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(s. o. alla G.U. 16 gennaio 1991, n. 13)
Norme per l'attuazione del Piano energetico
nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio
energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia.
TITOLO I
Norme in materia di uso razionale dell'energia,
di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di
energia.
Art. 1.
(Finalità ed ambito di applicazione)
1. Al fine di migliorare i processi di
trasformazione dell'energia, di ridurre i consumi di energia e di
migliorare le condizioni di compatibilità ambientale
dell'utilizzo dell'energia a parità di servizio reso e di qualità
della vita, le norme del presente titolo favoriscono ed
incentivano, in accordo con la politica energetica della Comunità
economica europea, l'uso razionale dell'energia, il contenimento
dei consumi di energia nella produzione e nell'utilizzo di
manufatti, l'utilizzazione delle fonti rinnovabili di energia, la
riduzione dei consumi specifici di energia nei processi
produttivi, una più rapida sostituzione degli impianti in
particolare nei settori a più elevata intensità energetica,
anche attraverso il coordinamento tra le fasi di ricerca
applicata, di sviluppo dimostrativo e di produzione industriale.
2. La politica di uso razionale dell'energia e
di uso razionale delle materie prime energetiche definisce un
complesso di azioni organiche dirette alla promozione del
risparmio energetico, all'uso appropriato delle fonti di energia,
anche convenzionali, al miglioramento dei processi tecnologici che
utilizzano o trasformano energia, allo sviluppo delle fonti
rinnovabili di energia, alla sostituzione delle materie prime
energetiche di importazione.
3. Ai fini della presente legge sono
considerate fonti rinnovabili di energia o assimilate: il sole, il
vento, l'energia idraulica, le risorse geotermiche, le maree, il
moto ondoso e la trasformazione dei rifiuti organici ed inorganici
o di prodotti vegetali. Sono considerate altresì fonti di energia
assimilate alle fonti rinnovabili di energia: la cogenerazione,
intesa come produzione combinata di energia elettrica o meccanica
e di calore, il calore recuperabile nei fumi di scarico e da
impianti termici, da impianti elettrici e da processi industriali,
nonchè le altre forme di energia recuperabile in processi, in
impianti e in prodotti ivi compresi i risparmi di energia
conseguibili nella climatizzazione e nell'illuminazione degli
edifici con interventi sull'involucro edilizio e sugli impianti.
Per i rifiuti organici ed inorganici resta ferma la vigente
disciplina ed in particolare la normativa di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, e
successive modificazioni ed integrazioni, al decreto-legge 31
agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
ottobre 1987, n. 441, e al decreto-legge 9 settembre 1988, n.397,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n.475.
4. L'utilizzazione delle fonti di energia di
cui al comma 3 è considerata di pubblico interesse e di pubblica
utilità e le opere relative sono equiparate alle opere dichiarate
indifferibili e urgenti ai fini dell'applicazione delle leggi
sulle opere pubbliche.
Art. 2.
(Coordinamento degli interventi)
1. Per la coordinata attuazione del piano
energetico nazionale e al fine di raggiungere gli obiettivi di cui
all'articolo 1, il Comitato interministeriale per la
programmazione economica (CIPE) su proposta del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti il
Ministro dell'agricoltura e delle foreste, il Ministro
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, il
Ministro dei lavori pubblici, il Ministro dei trasporti, il
Ministro dell'ambiente, il Ministro delle partecipazioni statali,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, emana,
entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, e successivamente con cadenza almeno triennale,
direttive per il coordinato impiego degli strumenti pubblici di
intervento e di incentivazione della promozione, della ricerca,
dello sviluppo tecnologico, nei settori della produzione, del
recupero e dell'utilizzo delle fonti rinnovabili di energia e del
contenimento dei consumi energetici.
Art. 3.
(Accordo di programma)
1. Per lo sviluppo di attività aventi le
finalità di cui all'articolo 1, il Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato provvede a stipulare con l'ENEA un
accordo di programma, con validità triennale, ove sono stabiliti
gli obiettivi, i tempi di attuazione e le previsioni di spesa dei
progetti relativi al programma medesimo per un ammontare
complessivo non superiore al 10 per cento degli stanziamenti
previsti dalla presente legge.
Art. 4.
(Norme attuative e sulle tipologie
tecnico-costruttive)
1. Entro centottanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente
della Repubblica, adottato previa deliberazione del Consiglio dei
ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato, su proposta
del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti il
Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), l'ENEA, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, sono emanate norme che,
anche nel quadro delle indicazioni e delle priorità della legge 5
agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni ed integrazioni,
definiscono i criteri generali tecnico-costruttivi e le tipologie
per l'edilizia sovvenzionata e convenzionata nonchè per
l'edilizia pubblica e privata, anche riguardo alla
ristrutturazione degli edifici esistenti, che facilitino il
raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 1 e al titolo
II. Tali norme sono aggiornate, secondo la medesima procedura,
ogni due anni.
2. Il Ministro dei lavori pubblici, di concerto
con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, in relazione agli obiettivi di cui all'articolo 1,
emana con decreto la normativa tecnica al cui rispetto è
condizionato il rilascio delle autorizzazioni e la concessione e
l'erogazione di finanziamenti e contributi per la realizzazione di
opere pubbliche.
3. Entro centottanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente
della Repubblica, adottato previa deliberazione del Consiglio dei
ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato, su proposta
del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti
il CNR, l'ENEA, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, sono emanate norme per definire i criteri generali per la
costruzione o la ristrutturazione degli impianti di interesse
agricolo, zootecnico e forestale che facilitino il raggiungimento
degli obiettivi di cui all'articolo 1.
4. Entro centottanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente
della Repubblica, adottato previa deliberazione del Consiglio dei
ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato, su proposta
del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
sentiti il CNR, gli enti energetici, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, nonché le associazioni di
categoria interessate e le associazioni di istituti nazionali
operanti per l'uso razionale dell'energia, sono emanate norme per
il contenimento dei consumi di energia, riguardanti in particolare
progettazione, installazione, esercizio e manutenzione degli
impianti termici, e i seguenti aspetti: determinazione delle zone
climatiche;
durata giornaliera di attivazione nonché periodi di accensione degli impianti termici; temperatura massima
dell'aria negli ambienti degli edifici durante il funzionamento
degli impianti termici; rete di distribuzione e adeguamento delle
infrastrutture di trasporto, di ricezione e di stoccaggio delle
fonti di energia al fine di favorirne l'utilizzazione da parte
degli operatori pubblici e privati per le finalità di cui
all'articolo 1.
5. Per le finalità di cui all'articolo 1,
entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica,
adottato previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito
il parere del Consiglio di Stato, su proposta del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il
Ministro dei trasporti, sono emanate norme per il contenimento dei
consumi energetici in materia di reti e di infrastrutture relative
ai trasporti nonché ai mezzi di trasporto terrestre ed aereo
pubblico e privato.
6. Il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, sentiti i Ministri interessati, può emanare
norme specifiche, efficaci anche solo per periodi limitati,
dirette ad assicurare il contenimento dei consumi energetici.
7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, da emanarsi entro centottanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, sono emanate norme idonee
a rendere apprezzabile il conseguimento dell'obiettivo dell'uso
razionale dell'energia e dell'utilizzo di fonti rinnovabili di
energia nei criteri di aggiudicazione delle gare di appalto
economicamente rilevanti per la fornitura di beni o servizi per
conto della pubblica amministrazione, degli enti territoriali e
delle relative aziende, degli istituti di previdenza e di
assicurazione. Tale normativa è inserita di diritto nella
normativa che disciplina le gare d'appalto e nei capitolati
relativi.
Art. 5.
