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(1)
Pubblicata nella Gazz. Uff. 12 marzo 1990, n. 59.
(2)
Per il regolamento di attuazione, vedi il D.P.R. 6 dicembre 1991,
n. 447, riportato al n. F/XVI. Vedi, anche, gli artt. 4 e 6, L. 5
gennaio 1996, n. 25, riportata alla voce Termini di prescrizione e
decadenza (Sospensione di).
(1/circ)
Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le
seguenti
circolari:
- I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza
sociale): Circ. 12 marzo 1996, n. 60; Circ. 22 aprile 1997, n. 99;
- Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato: Circ. 8 agosto 1996, n. 162429;
- Ministero delle finanze: Circ. 15 ottobre
1997, n. 265/P; Circ. 11 maggio 1998, n. 121/E; Circ. 23 novembre
1998, n. 273/E;
- Ministero per i beni culturali e ambientali:
Circ. 4 gennaio 2000, n. 1.
1.
Ambito di applicazione.
1. Sono soggetti all'applicazione della
presente legge i seguenti impianti relativi agli edifici adibiti
ad uso civile:
a) gli impianti di produzione, di trasporto,
di distribuzione e di utilizzazione dell'energia elettrica
all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna
dell'energia fornita dall'ente distributore;
b) gli impianti radiotelevisivi ed elettronici
in genere, le antenne e gli impianti di protezione da scariche
atmosferiche;
c) gli impianti di riscaldamento e di
climatizzazione azionati da fluido liquido, aeriforme, gassoso e
di qualsiasi natura o specie;
d) gli impianti idrosanitari nonché quelli di
trasporto, di trattamento, di uso, di accumulo e di consumo di
acqua all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna
dell'acqua fornita dall'ente distributore;
e) gli impianti per il trasporto e
l'utilizzazione di gas allo stato liquido o aeriforme all'interno
degli edifici a partire dal punto di consegna del combustibile
gassoso fornito dall'ente distributore;
f) gli impianti di sollevamento di persone o
di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e
simili (2/a);
g) gli impianti di protezione antincendio
(2/b).
2. Sono altresì soggetti all'applicazione
della presente legge gli impianti di cui al comma 1, lettera a),
relativi agli immobili adibiti ad attività produttive, al
commercio, al terziario e ad altri usi (2/c).
(2/a)
Per il collaudo degli impianti di cui alla presente lettera, vedi
l'art. 26, L. 30 aprile 1999, n. 136, riportata alla voce Case
popolari ed economiche.
(2/b)
Vedi, ora, l'art. 107 del testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia edilizia emanato con D.P.R.
6 giugno 2001, n. 380.
(2/c)
Vedi, anche, l'art. 22, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, riportato
alla voce Regioni.
2.
Soggetti abilitati.
1. Sono abilitate all'installazione, alla
trasformazione, all'ampliamento e alla manutenzione degli impianti
di cui all'articolo 1 tutte le imprese, singole o associate,
regolarmente iscritte nel registro delle ditte di cui al regio
decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e successive modificazioni ed
integrazioni, o nell'albo provinciale delle imprese artigiane di
cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443.
2. L'esercizio delle attività di cui al comma
1 è subordinato al possesso dei requisiti tecnico-professionali,
di cui all'articolo 3, da parte dell'imprenditore, il quale,
qualora non ne sia in possesso, prepone all'esercizio delle
attività di cui al medesimo comma 1 un responsabile tecnico che
abbia tali requisiti (2/d).
(2/d)
Vedi, anche, l'art. 22, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, e l'art. 9,
D.P.R. 14 dicembre 1999, n. 558. Vedi, ora, l'art. 108, commi 1 e
2, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia edilizia emanato con D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.
3.
Requisiti tecnico-professionali.
1. I requisiti tecnico-professionali di cui
all'articolo 2, comma 2, sono i seguenti:
a) laurea in materia tecnica specifica
conseguita presso una università statale o legalmente
riconosciuta;
b) oppure diploma di scuola secondaria
superiore conseguito, con specializzazione relativa al settore
delle attività di cui all'articolo 2, comma 1, presso un istituto
statale o legalmente riconosciuto, previo un periodo di
inserimento, di almeno un anno continuativo, alle dirette
dipendenze di una impresa del settore;
c) oppure titolo o attestato conseguito ai
sensi della legislazione vigente in materia di formazione
professionale, previo un periodo di inserimento, di almeno due
anni consecutivi, alle dirette dipendenze di una impresa del
settore;
d) oppure prestazione lavorativa svolta, alle
dirette dipendenze di una impresa del settore, nel medesimo ramo
di attività dell'impresa stessa, per un periodo non inferiore a
tre anni, escluso quello computato ai fini dell'apprendistato, in
qualità di operaio installatore con qualifica di specializzato
nelle attività di installazione, di trasformazione, di
ampliamento e di manutenzione degli impianti di cui all'articolo 1
(2/e).
