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MEDIAZIONE IN TEMA DI COMPRAVENDITA E DI LOCAZIONE DI IMMOBILI
URBANI
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art. 1 Mediazione semplice
Nella mediazione senza prestazione di servizi la provvigione suole essere
1.1 Per compravendite sino a 1 miliardo, 3% da parte del
"Venditore" e 3% da parte dell' "Acquirente".
1.2 Per compravendite oltre 1 miliardo, 2% da parte del
"Venditore" e 2% da parte dell' "Acquirente".
1.3 Per locazioni con contratti annuali o pluriennali, 10% da parte del
"Locatore" e 10% da parte del "Conduttore" calcolata
su un'annualità (non scontata) del canone convenuto in contratto.
1.4 Per locazione con contratti inferiori all'anno, 15% da parte del
"Locatore" e 15% da parte del "Conduttore".
art. 2 Incarico di
mediazione con prestazione di servizi
L'incarico per la vendita o per la locazione di immobili suole essere
conferito all'Agente Immobiliare per iscritto.
art. 3 Elementi
dell'incarico di vendita
Sono di norma elementi usuali dell'incarico di vendita:
la specificazione dell'immobile;
l'esclusività e l'irrevocabilità dell'incarico per una durata di quattro
o sei mesi ed il suo rinnovo per una volta in mancanza di disdetta;
il prezzo della vendita e le modalità di pagamento;
le forme di pubblicità;
la misura della provvigione comprensiva o meno delle spese;
la regolamentazione del recesso da parte di chi conferisce l'incarico e la
previsione di penalità in caso di inadempimento.
art. 4 Servizi dell'agente
immobiliare nel caso di vendita
Nell'incarico di compravendita di immobili di norma sono compresi:
la valutazione dell'immobile;
la promozione della vendita;
l'informazione al cliente sulle trattative in corso;
le visite concordate dell'immobile con gli aspiranti acquirenti;
la raccolta della proposta di acquisto;
l'assistenza alle parti nella trattativa sino alla stipulazione dell'atto
notarile.
art. 5 Misura delle
provvigioni agli agenti immobiliari nelle compravendite con prestazioni di
servizi.
La provvigione all'agente immobiliare, che è tenuto a prestare i servizi
di cui all'articolo precedente, in caso di compravendita degli immobili è
corrisposta nelle percentuali seguenti:
per compravendite fino a 300 milioni 5% da parte del venditore e 3% da
parte dell'acquirente;
per compravendite fino a 1 miliardo 4% da parte del venditore e 3% da
parte dell'acquirente.
art. 6 Rimborso spese
Nessun rimborso spese è dovuto in caso di mancata conclusione del
contratto se l'incarico è stato conferito con esclusiva.
art. 7 Proposta di acquisto
Gli Agenti Immobiliari in esecuzione dell'incarico di vendita, usano far
sottoscrivere proposte irrevocabili di acquisto per un tempo determinato.
art. 8 Elementi della
proposta di acquisto
Sono elementi usuali della proposta di acquisto:
8.1 Il termine della validità che varia tra i 7 e i 15 giorni.
8.2 L'individuazione dei dati anagrafici e fiscali del proponente.
8.3 La precisa indicazione del bene proposto in acquisto.
8.4 Il prezzo di acquisto e le modalità di pagamento.
8.5 Il termine per la stipulazione dell'atto definitivo.
8.6 La misura e la modalità di pagamento della provvigione.
8.7 La consegna in deposito fiduciario a mani dell'Agente Immobiliare di
un titolo di credito intestato al venditore. Il titolo di credito viene
trasmesso al venditore qualora la proposta di acquisto venga da questi
accettata.
8.8 Accettazione della proposta
8.8.1 L'accettazione della proposta avviene di norma con la sottoscrizione
posta in uno spazio riservato della stessa "Proposta".
8.8.2 In altri casi essa è oggetto di lettera a parte o di comunicazione
nelle forme di legge.
art. 9 Elementi
dell'incarico di locazione
Sono di norma elementi usuali dell'incarico:
9.1 La specificazione dell'oggetto della locazione.
9.2 L'esclusività e l'irrevocabilità dell'incarico per una durata di
quattro mesi ed il suo rinnovo per una volta in mancanza di disdetta.