(Piani regionali)
1. Le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano, entro centottanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, d'intesa con l'ENEA, individuano i
bacini che in relazione alle caratteristiche, alle dimensioni,
alle esigenze di utenza, alla disponibilità di fonti rinnovabili
di energia, al risparmio energetico realizzabile e alla
preesistenza di altri vettori energetici, costituiscono le aree più
idonee ai fini della fattibilità degli interventi di uso
razionale dell'energia e di utilizzo delle fonti rinnovabili di
energia.
2. D'intesa con gli enti locali e le loro
aziende inseriti nei bacini di cui al comma 1 ed in coordinamento
con l'ENEA, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, predispongono rispettivamente un piano
regionale o provinciale relativo all'uso delle fonti rinnovabili
di energia.
3. I piani di cui al comma 2 contengono in
particolare:
a)il bilancio energetico regionale o
provinciale;
b) l'individuazione dei bacini energetici
territoriali;
c) la localizzazione e la realizzazione degli
impianti di teleriscaldamento;
d) l'individuazione delle risorse finanziarie
da destinare alla realizzazione di nuovi impianti di produzione di
energia;
e)la destinazione delle risorse finanziarie,
secondo un ordine di priorità relativo alla quantità percentuale
e assoluta di energia risparmiata, per gli interventi, di
risparmio energetico;
f) la formulazione di obiettivi secondo priorità
di intervento;
g)le procedure per l'individuazione e la
localizzazione di impianti per la produzione di energia fino a
dieci megawatt elettrici per impianti installati al servizio dei
settori industriale, agricolo, terziario, civile e residenziale,
nonchè per gli impianti idroelettrici.
4. In caso di inadempimento delle regioni o
delle province autonome di Trento e di Bolzano a quanto previsto
nei commi 1, 2 e 3 nei termini individuati, ad esse si sostituisce
il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che
provvede con proprio decreto su proposta dell'ENEA, sentiti gli
enti locali interessati.
5. I piani regolatori generali di cui alla
legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni e
integrazioni, dei comuni con popolazione superiore a cinquantamila
abitanti, devono prevedere uno specifico piano a livello comunale
relativo all'uso delle fonti rinnovabili di energia.
Art. 6.
(Teleriscaldamento)
1. Le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano, entro centottanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, individuano le aree che risultano
idonee alla realizzazione di impianti e di reti di
teleriscaldamento nonché i limiti ed i criteri nel cui ambito le
amministrazioni dello Stato, le aziende autonome, gli enti
pubblici nazionali o locali, gli istituti di previdenza e di
assicurazione, devono privilegiare il ricorso all'allaccio a reti
di teleriscaldamento qualora propri immobili rientrino in tali
aree.
Art. 7.
(Norme per le imprese elettriche minori)
1. Il limite stabilito dall'articolo 4, n. 8),
della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, modificato dall'articolo 18
della legge 29 maggio 1982, n. 308, non si applica alle imprese
produttrici e distributrici a condizione che l'energia elettrica
prodotta venga distribuita entro i confini territoriali dei comuni
già serviti dalle medesime imprese produttrici e distributrici
alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. La produzione di energia elettrica delle
medesime imprese produttrici e distributrici mediante le fonti
rinnovabili di energia di cui all'articolo 1, comma 3, resta
disciplinata dalle disposizioni legislative vigenti per i relativi
impianti.
3. Il Comitato
interministeriale dei prezzi (CIP), su proposta della Cassa
conguaglio per il settore elettrico, stabilisce entro ogni anno,
sulla base del bilancio dell'anno precedente delle imprese
produttrici e distributrici di cui al comma 1, l'acconto per
l'anno in corso ed il conguaglio per l'anno precedente da
corrispondere a titolo di integrazione tariffaria alle medesime
imprese produttrici e distributrici.
4. Il CIP può modificare
l'acconto per l'anno in corso rispetto al bilancio dell'anno
precedente delle imprese produttrici e distributrici di cui al
comma 1 qualora intervengano variazioni nei costi dei combustibili
e/o del personale che modifichino in modo significativo i costi di
esercizio per l'anno in corso delle medesime imprese produttrici e
distributrici.
Art. 8.
(Contributi in conto capitale a sostegno
dell'utilizzo delle fonti rinnovabili di energia nell'edilizia)
1. Al fine di incentivare la realizzazione di
iniziative volte a ridurre il consumo specifico di energia, il
miglioramento dell'efficienza energetica, l'utilizzo delle fonti
di energia di cui all'articolo 1, nella climatizzazione e nella
illuminazione degli ambienti, anche adibiti ad uso industriale,
artigianale, commerciale, turistico, sportivo ed agricolo,
nell'illuminazione stradale, nonché nella produzione di energia
elettrica e di acqua calda sanitaria nelle abitazioni adibite ad
uso civile e ad uso industriale, artigianale, commerciale,
turistico, sportivo ed agricolo, possono essere concessi
contributi in conto capitale nella misura minima del 20 per cento
e nella misura massima del 40 per cento della spesa di
investimento ammissibile documentata per ciascuno dei seguenti
interventi:
a) coibentazione negli edifici esistenti che
consenta un risparmio di energia non inferiore al 20 per cento ed
effettuata secondo le regole tecniche di cui all'allegata tabella
A;
b) installazione di nuovi generatori di calore
ad alto rendimento, che in condizioni di regime presentino un
rendimento, misurato con metodo diretto, non inferiore al 90 per
cento, sia negli edifici di nuova costruzione sia in quelli
esistenti;
c) installazione di pompe di calore per
riscaldamento ambiente o acqua sanitaria o di impianti per
l'utilizzo di fonti rinnovabili di energia che consentano la
copertura almeno del 30 per cento del fabbisogno termico
dell'impianto in cui è attuato l'intervento nell'ambito delle
disposizioni del titolo II;
d) installazione di apparecchiature per la
produzione combinata di energia elettrica e di calore;
e) installazione di impianti fotovoltaici per
la produzione di energia elettrica; per tali interventi il
contributo può essere elevato fino all'80 per cento;
f) installazione di sistemi di controllo
integrati e di contabilizzazione differenziata dei consumi di
calore nonché di calore e acqua sanitaria di ogni singola unità
immobiliare, di sistemi telematici per il controllo e la
conduzione degli impianti di climatizzazione nonché trasformazione di impianti centralizzati o autonomi per conseguire
gli obiettivi di cui all'articolo 1;
g) trasformazione di impianti centralizzati di
riscaldamento in impianti unifamiliari a gas per il riscaldamento
e la produzione di acqua calda sanitaria dotati di sistema
automatico di regolazione della temperatura, inseriti in edifici
composti da più unità immobiliari, con determinazione dei
consumi per le singole unità immobiliari, escluse quelle situate
nelle aree individuate dalle regioni e dalle province autonome di
Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 6 ove siano presenti
reti di teleriscaldamento;
h) installazione di sistemi di illuminazione ad
alto rendimento anche nelle aree esterne.
2. Nel caso di effettuazione da parte del
locatore di immobili urbani di interventi compresi tra quelli di
cui al comma 1 si applica l'articolo 23 della legge 27 luglio
1978, n. 392.
Art. 9.
(Competenza delle regioni e delle province
autonome di Trento e di Bolzano)
1. La concessione e la erogazione dei
contributi previsti dagli articoli 8, 10 e 13 è delegata alle
regioni e province autonome di Trento e di Bolzano.