------------------------
(2/e)
Vedi, ora, l'art. 109 del testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia edilizia emanato con D.P.R.
6 giugno 2001, n. 380.
4.
Accertamento dei requisiti tecnico-professionali.
[1. L'accertamento dei requisiti
tecnico-professionali è espletato per le imprese artigiane dalle
commissioni provinciali per l'artigianato. Per tutte le altre
imprese è espletato da una commissione nominata dalla giunta
della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
composta da un minimo di cinque ad un massimo di nove membri dei
quali un membro in rappresentanza degli ordini professionali, un
membro in rappresentanza dei collegi professionali, un membro in
rappresentanza degli enti erogatori di energia elettrica e di gas
ed i restanti membri designati dalle organizzazioni delle
categorie più rappresentative a livello nazionale degli esercenti
le attività disciplinate dalla presente legge; la commissione è
presieduta da un docente universitario di ruolo di materia tecnica
o da un docente di istituto tecnico industriale di ruolo di
materia tecnica.
2. Le imprese, alle quali siano stati
riconosciuti i requisiti tecnico-professionali, hanno diritto ad
un certificato di riconoscimento, secondo i criteri stabiliti dal
regolamento di attuazione di cui all'articolo 15 (3)] (4).
(3)
Con D.M. 11 giugno 1992 (Gazz. Uff. 18 giugno 1992, n. 142) sono
stati approvati i modelli dei certificati di riconoscimento dei
requisiti tecnico-professionali delle imprese e del responsabile
tecnico ai fini della sicurezza degli impianti.
(4)
Abrogato dall'art. 7, D.P.R. 18 aprile 1994, n. 392, riportato al
n. F/XVIII.
5.
Riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali.
[1. Hanno diritto ad ottenere il
riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali, previa domanda
da presentare entro un anno dalla data di entrata in vigore della
presente legge, alla commissione provinciale per l'artigianato,
coloro che dimostrino di essere iscritti, alla medesima data, da
almeno un anno nell'albo provinciale delle imprese artigiane di
cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, come imprese installatrici o
di manutenzione degli impianti di cui all'articolo 1.
2. Hanno altresì diritto ad ottenere il
riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali, previa domanda
da presentare entro un anno dalla data di entrata in vigore della
presente legge, alla camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura, coloro che dimostrino di essere iscritti, alla
medesima data, da almeno un anno nel registro delle ditte di cui
al regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e successive
modificazioni ed integrazioni, come imprese installatrici o di
manutenzione negli impianti di cui all'articolo 1] (5).
------------------------
(5)
Abrogato dall'art. 7, D.P.R. 18 aprile 1994, n. 392, riportato al
n. F/XVIII.
6.
Progettazione degli impianti.
1. Per l'installazione, la trasformazione e
l'ampliamento degli impianti di cui ai commi 1, lettere a), b),
c), e) e g), e 2 dell'articolo 1 è obbligatoria la redazione del
progetto da parte di professionisti, iscritti negli albi
professionali, nell'ambito delle rispettive competenze.
2. La redazione del progetto per
l'installazione, la trasformazione e l'ampliamento degli impianti
di cui al comma 1 è obbligatoria al di sopra dei limiti
dimensionali indicati nel regolamento di attuazione di cui
all'articolo 15.
3. Il progetto di cui al comma 1 è
depositato:
a) presso gli organi competenti al rilascio di
licenze di impianto o di autorizzazioni alla costruzione quando
previsto dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti;
b) presso gli uffici comunali, contestualmente
al progetto edilizio, per gli impianti il cui progetto non sia
soggetto per legge ad approvazione (5/a).
------------------------
(5/a)
Vedi, ora, l'art. 110 del testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia edilizia emanato con D.P.R.
6 giugno 2001, n. 380.
7.
Installazione degli impianti.
1. Le imprese installatrici sono tenute ad
eseguire gli impianti a regola d'arte utilizzando allo scopo
materiali parimenti costruiti a regola d'arte. I materiali ed i
componenti realizzati secondo le norme tecniche di sicurezza
dell'Ente italiano di unificazione (UNI) e del Comitato
elettrotecnico italiano (CEI), nonché nel rispetto di quanto
prescritto dalla legislazione tecnica vigente in materia, si
considerano costruiti a regola d'arte.
2. In particolare gli impianti elettrici
devono essere dotati di impianti di messa a terra e di
interruttori differenziali ad alta sensibilità o di altri sistemi
di protezione equivalenti.
