LEGGE REGIONALE N. 24 DEL 6-08-2001
REGIONE LIGURIA
RECUPERO
AI FINI ABITATIVI DEI SOTTOTETTI ESISTENTI
Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA N. 8 del 22
agosto 2001
Il Consiglio regionale ha approvato.
Il Commissario del Governo ha apposto il visto.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
promulga
la seguente legge regionale:
ARTICOLO
1
(Finalità
e definizioni)
-
La
Regione Liguria promuove, con la presente legge, il recupero
a fini abitativi dei sottotetti, con l'obiettivo di
contenere il consumo di nuovo territorio e di favorire la
messa in opera di interventi tecnologici per il contenimento
dei consumi energetici.
-
Si
definisce come sottotetto, ai fini della presente legge, il
volume sovrastante l'ultimo piano degli edifici destinati in
tutto o in parte a residenza e/o con destinazione
turistico-ricettiva.
ARTICOLO
2
(Interventi
di recupero)
-
Negli
edifici esistenti alla data di entrata in vigore della
presente legge ed aventi destinazione residenziale ovvero
turistico-ricettiva sono consentiti, previo rilascio di
diretto titolo edilizio ed in deroga alla disciplina
stabilita dalla strumentazione urbanistica comunale vigente
od in corso di formazione, gli interventi di recupero dei
sottotetti nel rispetto delle disposizioni di seguito
stabilite.
-
La
disposizione di cui al comma 1, è applicabile nei confronti
degli interventi edilizi in corso di realizzazione sulla
base di titoli edilizi rilasciati prima della data di
entrata in vigore della presente legge, previo conseguimento
di apposita variante al rispettivo titolo edilizio.
-
Gli
interventi diretti al recupero dei sottotetti sono
classificati come ristrutturazione edilizia ai sensi
dell'articolo 31, lettera d), della legge 5 agosto 1978 n.
457. Ove i suddetti interventi siano volti alla
realizzazione di nuove unità autonome residenziali il
rilascio del relativo diretto titolo edilizio è anche
subordinato all’obbligo di reperimento degli spazi per
parcheggi pertinenziali in misura non inferiore ad 1 metro
quadro per ogni 10 metri cubi di costruzione, ovvero
all’obbligo di versamento al Comune di una somma
equivalente al valore di mercato di detti parcheggi
pertinenziali quando sia dimostrata l’impossibilità per
mancata disponibilità di spazi idonei ad assolvere a tale
obbligo.
-
Le
disposizioni relative all’obbligo di reperimento degli
spazi per parcheggi pertinenziali ovvero all’obbligo del
versamento al Comune di una somma equivalente, secondo
quanto disposto dal comma 3, non si applicano nel caso in
cui il recupero del sottotetto costituisca ampliamento di
una unità residenziale già esistente.
-
Il
rilascio del diretto titolo edilizio di cui ai commi 1, 2 e
3, comporta la corresponsione del contributo di concessione
edilizia relativa agli interventi di ristrutturazione
edilizia previsto ai sensi della legge regionale 7 aprile
1995 n. 25 (disposizioni in materia di determinazione del
contributo di concessione edilizia). Il contributo è
ridotto nella misura del 50 per cento, qualora
l’intervento non determini la creazione di una nuova unità
abitativa. Il contributo è, in ogni caso, ridotto nella
misura del 50 per cento quando gli immobili interessati sono
destinati ad edilizia residenziale pubblica, di proprietà
delle Aziende Regionali Territoriali per l’Edilizia o
all’ampliamento di strutture turistico ricettive.
-
L'altezza
media interna netta, nel caso in cui il solaio sovrastante,
o una sua porzione, non sia orizzontale, si intende come la
distanza tra il solaio di calpestio ed il piano virtuale
orizzontale, mediano tra il punto più alto e quello più
basso dell’intradosso del solaio sovrastante stesso, ed è
fissata in 2,30 metri per gli spazi ad uso abitazione. Per
gli spazi accessori o di servizio, l'altezza è riducibile a
2,10 metri. Per gli edifici siti nei Comuni montani e nei
territori montani dei Comuni parzialmente montani, è
ammessa una riduzione dell'altezza sino a 2,10 metri per gli
spazi ad uso abitazione e a 2,00 metri per gli spazi
accessori e di servizio. In caso di soffitto non
orizzontale, ferme restando le predette altezze medie,
l'altezza della parete minima non può essere inferiore a
1,50 metri per gli spazi ad uso abitazione ed a 1,30 metri
per gli spazi accessori e di servizio, riducibili
rispettivamente a 1,30 metri e ad 1,10 metri per gli edifici
siti nei Comuni montani e nei territori montani dei Comuni
parzialmente montani. Gli eventuali spazi di altezza
inferiore ai minimi, come sopra definiti, devono essere
chiusi mediante opere murarie o arredi fissi e ne è
consentito l’uso come spazio di servizio destinato a
guardaroba e ripostiglio. In corrispondenza delle fonti di
luce diretta la chiusura di tali spazi non è prescrittiva.