2. Il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, sentito il Ministro del tesoro, emana, con
proprio decreto, entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, le direttive per uniformare i criteri
di valutazione delle domande, le procedure e le modalità di
concessione e di erogazione dei contributi da parte delle regioni
e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano tengono conto
nell'istruttoria di propria competenza dei tempi di realizzazione
delle singole iniziative, dei consumi di energia preesistenti, dei
benefici energetici attesi, della quantità di energia primaria
risparmiata per unità di capitale investito, nonché: per gli
interventi di cui all'articolo 8, della tipologia degli edifici e
dei soggetti beneficiari dei contributi con priorità per gli
interventi integrati; per gli interventi di cui all'articolo 10,
dell'obsolescenza degli impianti e dell'utilizzo energetico dei
rifiuti; per gli interventi di cui all'articolo 13, della
tipologia delle unità produttive e delle potenziali risorse
energetiche del territorio.
3. Entro il 31 marzo di ciascun anno le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano inoltrano al
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato
apposita richiesta di fondi documentata sulla base delle domande
effettivamente pervenute e favorevolmente istruite.
4. Tenuto conto delle richieste delle regioni e
delle province autonome di Trento e di Bolzano pervenute entro il
termine di cui al comma 3, il Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato propone entro trenta giorni al CIPE,
che provvede entro i successivi trenta giorni, la ripartizione tra
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano dei fondi
in relazione a ciascuno degli interventi di cui agli articoli 8,
10 e 13.
5. I fondi assegnati alle singole regioni e
alle province autonome di Trento e di Bolzano sono
improrogabilmente impegnati mediante appositi atti di concessione
dei contributi entro centoventi giorni dalla ripartizione dei
fondi. I fondi residui, per i quali le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano non hanno fornito la
documentazione relativa agli atti di impegno entro i trenta giorni
successivi, vengono destinati dal Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato con proprio provvedimento ad
iniziative inevase dalle regioni e dalle province autonome di
Trento e di Bolzano sulla base delle percentuali di ripartizione
già adottate dal CIPE ai sensi del comma 4.
6. Per il primo anno di applicazione della
presente legge il termine di cui al comma 3 è fissato al
novantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della stessa e
la nuova ripartizione dei fondi residui di cui al comma 5 riguarda
anche eventuali fondi residui trasferiti alle regioni e alle
province autonome di Trento e di Bolzano per le medesime finalità
sulla base della normativa previgente la presente legge e non
impegnati entro il termine di centoventi giorni di cui al medesimo
comma 5.
7. Le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano, avvalendosi anche dell'ENEA ai sensi dell'articolo
16, comma 3, provvedono ad accertare l'effettivo conseguimento del
risparmio energetico, attraverso idonei strumenti di verifica con
metodo a campione e/o secondo criteri di priorità. In caso di
esito negativo delle verifiche le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano ne danno informazione immediata al
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e
provvedono all'immediata revoca totale o parziale dei contributi
concessi ed al recupero degli importi già erogati, maggiorati di
un interesse pari al tasso ufficiale di sconto vigente alla data
dell'ordinativo di pagamento, con le modalità di cui all'articolo
2 del testo unico delle disposizioni di legge relative alla
procedura coattiva per la riscossione delle entrate patrimoniali
dello Stato e degli altri enti pubblici, dei proventi di Demanio
pubblico e di pubblici servizi e delle tasse sugli affari,
approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. Le somme
recuperate sono annualmente ripartite tra le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano con le modalità di cui al comma
4.
8. Per i pareri delle regioni e delle province
autonome di Trento e di Bolzano previsti dalla presente legge,
decorso il termine per l'emanazione dell'atto cui il parere è
preordinato, l'autorità competente può provvedere anche in
assenza dello stesso.
Art. 10
(Contributi per il contenimento dei consumi
energetici nei settori industriale, artigianale e terziario)
1. Al fine di conseguire gli obiettivi di cui
all'articolo 1 nei settori industriale, artigianale e terziario e
nella movimentazione dei prodotti possono essere concessi
contributi in conto capitale fino al 30 per cento della spesa
ammissibile preventivata, per realizzare o modificare impianti
fissi, sistemi o componenti, nonché mezzi per il trasporto
fluviale di merci.
2. Possono essere ammessi a contributo
interventi riguardanti impianti con potenza fino a dieci megawatt
termici o fino a tre megawatt elettrici relativi ai servizi
generali e/o al ciclo produttivo che conseguano risparmio di
energia attraverso l'utilizzo di fonti rinnovabili di energia e/o
un migliore rendimento di macchine e apparecchiature e/o la
sostituzione di idrocarburi con altri combustibili.
Art. 11.
(Norme per il risparmio di energia e
l'utilizzazione di fonti rinnovabili di energia o assimilate)
1. Alle regioni, alle province autonome di
Trento e di Bolzano, alle province ed ai comuni e loro consorzi e
associazioni, sia direttamente sia tramite loro aziende e società,
nonché alle imprese di cui all'articolo 4, n. 8), della legge 6
dicembre 1962, n. 1643, modificato dall'articolo 18 della legge 29
maggio 1982, n. 308, ad imprese e a consorzi tra imprese
costituiti ai sensi degli articoli 2602 e seguenti del codice
civile, a consorzi costituiti tra imprese ed Ente nazionale per
l'energia elettrica (ENEL) e/o altri enti pubblici, possono essere
concessi contributi in conto capitale per studi di fattibilità
tecnico-economica per progetti esecutivi di impianti civili,
industriali o misti di produzione, di recupero, di trasporto e di
distribuzione dell'energia derivante dalla cogenerazione, nonché per iniziative aventi le finalità di cui all'articolo 1 e le
caratteristiche di cui ai commi 2 o 3 del presente articolo,
escluse le iniziative di cui agli articoli 12 e 14.
2. Il contributo di cui al comma 1 è concesso
con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, sentiti i Ministri dell'ambiente, per le aree
urbane e dei trasporti, nel limite massimo del 50 per cento della
spesa ammissibile prevista sino ad un massimo di lire cinquanta
milioni per gli studi di fattibilità tecnico-economica e di lire
trecento milioni per i progetti esecutivi purchè lo studio sia
effettuato secondo le prescrizioni del Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato e l'impianto abbia le seguenti
caratteristiche minime:
a) potenza superiore a dieci megawatt termici o
a tre megawatt elettrici;
b) potenza elettrica installata per la
cogenerazione pari ad almeno il 10 per cento della potenza termica
erogata all'utenza.
3. Ai soggetti di cui al comma 1 possono altresì
essere concessi contributi in conto capitale per la realizzazione
o la modifica di impianti con potenza uguale o superiore a dieci
megawatt termici o a tre megawatt elettrici relativi a servizi
generali e/o al ciclo produttivo che conseguano risparmio di
energia attraverso l'utilizzo di fonti rinnovabili di energia e/o
un migliore rendimento di macchine e apparecchiature e/o la
sostituzione di idrocarburi con altri combustibili. Il limite
suddetto non si applica nel caso di realizzazione di nuovi
impianti, quando ciò deriva da progetti di intervento unitari e
coordinati a livello di polo industriale, di consorzi e forme
associative di impresa.
4. Il contributo di cui al comma 3 è concesso
e liquidato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato nel limite massimo del 30 per cento della spesa
totale ammessa al contributo preventivata e documentata, elevabile
al 40 per cento nel caso di impianti di cogenerazione e per gli
impianti di cui all'articolo 6.
5. La domanda di contributo di cui al comma 3
deve essere corredata del progetto esecutivo.
6. L'ENEL, salvo documentate ragioni di
carattere tecnico ed economico che ostino, deve includere nei
progetti per la costruzione di nuove centrali elettriche e nelle
centrali esistenti sistemi per la cessione, il trasporto e la
vendita del calore prodotto anche al di fuori dell'area
dell'impianto fino al punto di collegamento con la rete di
distribuzione del calore.