3. Tutti gli impianti realizzati alla data di
entrata in vigore della presente legge devono essere adeguati,
entro tre anni da tale data (5/b), a quanto previsto dal presente
articolo (5/c).
------------------------
(5/b)
Per la proroga del termine al 31 dicembre 1996, vedi l'art. 4, L.
5 gennaio 1996, n. 25, riportata alla voce Termini di prescrizione
e decadenza (Sospensione di). Una ulteriore proroga al 31 dicembre
1998 è stata disposta dall'art. 31, L. 7 agosto 1997, n. 266,
riportata alla voce Economia nazionale (Sviluppo della).
(5/c)
Vedi, ora, l'art. 112 del testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia edilizia emanato con D.P.R.
6 giugno 2001, n. 380.
8.
Finanziamento dell'attività di normazione tecnica.
1. Il 3 per cento del contributo dovuto
annualmente dall'Istituto nazionale per la assicurazione contro
gli infortuni sul lavoro (INAIL) per l'attività di ricerca di cui
all'articolo 3, terzo comma, del decreto-legge 30 giugno 1982, n.
390, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n.
597, è destinato all'attività di normazione tecnica, di cui
all'articolo 7 della presente legge, svolta dall'UNI e dal CEI.
2. La somma di cui al comma 1, calcolata
sull'ammontare del contributo versato dall'INAIL nel corso
dell'anno precedente, è iscritta a carico del capitolo 3030,
dello stato di previsione della spesa del Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato per il 1990 e a
carico delle proiezioni del corrispondente capitolo per gli anni
seguenti.
------------------------
9.
Dichiarazione di conformità.
1. Al termine dei lavori l'impresa
installatrice è tenuta a rilasciare al committente la
dichiarazione di conformità degli impianti realizzati nel
rispetto delle norme di cui all'articolo 7. Di tale dichiarazione,
sottoscritta dal titolare dell'impresa installatrice e recante i
numeri di partita IVA e di iscrizione alla camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, faranno parte integrante la
relazione contenente la tipologia dei materiali impiegati nonché,
ove previsto, il progetto di cui all'articolo 6 (6).
------------------------
(6)
Vedi, ora, l'art. 113 del testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia edilizia emanato con D.P.R.
6 giugno 2001, n. 380.
10.
Responsabilità del committente o del proprietario.
1. Il committente o il proprietario è tenuto
ad affidare i lavori di installazione, di trasformazione, di
ampliamento e di manutenzione degli impianti di cui all'articolo 1
ad imprese abilitate ai sensi dell'articolo 2 (7).
------------------------
(7)
Vedi, ora, l'art. 114 del testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia edilizia emanato con D.P.R.
6 giugno 2001, n. 380.
11.
Certificato di abitabilità e di agibilità.
1. Il sindaco rilascia il certificato di
abitabilità o di agibilità dopo aver acquisito anche la
dichiarazione di conformità o il certificato di collaudo degli
impianti installati, ove previsto, salvo quanto disposto dalle
leggi vigenti (8).
------------------------
(8)
Vedi, ora, l'art. 115 del testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia edilizia emanato con D.P.R.
6 giugno 2001, n. 380.
12.
Ordinaria manutenzione degli impianti e cantieri.
1. Sono esclusi dagli obblighi della redazione
del progetto e del rilascio del certificato di collaudo, nonché
dall'obbligo di cui all'articolo 10, i lavori concernenti
l'ordinaria manutenzione degli impianti di cui all'articolo 1.
2. Sono altresì esclusi dagli obblighi della
redazione del progetto e del rilascio del certificato di collaudo
le installazioni per apparecchi per usi domestici e la fornitura
provvisoria di energia elettrica per gli impianti di cantiere e
similari, fermo restando l'obbligo del rilascio della
dichiarazione di conformità di cui all'articolo 9 (9).
------------------------
(9)
Vedi, ora, l'art. 116 del testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari inmateria edilizia emanato con D.P.R.
6 giugno 2001, n. 380.
13.
Deposito presso il comune del progetto, della dichiarazione di
conformità o del certificato di collaudo.
1. Qualora nuovi impianti tra quelli di cui ai
commi 1, lettere a), b), c), e), e g), e 2 dell'articolo 1 vengano
installati in edifici per i quali è già stato rilasciato il
certificato di abitabilità, l'impresa installatrice deposita
presso il comune, entro trenta giorni dalla conclusione dei
lavori, il progetto di rifacimento dell'impianto e la
dichiarazione di conformità o il certificato di collaudo degli
impianti installati, ove previsto da altre norme o dal regolamento
di attuazione di cui all'articolo 15.
2. In caso di rifacimento parziale di
impianti, il progetto e la dichiarazione di conformità o il
certificato di collaudo, ove previsto, si riferiscono alla sola
parte degli impianti oggetto dell'opera di rifacimento. Nella
relazione di cui all'articolo 9 dovrà essere espressamente
indicata la compatibilità con gli impianti preesistenti (10).