9.3 Il canone di locazione e le modalità di pagamento.
9.4 La previsione di una penale nel caso di inadempimento o di recesso.
9.5 Misura delle provvigioni relative alle locazioni con prestazioni di
tutti o di parte dei servizi di cui al seguente art. 10 riscontrate a
favore degli agenti Immobiliari:
art. 10 Misura delle
provvigioni nelle locazioni per mediazione con prestazioni di servizi.
Nelle locazioni annuali e pluriennali, la provvigione è corrisposta nella
misura del 10% da parte del locatore e 10% da parte del conduttore sul
canone di locazione, non scontato, del primo anno.
Nulla è dovuto all'agente immobiliare a nessun titolo dopo la scadenza
dell'incarico stesso, in caso di mancata conclusione del contratto.
art. 11 Servizi
dell'agente immobiliare nel caso di locazione.
Nell'incarico di locazione di immobili di norma sono compresi:
la valutazione del canone corrente;
la promozione della locazione;
la fornitura al cliente delle informazioni sulle trattative in corso;
la accompagnamento dei potenziali conduttori a visitare gli immobili;
l'assistenza alle parti nella trattativa sino alla conclusione del
contratto definitivo.
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IMPIANTI INDUSTRIALI E AZIENDE COMMERCIALI -
COMPRAVENDITA - AFFITTO
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art. 12 Mediazione
semplice.
Nei contratti di compravendita d'azienda la provvigione corrisposta da
ciascuna parte risulta la seguente:
per compravendita fino a 1 miliardo 3%;
per compravendita oltre 1 miliardo 2%
Nei contratti di affitto di aziende la provvigione, corrisposta a carico
di ciascuna parte, risulta la seguente:
10% calcolata su una annualità del canone convenuto nei contratti.
Spetta inoltre all'agente immobiliare una percentuale del 2% sull'importo
delle merci (scorte vive) solo quando tale importo sia dallo stesso
determinato.
art. 13 Servizi
dell'agente immobiliare.
Di solito vengono forniti dagli agenti immobiliari i seguenti servizi:
la valutazione dell'azienda;
la promozione della vendita o della affittanza;
la fornitura al cliente delle informazioni sulle trattative in corso;
l'accompagnamento dei potenziali acquirenti o affittuari a visitare le
aziende;
l'assistenza alle parti nella trattativa sino alla conclusione del
contratto definitivo con firme autenticate da un notaio.
art. 14 Misura della
provvigione all'agente immobiliare nelle compravendite di aziende con
prestazione di servizi.
La provvigione all'agente immobiliare che è tenuto a prestare i servizi
di cui all'articolo precedente, in caso di compravendita di aziende è
corrisposta nelle percentuali seguenti:
a) per compravendite fino a 300 milioni 5% da parte del venditore e 3% da
parte dell'acquirente;
b) per compravendite oltre 300 milioni 3% da parte del venditore e 3% da
parte dell'acquirente;
Nel caso in cui l'agente immobiliare ha contribuito alla stesura
dell'inventario gli viene riconosciuta una ulteriore provvigione del 2%
sull'importo delle merci inventariate.
art. 15 Misura della
provvigione all'agente immobiliare negli affitti di aziende con
prestazione di servizi.
La provvigione all'agente immobiliare, che è tenuto a prestare i servizi
di cui sopra, in caso di affitto di aziende è corrisposto nella misura
del 10% da parte del conduttore e 10% da parte dell'affittuario calcolata
sul canone di affitto, non scontato, del primo anno.
art. 16 Moduli o
formulari-incarichi.
Nel rapporto con il cliente l'agente immobiliare suole richiedere un
incarico in forma scritta sia per la vendita che per l'affitto
dell'azienda.
art. 17 Elementi
dell'incarico di vendita ed affitto3.
Sono elementi usuali dell'incarico di vendita:
la specificazione dell'azienda;
l'esclusività e l'irrevocabilità dell'incarico per una durata di 4/6
mesi ed il suo rinnovo per una volta in mancanza di disdetta ;
il prezzo della vendita o dell'affitto e le modalità di pagamento;
la regolamentazione del recesso e la previsione di penalità in caso di
inadempimento.
art. 18 Proposte.