7. La realizzazione degli impianti di
teleriscaldamento, ammissibili ai sensi dell'articolo 6, da parte
di aziende municipalizzate, di enti pubblici, di consorzi tra enti
pubblici, tra enti pubblici ed imprese private ovvero tra imprese
private che utilizzano il calore dei cicli di produzione di
energia delle centrali termoelettriche nonché il calore
recuperabile da processi industriali possono usufruire di
contributi in conto capitale fino al 50 per cento del relativo
costo. L'ENEL è tenuto a fornire la necessaria assistenza per la
realizzazione degli impianti ammessi ai contributi con diritto di
rimborso degli oneri sostenuti.
8. I contributi di cui al comma 7 sono erogati
dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
Art. 12.
(Progetti dimostrativi)
1. Alle aziende pubbliche e private e loro
consorzi, ed a consorzi di imprese ed enti pubblici possono essere
concessi contributi in conto capitale per la progettazione e la
realizzazione di impianti con caratteristiche innovative per
aspetti tecnici e/o gestionali e/o organizzativi, che utilizzino
fonti rinnovabili di energia e/o combustibili non tradizionali
ovvero sviluppino prototipi a basso consumo specifico ovvero nuove
tecnologie di combustione, di gassificazione, di liquefazione del
carbone e di smaltimento delle ceneri, nonché iniziative
utilizzanti combustibili non fossili la cui tecnologia non abbia
raggiunto la maturità commerciale e di esercizio. Sono ammessi
altresì ai contributi sistemi utilizzanti le fonti rinnovabili di
energia di origine solare finalizzati a migliorare la qualità dell'ambiente e, in particolare, la potabilizzazione dell'acqua.
2. Il contributo di cui al comma 1 e' concesso,
nel limite del 50 per cento della spesa ammissibile preventivata,
con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, su delibera del CIPE.
Art. 13.
(Incentivi alla produzione di energia da fonti
rinnovabili di energia nel settore agricolo)
1. Al fine di raggiungere gli obiettivi di cui
all'articolo 1 nel settore agricolo, possono essere concessi alle
imprese agricole singole o associate, a consorzi di imprese
agricole, ovvero a società che offrono e gestiscono il
servizio-calore, che prevedano la partecipazione dell'ENEL e/o di
aziende municipalizzate e/o di altri enti pubblici, contributi in
conto capitale per la realizzazione di impianti con potenza fino a
dieci megawatt termici o fino a tre megawatt elettrici per la
produzione o il recupero di energia termica, elettrica e meccanica
da fonti rinnovabili di energia, nella misura massima del 55 per
cento della spesa ammessa, elevabile al 65 per cento per le
cooperative.
2. Le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano promuovono con le associazioni di categoria degli
imprenditori agricoli e dei coltivatori accordi tesi
all'individuazione di soggetti e strumenti per la realizzazione di
interventi di uso razionale dell'energia nel settore agricolo.
Art. 14.
(Derivazioni di acqua. Contributi per la
riattivazione e per la costruzione di nuovi impianti)
1. Ai soggetti che producono energia elettrica
per destinarla ad usi propri o per cederla in tutto o in parte
all'ENEL e/o alle imprese produttrici e distributrici di cui
all'articolo 4, n. 8), della legge 6 dicembre 1962, n. 1643,
modificato dall'articolo 18 della legge 29 maggio 1982, n. 308,
alle condizioni previste dalla vigente normativa, nonché alle
predette imprese produttrici e distributrici, possono essere
concessi contributi in conto capitale per iniziative:
a) di riattivazione di impianti idroelettrici
che utilizzino concessioni rinunciate o il cui esercizio sia stato
dismesso prima della data di entrata in vigore della presente
legge;
b) di costruzione di nuovi impianti nonché di
potenziamento di impianti esistenti, che utilizzino concessioni di
derivazioni di acqua.
2. L'articolo 5 della legge 27 giugno 1964, n.
452, non si applica quando l'energia elettrica acquistata proviene
dalle fonti rinnovabili di energia di cui all'articolo 1, comma 3.
3. La domanda di ammissione al contributo di
cui al comma 1, corredata dagli elementi tecnico-economici, dal
piano finanziario, dal piano di manutenzione e di esercizio, nonché
da ogni elemento relativo agli eventuali atti di competenza
regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano, ivi
comprese le valutazioni ambientali, è presentata al Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, alla regione o
alla provincia autonoma di Trento o di Bolzano a seconda della
competenza dell'impianto.
4. I contributi di cui al comma 1, per gli
impianti di propria competenza, previa istruttoria
tecnico-economica espletata dall'ENEL, sono concessi ed erogati
con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, nella misura massima del 30 per cento della
spesa ammissibile documentata.
Art. 15.
(Locazione finanziaria)
1. I contributi di cui agli articoli 8, 10, 11,
12, 13 e 14 sono concessi anche per iniziative oggetto di
locazione finanziaria, effettuate da società iscritte nell'albo
istituito presso il Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, ai sensi dell'articolo 1 del decreto del
Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno del 12
novembre 1986, in attuazione dell'articolo 9, comma 13, della
legge 1 marzo 1986, n. 64.
2. Le procedure e le modalità di concessione ed
erogazione dei contributi di cui al comma 1, nonché le modalità
di controllo del regolare esercizio degli impianti incentivati,
saranno determinate in apposita convenzione da stipularsi tra il
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e le
società di cui al comma 1.
Art. 16.
(Attuazione della legge)
1. Competenza delle regioni e delle province
autonome di Trento e di Bolzano 1. Le regioni emanano, ai sensi
dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, norme per
l'attuazione della presente legge.
2. Resta ferma la potestà delle province
autonome di Trento e di Bolzano di emanare norme legislative sul
contenimento dei consumi energetici e sullo sviluppo delle fonti
rinnovabili di energia nell'ambito delle materie di loro
competenza, escluse le prescrizioni tecniche rispondenti ad
esigenze di carattere nazionale contenute nella presente legge e
nelle direttive del CIPE.
3. Su richiesta delle regioni o delle province
autonome di Trento e di Bolzano l'ENEL, l'Ente nazionale
idrocarburi (ENI), l'ENEA, il CNR e le università degli studi, in
base ad apposite convenzioni e nell'ambito dei rispettivi compiti
istituzionali, assistono le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano nell'attuazione della presente legge. Le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e i comuni,
singoli o associati, possono dotarsi di appositi servizi per
l'attuazione degli adempimenti di loro competenza previsti dalla
presente legge.
Art. 17.
(Cumulo di contributi e casi di revoca)
1. I contributi di cui agli articoli 8, 10, 11,
12, 13 e 14, sono cumula- bili con altre incentivazioni
eventualmente previste da altre leggi a carico del bilancio dello
Stato, fino al 75 per cento dell'investimento complessivo.
2. Il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, di intesa con il Ministro del tesoro può
promuovere, senza oneri a carico del bilancio dello Stato,
apposite convenzioni con istituti di credito, istituti e società
finanziari al fine di facilitare l'accesso al credito per la
realizzazione delle iniziative agevolate ai sensi della presente
legge.
3. Nell'ambito delle proprie competenze e su
richiesta del Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, l'ENEA, effettua verifiche a campione e/o
secondo criteri di priorità circa l'effettiva e completa
realizzazione delle iniziative di risparmio energetico agevolate
ai sensi degli articoli 11, 12 e 14. In caso di esito negativo
delle verifiche l'ENEA dà immediata comunicazione al Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato che provvede alla
revoca parziale o totale dei contributi ed al recupero degli
importi già erogati, maggiorati di un interesse pari al tasso
ufficiale di sconto vigente alla data dell'ordinativo di
pagamento, con le modalità di cui all'articolo 2 del testo unico
delle disposizioni di legge relative alla procedura coattiva per
la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli
altri enti pubblici, dei proventi di Demanio pubblico e di
pubblici servizi e delle tasse sugli affari, approvato dal regio
decreto 14 aprile 1910, n. 639.