------------------------
(10)
Vedi, ora, l'art. 117 del testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia edilizia emanato con D.P.R.
6 giugno 2001, n. 380.
14.
Verifiche.
1. Per eseguire i collaudi, ove previsti, e
per accertare la conformità degli impianti alle disposizioni
della presente legge e della normativa vigente, i comuni, le unità
sanitarie locali, i comandi provinciali dei vigili del fuoco e
l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro
(ISPESL) hanno facoltà di avvalersi della collaborazione dei
liberi professionisti, nell'ambito delle rispettive competenze, di
cui all'articolo 6, comma 1, secondo le modalità stabilite dal
regolamento di attuazione di cui all'articolo 15.
2. Il certificato di collaudo deve essere
rilasciato entro tre mesi dalla presentazione della relativa
richiesta (11).
------------------------
(11)
Vedi, ora, l'art. 118 del testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia edilizia emanato con D.P.R.
6 giugno 2001, n. 380.
15.
Regolamento di attuazione.
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge è emanato, con le procedure di cui
all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, il regolamento
di attuazione. Nel regolamento di attuazione sono precisati i
limiti per i quali risulti obbligatoria la redazione del progetto
di cui all'articolo 6 e sono definiti i criteri e le modalità di
redazione del progetto stesso in relazione al grado di complessità
tecnica dell'installazione degli impianti, tenuto conto
dell'evoluzione tecnologica, per fini di prevenzione e di
sicurezza.
2. [Presso il Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato è istituita una commissione
permanente, presieduta dal direttore generale della competente
Direzione generale del Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, o da un suo delegato, e composta da sei
rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative delle categorie imprenditoriali e
artigiane interessate, da sei rappresentanti delle professioni
designati pariteticamente dai rispettivi consigli nazionali e da
due rappresentanti degli enti erogatori di energia elettrica e di
gas] (12).
3. [La commissione permanente di cui al comma
2 collabora ad indagini e studi sull'evoluzione tecnologica del
comparto] (12) (13).
------------------------
(12)
Comma abrogato dall'art. 7, D.P.R. 18 aprile 1994, n. 392,
riportato al n. F/XVIII.
(12)
Comma abrogato dall'art. 7, D.P.R. 18 aprile 1994, n. 392,
riportato al n. F/XVIII.
(13)
Vedi, anche, il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 608, riportato alla voce
Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello
Stato, e le relative tabelle annesse. Vedi, ora, l'art. 119 del
testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia edilizia emanato con D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.
16.
Sanzioni.
1. Alla violazione di quanto previsto
dall'articolo 10 consegue, a carico del committente o del
proprietario, secondo le modalità previste dal regolamento di
attuazione di cui all'art. 15, una sanzione amministrativa da lire
centomila a lire cinquecentomila. Alla violazione delle altre
norme della presente legge consegue, secondo le modalità previste
dal medesimo regolamento di attuazione, una sanzione
amministrativa da lire un milione a lire dieci milioni.
2. Il regolamento di attuazione di cui
all'articolo 15 determina le modalità della sospensione delle
imprese dal registro o dall'albo di cui all'articolo 2, comma 1, e
dei provvedimenti disciplinari a carico dei professionisti
iscritti nei rispettivi albi, dopo la terza violazione delle norme
relative alla sicurezza degli impianti, nonché gli aggiornamenti
dell'entità delle sanzioni amministrative di cui al comma 1 (14).
------------------------
(14)
Vedi, ora, l'art. 120 del testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia edilizia emanato con D.P.R.
6 giugno 2001, n. 380.
17.
Abrogazione e adeguamento dei regolamenti comunali e regionali.
1. I comuni e le regioni sono tenuti ad
adeguare i propri regolamenti, qualora siano in contrasto con la
presente legge (15).
------------------------
(15)
Vedi, ora, l'art. 121 del testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia edilizia emanato con D.P.R.
6 giugno 2001, n. 380.
18.
Disposizioni transitorie.
1. Fino all'emanazione del regolamento di
attuazione di cui all'articolo 15 sono autorizzate ad eseguire
opere di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di
manutenzione degli impianti di cui all'articolo 1 le imprese di
cui all'articolo 2, comma 1, le quali sono tenute ad eseguire gli
impianti secondo quanto prescritto dall'articolo 7 ed a rilasciare
al committente o al proprietario la dichiarazione di conformità
recante i numeri di partita IVA e gli estremi dell'iscrizione alla
camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
2. La dichiarazione di cui al comma 1
sostituisce a tutti gli effetti la dichiarazione di conformità di
cui all'articolo 9.
19.
Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
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