La legge sulle locazioni prevede quattro tipi di locazione:
libere, a canone concordato, per uso transitorio e per studenti
universitari. L´ipotesi di gran lunga più frequente però è la
prima. Proprietario e inquilino si accordano liberamente sul canone
e il contratto dura quattro anni tacitamente rinnovati per altri
quattro.
Quella della durata è l´unica prescrizione tassativa della
legge; se le parti si accordano per durate inferiori il contratto
non è nullo ma vengono annullate le pattuizioni riguardanti il
canone, che viene ricalcolato secondo le regole dei contratti
concordati.
Non è un vezzo dire che i contratti durano quattro anni più
quattro invece che otto. Nella realtà dopo i primi quattro anni
(periodo minimo di durata) potrebbe verificarsi una delle 7
condizioni previste dall´art. 3 della legge 431/98 per cui il
proprietario può chiedere di liberare l´alloggio. Queste sono:
- Il locatore o un suo familiare entro il secondo grado hanno
bisogno dell´immobile per domiciliarvi o per svolgervi un´attività
lavorativa;
- Il locatore svolge un´attività di utilità pubblica e offre
in cambio all´inquilino un altro immobile idoneo;
- L´inquilino ha la piena disponibilità di un alloggio libero
ed idoneo nello stesso comune;
- L'immobile è compreso in un edificio gravemente danneggiato
che debba essere ricostruito o del quale debba essere assicurata
la stabilità e la permanenza dell´inquilino costituisca un
ostacolo al compimento di indispensabili lavori;
- L'immobile si trova in uno stabile del quale è prevista
l'integrale ristrutturazione;
- L´inquilino non occupa continuativamente l'immobile senza
giustificato motivo;
- Il locatore intende vendere l'immobile a terzi e non abbia la
proprietà di altri immobili ad uso abitativo oltre a quello
adibito a propria abitazione.
Al di fuori delle sette ipotesi di cui sopra le locazioni si
rinnovano per ulteriori 4 anni alla seconda scadenza contrattuale se
non viene data comunicazione di disdetta mediante raccomandata con
avviso di ricevimento con un preavviso di almeno sei mesi, il
contratto si rinnova tacitamente alle stesse condizioni. La
comunicazione è quindi essenziale per interrompere il contratto o
anche per rinegoziarne gli aspetti economici se si vuole
intrattenere il rapporto con il medesimo inquilino.
Nella settima ipotesi all´inquilino va riconosciuta la
prelazione; ciò significa che il proprietario deve comunicare all´inquilino
la sua intenzione di vendere e il prezzo che intende ricavare. Se l´inquilino
accetta, compra, se non accetta il proprietario può vendere a chi
vuole ma a un prezzo non inferiore a quello proposto all´inquilino.
Se non viene effettuata la comunicazione oppure se il proprietario
vende a un prezzo inferiore l´inquilino entro un anno dalla
trascrizione del rogito può subentrare all´acquirente al prezzo
dichiarato sul rogito. Il diritto di prelazione non scatta se l´appartamento
è in un edificio di proprietà unica e il proprietario vende in
blocco.
Ci siamo soffermati su questi aspetti perché sono le uniche
disposizioni veramente obbligatorie della legge; per il resto
proprietario e inquilino possono concordare le condizioni che più
ritengono opportune. Questo significa che il contratto può essere
tranquillamente sbilanciato a favore del proprietario o a favore
dell´inquilino. Perciò non bisognerebbe mai firmare acriticamente
un prestampato come quelli liberamente in vendita nei negozi
specializzati.
Allegato al contratto è bene inserire un verbale
di consegna e, soprattutto, la tabella di ripartizione
delle spese di gestione dell´immobile. I criteri genericamente
indicati dal codice civile, agli art. 1576 e 1609 del codice civile,
che attribuiscono all´inquilino l´onere delle spese di
manutenzione ordinaria e di piccola entità, non sono sufficienti a
precisare chi debba pagare che cosa. La cosa migliore è indicare
con precisione minuziosa come dividere le spese e accordarsi su
tutto, fatto salvo che le spese senza dubbio di straordinaria
manutenzione (il tetto, la facciata ecc) sono a carico del
proprietario.
A proposito di spese straordinarie, il contratto può
(attenzione: è una facoltà, non un obbligo) contenere una
clausola, ripresa dal vecchio equo canone, per cui il proprietario
ha diritto di richiedere, ogni volta che affronti una spesa
straordinaria, un aumento del canone annuo pari all´interesse
legale (oggi è il 2,5%) sul costo sostenuto. Il proprietario ha
anche la possibilità di chiedere un incremento annuo del canone che
lo ripaghi dell´inflazione. Nella vecchia normativa il livello
massimo di incremento annuo era pari al 75% dell´indice Istat del
costo della vita per operai e impiegati. Con le nuove norme si può
arrivare anche al 100%.
Le due clausole che abbiamo segnalato di per sé non sono né
eque né inique: semplicemente sono aspetti su cui mettersi d´accordo.
Meglio pesare le parole del contratto prima di firmarlo che andare
dopo da un avvocato per farle interpretare.
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