Art. 18.
(Modalità di concessione ed erogazione dei
contributi.)
1. Per i contributi di cui agli articoli 11, 12
e 14 le modalità di con- cessione ed erogazione, le prescrizioni
tecniche richieste per la stesura degli studi di fattibilità e
dei progetti esecutivi, le prescrizioni circa le garanzie di
regolare esercizio e di corretta manutenzione degli impianti
incentivati, nonché i criteri di valutazione delle domande di
finanziamento sono fissati con apposito decreto del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanarsi
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge.
2. Ai fini dell'acquisizione dei contributi di
cui al comma 1, le spese sostenute possono essere documentate
nelle forme previste dall'articolo 18, quinto comma, della legge
26 aprile 1983, n. 130. Agli adempimenti necessari per consentire
l'utilizzo di tali facoltà, si provvede in conformità a quanto
disposto dall'articolo 18, sesto comma, della legge 26 aprile
1983, n. 130, a cura del Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato.
3. Su tutti i contributi previsti dalla
presente legge possono essere concesse anticipazioni in corso
d'opera garantite da polizze fidejussorie bancarie ed assicurative
emesse da istituti all'uopo autorizzati, con le modalità ed entro
i limiti, fissati con decreto del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro del
tesoro, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge.
Art. 19.
(Responsabile per la conservazione e l'uso
razionale dell'energia)
1. Entro il 30 aprile di ogni anno i soggetti
operanti nei settori industriale, civile, terziario e dei
trasporti che nell'anno precedente hanno avuto un consumo di
energia rispettivamente superiore a 10.000 tonnellate equivalenti
di petrolio per il settore industriale ovvero a 1.000 tonnellate
equivalenti di petrolio per tutti gli altri settori, debbono
comunicare al Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato il nominativo del tecnico responsabile per la
conservazione e l'uso razionale dell'energia.
2. La mancanza della comunicazione di cui al
comma 1 esclude i soggetti dagli incentivi di cui alla presente
legge. Su richiesta del Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato i soggetti beneficiari dei contributi della
presente legge sono tenuti a comunicare i dati energetici relativi
alle proprie strutture e imprese.
3. I responsabili per la conservazione e l'uso
razionale dell'energia individuano le azioni, gli interventi, le
procedure e quanto altro necessario per promuovere l'uso razionale
dell'energia, assicurano la predisposizione di bilanci energetici
in funzione anche dei parametri economici e degli usi energetici
finali, predispongono i dati energetici di cui al comma 2.
4. Entro novanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge l'ENEA provvede a definire apposite
schede informative di diagnosi energetica e di uso delle risorse,
diversamente articolate in relazione ai tipi d'impresa e di
soggetti e ai settori di appartenenza.
5. Nell'ambito delle proprie competenze l'ENEA
provvede sulla base di apposite convenzioni con le regioni e con
le province autonome di Trento e di Bolzano a realizzare idonee
campagne promozionali sulle finalità della presente legge,
all'aggiornamento dei tecnici di cui al comma 1 e a realizzare
direttamente ed indirettamente programmi di diagnosi energetica.
Art. 20.
(Relazione annuale al Parlamento)
1. Il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, entro il 30 aprile di ogni anno, riferisce al
Parlamento sullo stato di attuazione della presente legge, tenendo
conto delle relazioni che le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano debbono inviare al Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato entro il mese di febbraio del
medesimo anno, sugli adempimenti di rispettiva competenza, in modo
particolare con riferimento agli obiettivi e ai programmi
contenuti nei rispettivi piani energetici.
2. Un apposito capitolo della relazione di cui
al comma 1 illustra i risultati conseguiti e i programmi
predisposti dall'ENEA per l'attuazione dell'articolo 3.
Art. 21.
(Disposizioni transitorie)
1. Alla possibilità di fruire delle
agevolazioni previste dalla presente legge sono ammesse anche le
istanze presentate ai sensi della legge 29 maggio 1982, n. 308, e
successive modificazioni, e del decreto-legge 31 agosto 1987, n.
364, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987,
n. 445, per iniziative rientranti fra quelle previste dagli
articoli 8, 10, 11, 12, 13 e 14 che non siano ancora state oggetto
di apposito provvedimento di accoglimento o di rigetto.
2. Per le istanze di finanziamento di cui al
comma 1 la concessione delle agevolazioni resta di competenza
dell'amministrazione cui sono state presentate ai sensi della
legge 29 maggio 1982, n. 308, e successive modificazioni, e del
decreto-legge 31 agosto 1987, n. 364, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 445.
Art. 22.
(Riorganizzazione della Direzione generale
delle fonti di energia e delle industrie di base)
1. Con decreto del Presidente della Repubblica,
previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere
del Consiglio di Stato che deve esprimersi entro trenta giorni
dalla richiesta, su proposta del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del
tesoro e con il Ministro per la funzione pubblica, si prov- vede
alla ristrutturazione ed al potenziamento della Direzione generale
delle fonti di energia e delle industrie di base del Ministero
dell'indu- stria, del commercio e dell'artigianato. Si applicano,
salvo quanto espressamente previsto dalla presente disposizione,
le norme di cui all'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto
1988, n. 400, anche per le successive modifiche dell'ordinamento
della medesima Direzione generale. A tal fine le relative
dotazioni organiche sono aumentate, per quanto riguarda le
qualifiche dirigenziali di non più di undici unità con specifica
professionalità tecnica nel settore energetico, e per il restante
personale di non più di novanta unità, secondo la seguente
articolazione:
a) n. 1 posto di dirigente superiore di cui
alla tabella XIV, quadro C, allegata al decreto del Presidente
della Repubblica 30 giugno 1972, n.748;
b) n. 10 posti di primo dirigente di cui alla
tabella XIV, quadro C, allegata al decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1972, n.748;
c) n. 10 posti di VIII livello;
d) n. 20 posti di VII livello;
e) n. 20 posti di VI livello;
f) n. 10 posti di V livello;
g) n. 10 posti di IV livello;
h) n. 10 posti di III livello;
i) n. 10 posti di II livello.
2. Con il decreto di cui al comma 1 può essere
altresì prevista presso la Direzione generale delle fonti di
energia e delle industrie di base la costituzione di un'apposita
segreteria tecnico-operativa, costituita da non più di dieci
esperti con incarico quinquennale rinnovabile per non più di una
volta scelti fra docenti universitari, ricercatori e tecnici di
società di capitale - con esclusione delle imprese private -
specificamente operanti nel settore energetico, di enti pubblici e
di pubbliche amministrazioni, con esclusione del personale del
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Il
trattamento economico degli esperti di cui al presente comma è
determinato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato di intesa con il Ministro del tesoro, in misura
non inferiore a quello spettante presso l'ente o l'amministrazione
o l'impresa di appartenenza.
I dipendenti pubblici sono collocati fuori
luogo per l'intera durata dell'incarico o nell'analoga posizione
prevista dai rispettivi ordinamenti.
3. Limitatamente al personale delle qualifiche
non dirigenziali, alle assunzioni conseguenti all'aumento delle
dotazioni organiche di cui al comma 1 può procedersi a decorrere
dal 1 gennaio 1991, e solo dopo aver attuato le procedure di
mobilità di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 5 agosto 1988, n. 325, e successive modificazioni, ed
alla legge 29 dicembre 1988, n. 554, e successive modificazioni e
integrazioni, o comunque dopo novanta giorni dall'avvio di dette
procedure. Nel biennio 1991-1992 può procedersi a tali assunzioni
esclusivamente nel limite annuo del 25 per cento e complessivo del
33 per cento dei relativi posti, restando comunque i posti residui
riservati per l'intero biennio alla copertura mediante le predette
procedure di mobilità.