Nel rapporto con il cliente l'agente immobiliare suole utilizzare moduli o
formulari per le proposte sia di acquisto che di affitto di aziende.
art. 19 Elementi della
proposta di acquisto ed affitto.
Sono elementi usuali della proposta di acquisto:
a) il termine della validità (normalmente da 7 a 15 giorni);
la individuazione dell'azienda;
il prezzo di acquisto o di affitto e le modalità di pagamento;
il termine per la stipulazione del contratto e della consegna;
la misura e la modalità di pagamento della provvigione;
la consegna in deposito fiduciario a mani dell'agente immobiliare di un
titolo di credito intestato al venditore. Il titolo di credito viene
trasmesso al venditore qualora la proposta di acquisto venga da questi
accettata.
Nulla è dovuto agli agenti immobiliari, a nessun titolo, da colui che
conferisce l'incarico dopo la scadenza del medesimo, in caso di mancata
conclusione del contratto.
Nel caso di prospettata eccezionale difficoltà dell'incarico avuto
riguardo all'applicazione, allo stato di conservazione di manutenzione e
di occupazione, alla tipologia e ai servizi dell'immobile, le percentuali
della provvigione a carico del venditore o del locatore, possono aumentare
fino a ulteriori tre punti percentuali.
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COMPRAVENDITA DI IMMOBILI URBANI
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art. 20 Spese di
allacciamento.
Le spese per la predisposizione del collegamento del fabbricato alle reti
di elettrodotto, acquedotto, gasdotto e fognatura di fabbricati di nuova
costruzione o ristrutturati, sono a carico del costruttore.
art. 21 Scelta del notaio.
La scelta del notaio spetta al compratore.
art. 22 Oggetto del
contratto.
La vendita di immobili urbani comprende, la quota millesimale delle parti
comuni e gli altri eventuali accessori.
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LOCAZIONE DI IMMOBILI URBANI
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art. 23 Deposito
cauzionale.
In caso di tacita rinnovazione del contratto, la cauzione versata, in
misura pari a tre mensilità del canone dovuto, può, su richiesta del
locatore, essere aggiornata.
art. 24 Durata della
locazione di un box.
La durata della locazione di un box non accessoria all'appartamento è di
norma di un anno.
La locazione si intende rinnovata per un altro anno ove dall'una o
dall'altra parte non sia stata data regolare disdetta tre mesi prima della
scadenza.
art. 25 Pagamento del
canone.
Il pagamento del canone viene effettuato a rate trimestrali anticipate con
una tolleranza di 20 giorni.
Il pagamento delle spese condominiali a carico del venditore viene
effettuato con acconti salvo conguaglio.
art. 26 Riparazioni.
Sono considerate riparazioni di piccola manutenzione, a carico del
conduttore, quelle inerenti agli impianti idraulici, elettrici, sanitari,
di riscaldamento, quando quest'ultimo è autonomo, di produzione
dell'acqua calda, di autoclave, di condizionamento, di dolcificazione
delle acque, quelle inoltre necessarie per il funzionamento delle
tapparelle o persiane e in particolare nelle locazioni di negozi o box,
delle serrande, e in genere tutte le riparazioni di manutenzione
ordinaria, purchè dipendenti dal deterioramento prodotto dal normale uso
e non quelle dipendenti da vetustà e da caso fortuito o da difetto di
funzionalità, non dovuta da carenza di manutenzione ordinaria da parte
del conduttore.
Se l'impianto di riscaldamento è centralizzato, sono a carico del
conduttore le spese ordinarie di riparazione e di manutenzione
dell'impianto, proporzionalmente alle quote millesimali di riscaldamento.
art. 27 Visita degli
appartamenti: criteri in caso di cessazione della locazione e/o in caso di
vendita.
Il conduttore consente la visita dell'appartamento da locarsi e/o da
vendersi, per due ore alla settimana in giorni non festivi, con preavviso
per ciascuna visita concordata, per un periodo continuativo non superiore
a tre mesi.
In caso di assenza, il conduttore è tenuto a lasciare le chiavi a persona
di sua fiducia, che deve trovarsi in luogo nelle ore concordate.
art. 28 Riscaldamento:
durata e modalità.
Il riscaldamento, negli stabili dotati d'impianto centrale, è fornito dal
locatore.
