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LE LOCAZIONI: 2

I contratti concordati.

La legge 431/98 ha tra le pieghe anche une edizione “riveduta e corretta” dell’equo canone: i contratti concordati. Le associazioni più rappresentative a livello locale dei proprietari e degli inquilini stabiliscono le modalità di valutazione degli immobili residenziali e, per ogni tipologia individuata, definiscono un canone minimo e massimo.

Questi contratti rispetto a quelli del tutto liberi hanno due differenze fondamentali: la prima è che durano meno (tre anni più due di rinnovo automatico alla prima scadenza); la seconda è che per incentivare la proprietà propongono tre interessanti sconti fiscali

L’imponibile Irpef (la parte del canone, cioè, che va dichiarata sul 730 o sull’Unico) è del 59,5%, anziché l’85% ordinario

L’imposta di registrazione (che proprietario e inquilino devono di norma pagare metà per uno) è dell’1,4% annuo sul valore del canone, anziché del 2%

I comuni possono (ma attenzione, non devono) stabilire aliquote più basse per l’Ici.

Per gli inquilini di basso reddito poi sono stabiliti bonus fiscali rispettivamente di 640mila lire all’anno se il reddito familiare è inferiore a 30 milioni e di 320mila lire se il reddito è inferiore a 60 milioni.

Quando conviene fare questi contratti? Siccome il punto di vista che conta,in questo caso, è quello del proprietario, dobbiamo dire che quando il canone concordato è inferiore fino al 15% rispetto a quello che si otterrebbe sul mercato libero conviene senz’altro seguire questa strada; se la differenza è tra il 15 e il 25% la scelta è pressoché indifferente; se il “delta” supera il 25% conviene stipulare senz’altro un contratto libero.

Ogni città capoluogo ha il suo contratto e il suo canone. Una raccolta esaustiva degli accordi firmati a livello locale si trova nei siti di ConfediliziaConfappi,  SuniaSicet . Dobbiamo però dire che anche quando ci si è procurato il contratto e si sia in grado di effettuare i calcoli è praticamente necessario (anche se formalmente non è obbligatorio) che il proprietario e l’inquilino si rivolgano a un’associazione rispettivamente dei proprietari e degli inquilini perché li assistano nella stipula del contratto, validandone in questo modo la conformità alla legge.

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