4. All'onere derivante dall'attuazione del
presente articolo, valutato in lire 200 milioni per l'anno 1990,
in lire 1.000 milioni per l'anno 1991 e in lire 1.800 milioni per
l'anno 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1990-1992 al
capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro
per l'anno 1990, all'uopo parzialmente utilizzando quanto a lire
400 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992 le proiezioni
dell'accantonamento "Riordinamento del Ministero ed
incentivazioni al personale" e, quanto a lire 200 milioni per
l'anno 1990, a lire 600 milioni per l'anno 1991 e a lire 1.400
milioni per l'anno 1992, l'accantonamento "Automazione del
Ministero dell'industria".
Art. 23.
(Abrogazione espressa di norme e utilizzazione
di fondi residui.)
1. Gli articoli 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 22, 24 e 26 della legge 29 maggio
1982, n. 308, sono abrogati.
2. Le somme destinate ad incentivare gli
interventi di cui alla legge 29 maggio 1982, n. 308, e successive
modificazioni, ivi comprese quelle di cui al decreto-legge 31
agosto 1987, n. 364, convertito con modificazioni dalla legge 29
ottobre 1987, n. 445, nonché quelle di cui all'articolo 15, comma
37, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni,
che alla data di entrata in vigore della presente legge non sono
state ancora trasferite alle regioni o alle province autonome di
Trento e di Bolzano o non sono state ancora formalmente impegnate
dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per
gli interventi di propria competenza, possono essere utilizzate
rispettivamente per le finalità di cui agli articoli 8, 10 e 13 e
per quelle di cui agli articoli 11, 12 e 14.
3. Alla ripartizione delle somme di cui al
comma 2 spettanti alle regioni o alle province autonome di Trento
e di Bolzano si provvede con le procedure e le modalità di cui
all'articolo 9. Alla ripartizione delle restanti somme fra i vari
interventi si provvede, tenendo conto delle proporzioni fissate al
comma 2 dell'articolo 38, con le modalità di cui ai commi 6 e 7
del medesimo articolo 38.
Art. 24.
(Disposizioni concernenti la metanizzazione)
1. Il contributo previsto a carico del Fondo
europeo di sviluppo regionale (FESR) per la realizzazione dei
progetti indicati nel programma generale di metanizzazione del
Mezzogiorno approvato dal CIPE con deliberazione del 11 febbraio
1988 è sostituito o integrato per la percentuale soppressa o
ridotta per effetto dei regolamenti del Consiglio delle Comunità
europee n. 2052 del 24 giugno 1988, n. 4253 del 19 dicembre 1988 e
n. 4254 del 19 dicembre 1988 con un contributo dello Stato a
carico degli stanziamenti di cui al comma 3 pari alla differenza
tra il 50 per cento della spesa ammessa per ogni singola
iniziativa alle agevolazioni di cui all'articolo 11 della legge 28
novembre 1980, n. 784, e successive modificazioni e integrazioni,
e il contributo concesso a carico del FESR.
2. Il Ministro per gli interventi straordinari
nel Mezzogiorno, d'intesa con il Ministro del tesoro, nonché con
la Cassa depositi e prestiti per la concessione ed erogazione dei
finanziamenti, provvede a disciplinare con decreto la procedura
per l'applicazione delle agevolazioni nazionali e comunitarie agli
interventi di cui al comma 1.
3. All'avvio del programma generale di
metanizzazione del Mezzogiorno relativo al primo triennio
approvato dal CIPE con deliberazione dell'11 febbraio 1988, si fa
fronte con lo stanziamento di lire 50 miliardi autorizzato
dall'articolo 19 della legge 26 aprile 1983, n. 130, e con lo
stanziamento di lire 730 miliardi autorizzato dal decreto-legge 31
agosto 1987, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
ottobre 1987, n. 445, integrato di lire 300 miliardi con
l'articolo 15, comma 36, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e
successive modificazioni.
4. Il programma di cui al comma 3 si intende
ridotto nella misura corrispondente al maggior onere a carico del
bilancio dello Stato derivante dal contributo di cui al comma 1.
5. A parziale modifica dell'articolo 4 del
decreto-legge 31 agosto 1987, n. 364, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 445, il CIPE,
definendo il programma per la metanizzazione del territorio della
Sardegna, provvede ad individuare anche il sistema di
approvvigionamento del gas metano.
6. Previa deliberazione del programma per la
metanizzazione del territorio della Sardegna di cui all'articolo 4
del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 364, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 445, nonché del
sistema di approvvigionamento del gas metano di cui al comma 5, il
CIPE stabilisce una prima fase stralcio in conformità al
programma deliberato, per la realizzazione di reti di
distribuzione che potranno essere provvisoriamente esercitate
mediante gas diversi dal metano, nelle more della esecuzione delle
opere necessarie per l'approvvigionamento del gas metano.
TITOLO II
Norme per il contenimento del consumo di
energia negli edifici
Art. 25.
(Ambito di applicazione.)
1. Sono regolati dalle norme del presente
titolo i consumi di energia negli edifici pubblici e privati,
qualunque ne sia la destinazione d'uso, nonché, mediante il
disposto dell'articolo 31, l'esercizio e la manutenzione degli
impianti esistenti.
2. Nei casi di recupero del patrimonio edilizio
esistente, l'applicazione del presente titolo è graduata in
relazione al tipo di intervento, secondo la tipologia individuata
dall'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457.
Art. 26.
(Progettazione, messa in opera ed esercizio di
edifici e di impianti)
1. Ai nuovi impianti, lavori, opere, modifiche,
installazioni, relativi alle fonti rinnovabili di energia, alla
conservazione, al risparmio e all'uso razionale dell'energia, si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 9 della legge 28
gennaio 1977, n. 10, nel rispetto delle norme urbanistiche, di
tutela artistico-storica e ambientale. Gli interventi di utilizzo
delle fonti di energia di cui all'articolo 1 in edifici ed
impianti industriali non sono soggetti ad autorizzazione spe-
cifica e sono assimilati a tutti gli effetti alla manutenzione
straordinaria di cui agli articoli 31 e 48 della legge 5 agosto
1978, n. 457.
L'installazione di impianti solari e di pompe
di calore da parte di installatori qualificati, destinati
unicamente alla produzione di acqua calda e di aria negli edifici
esistenti e negli spazi liberi privati annessi, è considerata
estensione dell'impianto idrico-sanitario già in opera.
2. Per gli interventi in parti comuni di
edifici, volti al contenimento del consumo energetico degli
edifici stessi ed all'utilizzazione delle fonti di energia di cui
all'articolo 1, ivi compresi quelli di cui all'articolo 8, sono
valide le relative decisioni prese a maggioranza delle quote
millesimali.
3. Gli edifici pubblici e privati, qualunque ne
sia la destinazione d'uso, e gli impianti non di processo ad essi
associati devono essere progettati e messi in opera in modo tale
da contenere al massimo, in relazione al progresso della tecnica,
i consumi di energia termica ed elettrica.
4. Ai fini di cui al comma 3 e secondo quanto
previsto dal comma 1 dell'articolo 4, sono regolate, con riguardo
ai momenti della progettazione, della messa in opera e
dell'esercizio, le caratteristiche energetiche degli edifici e
degli impianti non di processo ad essi associati, nonché dei
componenti degli edifici e degli impianti.
