvede alle iscrizioni nel ruolo ed alla tenuta del
medesimo. La Commissione è nominata con deliberazione della Giunta
camerale e dura in carica 4 anni. Essa è composta : da un membro della
Giunta camerale; da un rappresentante degli agricoltori, uno degli
industriali ed uno dei commercianti, designati rispettivamente dalle
organizzazioni a livello nazionale e scelti dalla Giunta camerale sulla
base della maggiore rappresentatività; da cinque rappresentanti degli
agenti di affari in mediazione, designati dalle organizzazioni di
categoria più rappresentative a livello nazionale.
2- Con le stesse modalità si provvede alla nomina dei membri supplenti
per lo stesso numero e le medesime categorie.
3- La Commissione nomina al suo interno il presidente ed un
vicepresidente.
4- In caso di morte o di decadenza di un membro, la Commissione è
integrata dalla Giunta camerale con le stesse modalità previste per la
Costituzione.
5- Le funzioni di segretario della Commissione sono esercitate dal
segretario Generale della Camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura o da un funzionario da lui designato in servizio presso la
stessa Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
6- La Commissione è tenuta a denunciare alla autorità giudiziaria coloro
che esercitano abusivamente, anche se in modo discontinuo, la professione
di mediatore.
7- Le spese per il funzionamento delle commissioni sono a carico del
bilancio di ciascuna Camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura.
Art. 81- Chiunque esercita l'attività di
mediazione, senza essere iscritto nel ruolo è punito con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma compresa tra lire un milione e
lire quattro milioni ed è tenuto alla restituzione alle parti contraenti
delle provvigioni percepite. Per l’accertamento dell’infrazione, per
la contestazione della medesima e per la riscossione delle somme dovute si
applicano le disposizioni di cui alla legge 24 Novembre 1981, n. 689.
2- A coloro che siano incorsi per tre volte nelle sanzioni di cui al comma
1, anche se vi sia stato pagamento con effetto liberatorio si applicano le
pene previste dall’art. 348 del codice penale, nonchè l’art.2231 del
Codice Civile.
3- La condanna importa la pubblicazione della sentenza nelle forme di
legge.
Art. 91- Le Commissioni provinciali
istituite ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica
6 Novembre 1960 n. 1926, continuano ad esercitare la propria attività
fino alla nomina delle commissioni di cui all’art. 7.
2- Nella prima applicazione della presente legge le Commissioni
provinciali provvedono ad iscrivere nel nuovo ruolo tutti gli agenti di
affari in mediazione che, all'atto dell'entrata in vigore della presente
legge, risultano iscritti nei ruoli costituiti in base alla legge 21 Marzo
1958, n. 253.
3- Fino all’insediamento della Commissione centrale di cui all’art. 4
le materie e le modalità di esame sono stabilite dal Ministero
dell’industria, del commercio e dell’artigianato, sentite le
organizzazioni sindacali nazionali del commercio, dell’industria e delle
categorie interessate.
Art. 101- Sono abrogate la Legge 21 marzo
1958, n. 253 e le norme del relativo regolamento approvato con D.P.R. 6
novembre 1960, n. 1926, incompatibili con la presente legge.
Art. 111- Il Ministro dell'Industria, del
Commercio e dell'Artigianato, sentite le organizzazioni Nazionali dei
commercianti, degli industriali, degli agricoltori e dei mediatori, emana
le norme regolamentari e di attuazione della presente legge.
2- Il regolamento, che deve essere emanato entro tre mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, può provvedere per le infrazioni
alle sue norme, sanzioni amministrative del pagamento di una somma non
inferiore a lire tre milioni, salvo che il fatto non costituisca reato ai
sensi del codice penale e salva l’azione civile dei danni agli
interessati a termini di legge.
3- Per l’applicazione delle sanzioni amministrative si osservano le
disposizioni della legge 24 Novembre 1981, n. 689, e del Decreto del
Presidente della Repubblica 29 Luglio 1982, n. 571.
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