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LE LOCAZIONI: 3

Altri tipi di locazione: locazioni turistiche.

Solo in qualche ipotesi si può sfuggire alle norme della legge 431/98 e applicare alla locazione semplicemente le regole, molto libere, previste dal codice civile, agli articoli 1571-1627. Il caso di gran lunga più diffuso è quello della locazione turistica.

In questo caso non ci sono limiti contrattuali; la durata però, di norma, non eccede l’anno. Non ci sono particolari problemi a stipulare questi contratti, purché riguardino una località con spiccate prerogative turistiche e purché l’inquilino non sia in grado di dimostrare che in realtà a lui la casa serve per abitarvi stabilmente.

Per durate contrattuali inferiori a 30 giorni non c’è nemmeno l’obbligo di registrare il contratto.

Al di fuori di questa ipotesi la locazione può avvenire o con le regole del codice civile o con quelle dei contratti concordati quinquennali solo se la casa è accatastata come A/1, A/8, A/9 oppure ha un vincolo della sovrintendenza ai beni culturali e ambientali.

Un escamotage usato a suo tempo per aggirare l’equo canone era quello delle “foresterie”. Oggi non ha molto senso, visto che il canone è comunque libero. Nulla vieta però di riproporre questo contratto, purché l’inquilino non sia una persona fisica ma una società, che abbia bisogno dell’immobile per farlo adoperare a dipendenti non residenti. Se proprio non ricorrono tutte queste condizioni meglio non avventurarsi su questa strada. Se infatti l’inquilino dimostra che si tratta di una falsa foresteria il contratto rimane valido, ma si trasforma in una locazione di cinque anni a canone concordato.

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