5. Per le innovazioni relative all'adozione di
sistemi di termoregolazione e di contabilizzazione del calore e
per il conseguente riparto degli oneri di riscaldamento in base al
consumo effettivamente registrato, l'assemblea di condominio
decide a maggioranza, in deroga agli articoli 1120 e 1136 del
codice civile.
6. Gli impianti di riscaldamento al servizio di
edifici di nuova costruzione, la cui concessione edilizia, sia
rilasciata dopo la data di entrata in vigore della presente legge,
devono essere progettati e realizzati in modo tale da consentire
l'adozione di sistemi di termoregolazione e di contabilizzazione
del calore per ogni singola unità immobiliare.
7. Negli edifici di proprietà pubblica o
adibiti ad uso pubblico è fatto obbligo di soddisfare il
fabbisogno energetico degli stessi favorendo il ricorso a fonti
rinnovabili di energia o assimilate salvo impedimenti di natura
tecnica od economica.
8. La progettazione di nuovi edifici pubblici
deve prevedere la realizzazione di ogni impianto, opera ed
installazione utili alla conservazione, al risparmio e all'uso
razionale dell'energia.
Art. 27.
(Limiti ai consumi di energia)
1. I consumi di energia termica ed elettrica
ammessi per gli edifici sono limitati secondo quanto previsto dai
decreti di cui all'articolo 4, in particolare in relazione alla
destinazione d'uso degli edifici stessi, agli impianti di cui sono
dotati e alla zona climatica di appartenenza.
Art. 28.
(Relazione tecnica sul rispetto delle
prescrizioni)
1. Il proprietario dell'edificio, o chi ne ha
titolo, deve depositare in comune, in doppia copia insieme alla
denuncia dell'inizio dei lavori relativi alle opere di cui agli
articoli 25 e 26, il progetto delle opere stesse corredate da una
relazione tecnica, sottoscritta dal progettista o dai progettisti,
che ne attesti la rispondenza alle prescrizioni della presente
legge.
2. Nel caso in cui la denuncia e la
documentazione di cui al comma 1 non sono state presentate al
comune prima dell'inizio dei lavori, il sindaco, fatta salva la
sanzione amministrativa di cui all'articolo 34, ordina la
sospensione dei lavori sino al compimento del suddetto
adempimento.
3. La documentazione di cui al comma 1 deve
essere compilata secondo le modalità stabilite con proprio
decreto dal Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato.
4. Una copia della documentazione di cui al
comma 1 è conservata dal comune ai fini dei controlli e delle
verifiche di cui all'articolo 33.
5. La seconda copia della documentazione di cui
al comma 1, restituita dal comune con l'attestazione dell'avvenuto
deposito, deve essere consegnata a cura del proprietario
dell'edificio, o di chi ne ha titolo, al direttore dei lavori
ovvero, nel caso l'esistenza di questi non sia prevista dalla
legislazione vigente, all'esecutore dei lavori. Il direttore
ovvero l'esecutore dei lavori sono responsabili della
conservazione di tale documentazione in cantiere.
Art. 29.
(Certificazione delle opere e collaudo)
1. Per la certificazione e il collaudo delle
opere previste dalla presente legge si applica la legge 5 marzo
1990, n. 46.
Art. 30.
(Certificazione energetica degli edifici)
1. Entro novanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge con decreto del Presidente della
Repubblica, adottato previa deliberazione del Consiglio dei
ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato, su proposta
del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
sentito il Ministro dei lavori pubblici e l'ENEA, sono emanate
norme per la certificazione energetica degli edifici. Tale decreto
individua tra l'altro i soggetti abilitati alla certificazione.
2. Nei casi di compravendita o di locazione il
certificato di collaudo e la certificazione energetica devono
essere portati a conoscenza dell'acquirente o del locatario
dell'intero immobile o della singola unità immobiliare.
3. Il proprietario o il locatario possono
richiedere al comune ove è ubicato l'edificio la certificazione
energetica dell'intero immobile o della singola unità
immobiliare. Le spese relative di certificazione sono a carico del
soggetto che ne fa richiesta.
4. L'attestato relativo alla certificazione
energetica ha una validità temporale di cinque anni a partire dal
momento del suo rilascio.
Art. 31.
(Esercizio e manutenzione degli impianti)
1. Durante l'esercizio degli impianti il
proprietario, o per esso un terzo, che se ne assume la
responsabilità, deve adottare misure necessarie per contenere i
consumi di energia, entro i limiti di rendimento previsti dalla
normativa vigente in materia.
2. Il proprietario, o per esso un terzo, che se
ne assume la responsabilità, è tenuto a condurre gli impianti e
a disporre tutte le operazioni di manutenzione ordinaria e
straordinaria secondo le prescrizioni della vigente normativa UNI
e CEI.
3. I comuni con più di quarantamila abitanti e
le province per la restante parte del territorio effettuano i
controlli necessari e verificano con cadenza almeno biennale
l'osservanza delle norme relative al rendimento di combustione,
anche avvalendosi di organismi esterni aventi specifica competenza
tecnica, con onere a carico degli utenti.
4. I contratti relativi alla fornitura di
energia e alla conduzione degli impianti di cui alla presente
legge, contenenti clausole in contrasto con essa, sono nulli. Ai
contratti che contengono clausole difformi si applica l'articolo
1339 del codice civile.
Art. 32.
(Certificazioni e informazioni ai consumatori)
1. Ai fini della commercializzazione, le
caratteristiche e le prestazioni energetiche dei componenti degli
edifici e degli impianti devono essere certificate secondo le
modalità stabilite con proprio decreto dal Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con
il Ministro dei lavori pubblici, entro centoventi giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge.
2. Le imprese che producono o commercializzano
i componenti di cui al comma 1 sono obbligate a riportare su di
essi gli estremi dell'avvenuta certificazione.
Art. 33.
(Controlli e verifiche)
1. Il comune procede al controllo
dell'osservanza delle norme della presente legge in relazione al
progetto delle opere, in corso d'opera ovvero entro cinque anni
dalla data di fine lavori dichiarata dal committente.
2. La verifica può essere effettuata in
qualunque momento anche su richiesta e a spese del committente,
dell'acquirente dell'immobile, del conduttore, ovvero
dell'esercente gli impianti.
3. In caso di accertamento di difformità in
corso d'opera, il sindaco ordina la sospensione dei lavori.
4. In caso di accertamento di difformità su
opere terminate il sindaco ordina, a carico del proprietario, le
modifiche necessarie per adeguare l'edificio alle caratteristiche
previste dalla presente legge.
5. Nei casi previsti dai commi 3 e 4 il sindaco
informa il prefetto per la irrogazione delle sanzioni di cui
all'articolo 34.
Art. 34.
(Sanzioni)
1. L'inosservanza dell'obbligo di cui al comma
1 dell'articolo 28 è punita con la sanzione amministrativa non
inferiore a lire un milione e non superiore a lire cinque milioni.
2. Il proprietario dell'edificio nel quale sono
eseguite opere difformi dalla documentazione depositata ai sensi
dell'articolo 28 e che non osserva le disposizioni degli articoli
26 e 27 è punito con la sanzione amministrativa in misura non
inferiore al 5 per cento e non superiore al 25 per cento del
valore delle opere.
3. Il costruttore e il direttore dei lavori che
omettono la certificazione di cui all'articolo 29, ovvero che
rilasciano una certificazione non veritiera nonchè il progettista
che rilascia la relazione di cui al comma 1 dell'articolo 28 non
veritiera, sono puniti in solido con la sanzione amministrativa
non inferiore all'1 per cento e non superiore al 5 per cento del
valore delle opere, fatti salvi i casi di responsabilità penale.