Per i locali con soffitto a volta, l'altezza media è
calcolata come media aritmetica tra l'altezza dell'imposta e
quella del colmo misurata con una tolleranza fino al 5 per
cento. Il rapporto aeroilluminante deve essere pari o
superiore a un sedicesimo (1/16).
-
Sono
consentite all'interno della superficie di copertura e
comunque entro l'ingombro dell'edificio, anche al fine di
reperire la superficie minima di aeroilluminazione, le
aperture di finestre, la realizzazione di terrazzi a
pozzetto, la realizzazione di abbaini e l'installazione di
lucernari.
-
Gli
interventi edilizi per il recupero a fini abitativi possono
avvenire anche con modificazione delle altezze di colmo e di
gronda, nonché delle linee di pendenza delle falde, purché
nei limiti di altezza massima degli edifici posti dallo
strumento urbanistico ed unicamente al fine di assicurare i
parametri, di cui al comma 6. Gli interventi debbono
comunque garantire il rispetto delle caratteristiche
tipologiche ed architettoniche dell’edificio tenuto anche
conto della zona in cui lo stesso ricade e del regime di
tutela indicato dal Piano Territoriale di Coordinamento
Paesistico.
ARTICOLO
3
(Compatibilità con le norme sull’abbattimento delle barriere
architettoniche. Contenimento di consumi energetici).
-
Negli
interventi di recupero a fini abitativi dei sottotetti, le
norme sull'abbattimento delle barriere architettoniche di
cui alla legge 9 gennaio 1989 n. 13 (disposizioni per
favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere
architettoniche negli edifici privati), si applicano
limitatamente ai requisiti di adattabilità della legge.
-
I
progetti di recupero ai fini abitativi devono prevedere
idonee opere di isolamento termico, anche ai fini del
contenimento di consumi energetici dell'intero fabbricato
che devono essere conformi alle prescrizioni tecniche in
materia contenute nei regolamenti vigenti, nonché alle
norme nazionali e regionali in materia di impianti
tecnologici e di contenimento dei consumi energetici.
ARTICOLO
4
(Deroga)
-
Le
norme della presente legge sono in deroga ai Piani
Regolatori Generali e ai Piani Urbanistici Comunali vigenti
e/o adottati e alle disposizioni dei regolamenti edilizi
vigenti.
ARTICOLO
5
(Estensione
dell’efficacia)
-
Le
disposizioni della presente legge si applicano anche agli
interventi di recupero ai fini abitativi o turistico
ricettivi di altri volumi o superfici collocati in parti
dell’edificio diverse dai sottotetti purché:
a) non sia modificata la sagoma dell’edificio né le
caratteristiche architettoniche essenziali;
b) siano rispettati i requisiti igienico edilizi previsti
dagli strumenti urbanistici comunali;
c) i nuovi volumi o superfici non siano ottenuti mediante
scavo o sbancamento del terreno.
ARTICOLO
6
(Divieto di frazionamento)
-
I
volumi e le superfici recuperati a fini abitativi per
effetto della presente legge che non abbiano determinato la
creazione di nuove unità immobiliari non potranno essere
oggetto di successivi frazionamenti, dai quali scaturiscano
nuove unità immobiliari per un periodo non inferiore a 10
anni, salvo che tale possibilità sia espressamente prevista
dagli strumenti urbanistici localmente vigenti.
ARTICOLO
7
(Esclusione
di parti del territorio dall’applicazione della presente
legge).
-
Con
motivata deliberazione del Consiglio comunale, i Comuni
possono, nel termine perentorio di centottanta giorni
dall’entrata in vigore della presente legge, disporre
l’esclusione di parti del territorio dall’applicazione
delle precedenti norme laddove gli interventi determinino la
creazione di nuove unità abitative o introdurre particolari
prescrizioni volte alla tutela dei caratteri architettonici
degli edifici. Tale deliberazione è soggetta alle seguenti
disposizioni:
a) pubblicazione mediante deposito a libera visione del
pubblico presso la segreteria comunale per quindici giorni
consecutivi e previo avviso da affiggersi all’albo
pretorio e da pubblicarsi sul B.U.R.L. (Bollettino Ufficiale
della Regione Liguria) in vista della presentazione di
eventuali osservazioni da parte di chiunque;
b) ) ricevimento, fino a quindici giorni dopo la scadenza
del periodo di deposito, delle osservazioni che possono
essere presentate da parte di chiunque vi abbia interesse;
c) decorso il termine di cui alla lettera b), ove siano
pervenute osservazioni, il Comune decide su di esse con
deliberazione del Consiglio comunale da assumersi nei
successivi sessanta giorni a pena di decadenza, senza
necessità di ripubblicazione degli atti qualora gli stessi
siano stati conseguentemente modificati;
d) gli atti di cui sopra sono trasmessi alla Regione per la
verifica di coerenza con i principi e le regole stabiliti
con la presente legge.
-
La
deliberazione comunale di cui al comma 1, si intende
approvata dopo che siano decorsi sessanta giorni dal
ricevimento dei relativi atti da parte della Regione, senza
che questa abbia adottato le determinazioni di propria
competenza.
Formula
Finale:
La
presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale
della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla
osservare come legge della Regione Liguria.
Data a Genova, addì 6 agosto 2001
BIASOTTI
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