La somministrazione del riscaldamento deve assicurare, nei locali muniti
di corpi riscaldanti, una temperatura, in relazione alla possibilità
tecnica dell'impianto, da 18 ai 20 gradi C., a temperatura esterna non
inferiore a 5 gradi sotto zero, per il periodo previsto dalle leggi
vigenti.
art. 29 Onere di
riscaldamento.
L'onere a carico di ciascun utente è ripartito in base alle quote
millesimali di riscaldamento.
art. 30 Pagamento del
riscaldamento.
L'onere del riscaldamento è corrisposto dai singoli obbligati, nel caso
di locazione di immobili con proprietario unico, sulla base di un
preventivo stabilito di anno in anno per il 40% prima dell'inizio della
fornitura di riscaldamento, per il 30% a fine anno, per il 30% entro il 1°
marzo, l'eventuale conguaglio è corrisposto a fine stagione.
Nel caso di locazione di immobili in condominio, il costo del
riscaldamento è corrisposto dai singoli obbligati secondo le scadenze e
le modalità previste nel bilancio preventivo approvato dall'Assemblea del
condominio e degli utenti.
art. 31 Manutenzione degli
ascensori.
Le spese ordinarie per la manutenzione e per il funzionamento degli
ascensori sono a carico dei conduttori, ivi compresa la sostituzione le
funi, proporzionalmente ai rispettivi millesimi, ed in mancanza, al piano
e alla superficie dell'appartamento.
art. 32 Gestione
patrimoniale.
Ai soggetti che svolgono la propria attività in forma organizzata e
continuativa per la gestione dei patrimoni immobiliari competono, a carico
dei soli locatori, gli emolumenti calcolati sulla base degli importi annui
percepiti, sia per canoni che per spese accessorie, nella misura del 5%.
art. 33 Stime di beni
immobili.
Gli agenti immobiliari sono soliti effettuare stime di beni immobili e per
tali servizi, rilasciano relazioni scritte e chiedono compensi che variano
dallo 0,035% all'1% del valore stimato.
art. 34 Mediazione.
La provvigione all'impresa di mediazione e/o al mediatore per
l'ottenimento di un mutuo ipotecario è dovuta dal solo mutuatario nella
misura del 3% sull'importo erogato.
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APPALTO PER LA FORNITURA DEL RISCALDAMENTO PER IMMOBILI
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art. 35 Oggetto
dell'appalto.
Oggetto del contratto è la fornitura di calore nei locali di un immobile
o in parte di esso, comprese tutte le operazioni di conduzione
dell'impianto in centrale termica, la fornitura del combustibile e
l'assistenza del personale necessario per il funzionamento dell'impianto.
(*)
Nel contratto è compresa l'ordinaria manutenzione e la pulizia della
centrale termica, delle apparecchiature tecnologiche in essa contenute e
delle canne fumarie, da effettuarsi quando è necessario, e in ogni caso,
alla fine della stagione annuale.
Sono altresì a carico dall'appaltatore l'assicurazione R.C. e gli
adempimenti prescritti dalle norme vigenti per la gestione dell'impianto.
(*) Si veda anche la Legge n. 46 del 5.3.1990 di istituzione dell'Albo
Impiantisti, la legge n. 10 del 9.1.1991 "Norme per l'attuazione del
Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di
risparmio energetico e di sviluppo di fonti rinnovabili di energia e il
Regolamento di cui al DPR n. 412 del 26.8.1993 recante norme per la
progettazione, l'installazione l'esercizio e la manutenzione degli
impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di
energia.
Si fa presente che la legge 10/91 ha istituito la figura del terzo
responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico.
Con riferimento al Regolamento si fa rilevare che l'art 1 lettera o)
definisce il terzo responsabile come la persona fisica o giuridica che,
essendo in possesso dei requisiti previsti dalle normative vigenti e
comunque di idonea capacità tecnica, economica, organizzativa, e delegata
dal proprietario ad assumere la responsabilità dell'esercizio, della
manutenzione e dell'adozione delle misure necessarie al contenimento dei
consumi energetici.
art. 36 Corrispettivo.
Il corrispettivo per il contratto di fornitura di calore può essere
determinato a forfait o a grado/giorno. (I gradi/giorno sono la differenza
fra i 20° C. ambiente contrattuali e la temperatura media giornaliera,
rilevata dall'Osservatorio Ufficiale di Brera).
art. 37 Variazione del
corrispettivo.