4. Il collaudatore che non ottempera a quanto
stabilito dall'articolo 29 è punito con la sanzione
amministrativa pari al 50 per cento della parcella calcolata
secondo la vigente tariffa professionale.
5. Il proprietario o l'amministratore del
condominio, o l'eventuale terzo che se ne è assunta la
responsabilità, che non ottempera a quanto stabilito
dall'articolo 31, commi 1 e 2, è punito con la sanzione
amministrativa non inferiore a lire un milione e non superiore a
lire cinque milioni. Nel caso in cui venga sottoscritto un
contratto nullo ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 31, le
parti sono punite ognuna con la sanzione amministrativa pari a un
terzo dell'importo del contratto sottoscritto, fatta salva la nullità
dello stesso.
6. L'inosservanza delle prescrizioni di cui
all'articolo 32 e' punita con la sanzione amministrativa non
inferiore a lire cinque milioni e non superiore a lire cinquanta
milioni, fatti salvi i casi di responsabilità penale.
7. Qualora soggetto della sanzione
amministrativa sia un professionista, l'autorità' che applica la
sanzione deve darne comunicazione all'ordine professionale di
appartenenza per i provvedimenti disciplinari conseguenti.
8. L'inosservanza, della disposizione che
impone la nomina, ai sensi dell'articolo 19, del tecnico
responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia,
e' punita con la sanzione amministrativa non inferiore a lire
dieci milioni e non superiore a lire cento milioni.
Art. 35.
(Provvedimenti di sospensione dei lavori)
1. Il sindaco, con il provvedimento mediante il
quale ordina la sospensione dei lavori, ovvero le modifiche
necessarie per l'adeguamento dell'edificio, deve fissare il
termine per la regolarizzazione. L'inosservanza del termine
comporta la comunicazione al prefetto, l'ulteriore irrogazione
della sanzione amministrativa e l'esecuzione forzata delle opere
con spese a carico del proprietario.
Art. 36.
(Irregolarità rilevate dall'acquirente o dal
conduttore)
1. Qualora l'acquirente o il conduttore
dell'immobile riscontra difformità dalle norme della presente
legge, anche non emerse da eventuali precedenti verifiche, deve
farne denuncia al comune entro un anno dalla constatazione, a pena
di decadenza dal diritto di risarcimento del danno da parte del
committente o del proprietario.
Art. 37.
(Entrata in vigore delle norme del titolo II e
dei relativi decreti ministeriali)
1. Le disposizioni del presente titolo entrano
in vigore centottanta giorni dopo la data di pubblicazione della
presente legge nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
e si applicano alle denunce di inizio lavori presentate ai comuni
dopo tale termine di entrata in vigore.
2. I decreti ministeriali di cui al presente
titolo entrano in vigore centottanta giorni dopo la data della
loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e si applicano alle denunce di inizio lavori presentate
ai comuni dopo tale termine di entrata in vigore.
3. La legge 30 aprile 1976, n. 373, e la legge
18 novembre 1983, n. 645, sono abrogate. Il decreto del Presidente
della Repubblica 28 giugno 1977, n. 1052, si applica, in quanto
compatibile con la presente legge, fino all'adozione dei decreti
di cui ai commi 1, 2 e 4 dell'articolo 4, al comma 1 dell'articolo
30 e al comma 1 dell'articolo 32.
TITOLO III
Disposizioni finali
Art. 38
(Ripartizione fondi e copertura finanziaria)
1. Per le finalità della presente legge e'
autorizzata la spesa di lire 427 miliardi per il 1991, 992
miliardi per il 1992 e 1.192 miliardi per il 1993. Il dieci per
cento delle suddette somme e' destinato alle finalità di cui
all'articolo 3 della presente legge.
2. Per le finalità di cui agli articoli 11, 12
e 14 e' autorizzata la spesa di lire 267,5 miliardi per il 1991,
di lire 621,6 miliardi per il 1992 e di lire 746,4 miliardi per il
1993, secondo la seguente ripartizione:
a) per l'articolo 11, lire 220 miliardi per il
1991, lire 510 miliardi per il 1992 e lire 614 miliardi per il
1993;
b) per l'articolo 12, lire 33 miliardi per il
1991, lire 75 miliardi per il 1992 e lire 92 miliardi per il 1993;
c) per l'articolo 14, lire 14,5 miliardi per il
1991, lire 36,6 miliardi per il 1992 e lire 40,4 miliardi per il
1993.
3. All'onere derivante dall'attuazione dei
commi 1, secondo periodo, e 2 si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 1991-1993, al capitolo 9001 dello stato di previsione
del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente
utilizzando le proiezioni dell'accantonamento "Rifinanziamento
della legge n. 308 del 1982 in materia di fonti rinnovabili di
energia e di risparmio dei consumi energetici, nonché dell'articolo 17, comma 16, della legge n. 67 del 1988".
4. Per le finalità di cui agli articoli 8, 10
e 13 e' autorizzata la spesa di lire 116,8 miliardi per il 1991,
di lire 271,2 miliardi per il 1992 e di lire 326,4 miliardi per il
1993.
5. All'onere derivante dall'attuazione del
comma 4, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993 al
capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro
per l'anno 1991 all'uopo parzialmente utilizzando le proiezioni
dell'accantonamento "Rifinanziamento della legge n. 308 del
1982 in materia di fonti rinnovabili di energia e di risparmio dei
consumi energetici, nonché dell'articolo 17, comma 16, della
legge n. 67 del 1988".
6. All'eventuale modifica della ripartizione
tra i vari interventi delle somme di cui al comma 2, si provvede
con decreto motivato del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, tenuto
conto degli indirizzi governativi in materia di politica
energetica.
7. Alle ripartizioni degli stanziamenti di cui
al comma 2 del presente articolo lettera a) tra gli interventi
previsti dall'articolo 11 della presente legge si provvede con
decreti del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato.
8. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
Art. 39
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore, salvo
quanto previsto dall'articolo 37, il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
La presente legge, munita del sigillo dello
Stato, sarà inserita nella raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Data a Roma, addi' 9 gennaio 1991
TABELLA A
(Articolo 8)
REGOLE TECNICHE PER GLI INTERVENTI DI CUI
ALL'ARTICOLO 8
NEL CASO DI EDIFICI ESISTENTI
__________________________________________________________________
Strutture da coibentare L'intervento deve
comportare un aumento della resistenza termica della superficie trattata
almeno pari a R = a (delta)t (m(elevato 2) ° C h/kcal), (delta)t è il salto termico di
progetto definito dall'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1052 del 28
agosto 1977, e "a" è il coefficiente
indicato di seguito per i diversi interventi.
__________________________________________________________________
Sottotetti a = 0,1
__________________________________________________________________
Terrazzi e porticati a = 0,04
________________________________________________________________
Pareti d'ambito isolate all'esterno a = 0,04
__________________________________________________________________
Pareti d'ambito isolate nell'intercapedine senza limitazione
__________________________________________________________________
Pareti d'ambito isolate all'interno a = 0,04
__________________________________________________________________
Doppi vetri Ammessi all'incentivo solo nelle
zone climatiche D, E ed F, del territorio nazionale come
definite dal decreto del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato 10 marzo 1977 e purché
sia assicurata una tenuta all'aria dei serramenti corrispondente almeno
ad una permeabilità all'aria inferiore a 6 m cubi/ora per metro lineare di giunto apribile
e di 20 m cubi/ora per m quadri di superficie apribile in corrispondenza di un
differenziale di pressione di 100 Pascal.
__________________________________________________________________
Tubature di adduzione dell'acqua calda Ammessa all'incentivo solo la
spesa di fornitura e posa del materiale isolante (non le eventuali opere
murarie).__________________________________________________________________
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