Le variazioni del prezzo del combustibile incidono sul corrispettivo
dell'appalto nella misura del 90%; le variazioni del prezzo della
manodopera incidono sul corrispettivo nella misura del 10%.
art. 38 Forma del
contratto.
Il contratto di fornitura di calore si suole stipulare in forma scritta.
art. 39 Durata del
contratto.
Il contratto di fornitura di calore, di solito, concerne una sola
stagione.
art. 40 Obbligo del
committente.
Il committente mette a disposizione dell'appaltatore gli impianti e i
locali di deposito del
combustibile e deve consentire la visita ai locali riscaldati ai tecnici
dell'impresa appaltatrice.
art. 41 Obblighi
dell'appaltatore.
L'appaltatore deve assicurare, nei locali muniti di corpi riscaldanti, una
temperatura, in relazione alla possibilità tecnica dell'impianto, che
vada dai 18 ai 20 gradi centigradi temperatura esterna non inferiore a-5
gradi C. o secondo le misure vigenti, stabilite dal DPR n. 412 del
26.8.93.
La fornitura di calore è effettuata da un minimo di 151 giorni ad un
massimo di 183 giorni per la durata di 14 ore al giorno. (I gradi/giorno
preventivi dell'intera stagione invernale, in relazione alla
somministrazione di calore, sono i seguenti: per giorni 151 - G° G. 2130;
per giorni 183 - G° G. 2404).
Nel caso di appalto a forfait, a richiesta anche verbale del committente,
la fornitura può essere anticipata o prolungata, secondo quanto stabilito
dal decreto sopra citato, con pagamento della fornitura straordinaria in
rapporto ed in proporzione alla durata e al prezzo stabiliti in contratto,
con uno sconto non superiore al 50%.
In caso di sospensione del riscaldamento, dovuto a guasti o a deficienze
dell'impianto, è ammessa una tolleranza di 24 ore senza bonifico.
art. 42 Modo di
misurazione della temperatura.
Il controllo della temperatura va effettuato al centro dei locali chiusi,
a m. 1.60 di altezza dal pavimento e con radiatori scoperti.
art. 43 Deposito del
combustibile.
L'appaltatore rimane proprietario dei combustibili necessari alla
fornitura, depositati nei serbatoi degli immobili dell'appaltante.
art. 44 Trasporto del
combustibile.
Sono a carico dell'appaltatore le spese e i rischi del trasporto del
combustibile.
art. 45 Modalità di
pagamento.
Il committente versa un acconto del 20% alla stipulazione del contratto;
il residuo viene, normalmente, versato in 4 rate mensili a partire dal 1°
dicembre.
art. 46 Appalti e
forniture in genere.
La provvigione all'agente immobiliare per appalti o forniture in genere è
del 3% a carico dell'impresa appaltatrice, da calcolarsi sul valore della
fornitura.
art. 47 Rapporto provvigionale per contratti
conclusi con la collaborazione di due Agenti Immobiliari.
Nei contratti conclusi per effetto di collaborazione tra Agenti, la
provvigione spettante al "Collega Presentatore" è così
risultata :
a fronte di una semplice presentazione scritta del cliente interessato a
concludere un affare, detenuto da un collega, senza mai intervenire
nell'operato di quest'ultimo, al Collega Presentatore è dovuto il solo
20% della provvigione pagata dal cliente presentato;
quando, oltre alla presentazione, il Collega Presentatore si presta ad
aiutare il detentore dell'incarico nelle visite al bene in trattativa, gli
è dovuto il solo 50% della provvigione versata dal cliente presentato;
nel caso in cui il collega Presentatore provveda a gestire direttamente il
cliente, gli è dovuta l'intera provvigione versata dal cliente stesso.
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USI TECNICI NELLA COMPRAVENDITA DEGLI APPARTAMENTI IN CONDOMINIO
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art. 48 Unità di misura.
Nella compravendita degli appartamenti di nuova e vecchia costruzione,
l'unità di misura adottata è il metro quadro.
art. 49 Calcolo della
superficie commerciale di un appartamento con tutti i suoi accessori.
La superficie commerciale dell'appartamento è così calcolata:
la misurazione in mq. della superficie di un appartamento in condominio è
effettuata seguendo il perimetro esterno (da spigolo a spigolo) dei muri
perimetrali;
la misurazione tiene conto anche dei bow-windows chiusi, dei quali segue
la sporgenza;
se il muro perimetrale è in comunione con un altro edificio, con un'altra
unità immobiliare o con una parte degli enti comuni al fabbricato, viene
calcolato solo al 50%.
art. 50 Calcolo della
superficie commerciale dei balconi.
La superficie commerciale dei balconi è così calcolata:
la superficie in mq dei balconi sporgenti dal filo esterno del fabbricato
è aggiunta a quella dell'appartamento di pertinenza nella misura del 50%;
la superficie dei balconi non sporgenti dal filo esterno del fabbricato
(logge) è aggiunta a quella dell'appartamento di pertinenza nella misura
di due terzi.
art. 51 Calcolo della
superficie commerciale dei terrazzi.
La superficie commerciale dei terrazzi è così calcolata:
la superficie in mq. del terrazzo posto a livello della zona giorno e al
servizio della stessa, è aggiunta a quella dell'appartamento di
pertinenza nella misura del 25%, quando il risultato non superi la
superficie stessa della zona asservita; del 20% in tutti gli altri casi;
la superficie in mq. del terrazzo posto a livello di altre zone
dell'appartamento e al servizio esclusivo delle stesse, è aggiunta a
quella dell'appartamento di pertinenza nella misura del 15%, quando il
risultato non superi la superficie stessa della zona asservita, del 10% in
tutti gli altri casi;
la superficie in mq. del terrazzo posto su livello diverso da quello
dell'appartamento (lastrico solare di pertinenza a sottotetti, locali di
servizio, mansarde) è aggiunta a quella dell'appartamento di pertinenza
nella misura del 10%, quando il risultato non superi la superficie stessa
della zona asservita, del 5% in tutti gli altri casi.
art. 52 Calcolo della
superficie commerciale del vano cantina o del solaio.
La superficie commerciale del vano cantina o del solaio, è così
calcolata:
la misura in mq. della superficie di una cantina o di un sottotetto
(altezza media 1.70) è effettuata come quella dell'appartamento di
pertinenza e aggiunta allo stesso nella misura del 20%, se tale accessorio
non risulta finestrato e del 25%, se finestrato.
art. 53 Calcolo della
superficie dei locali comuni al condominio.
La superficie dei locali comuni del condominio, come la portineria, la
sala riunioni, la sala giochi o quant'altro catastalmente individuato come
entità immobiliare comune a tutti i condomini, è così calcolata:
la misura in mq. di detti locali è aggiunta a quella dell'appartamento di
pertinenza nella proporzionale quota millesimale di comproprietà sulle
parti comuni.
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USI TECNICI NELLA COMPRAVENDITA DI VILLETTE (ANCHE A SCHIERA) E
DI VILLE
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art. 54 Unità di misura.
Nella compravendita di villette o ville, l'unità di misura è il metro
quadro.
art. 55 Calcolo della
superficie commerciale delle villette o ville con tutti i loro accessori.
La superficie commerciale delle villette o ville è così calcolata:
la misurazione in mq. della superficie di una villetta/villa è effettuata
seguendo il perimetro esterno (da spigolo a spigolo) dei muri perimetrali;
la misurazione tiene conto anche dei bow-windows chiusi, dei quali segue
la sporgenza;
se il muro perimetrale è in comunione con un'altra villetta/villa, viene
calcolato solo al 50%.
art. 56 Calcolo della
superficie commerciale dei balconi.
La superficie commerciale dei balconi è così calcolata:
la superficie in mq. dei balconi sporgenti dal filo esterno del fabbricato
è aggiunta a quella dell'appartamento di pertinenza nella misura del 50%;
la superficie in mq. dei balconi non sporgenti dal filo esterno del
fabbricato (logge) è aggiunta a quella della villetta/villa di pertinenza
nella misura di due terzi.
art. 57 Calcolo della
superficie commerciale dei terrazzi.
La superficie commerciale dei terrazzi è così calcolata:
la superficie in mq. del terrazzo/veranda posto a livello della zona
giorno e al servizio della stessa, è aggiunta a quella della
villetta/villa di pertinenza nella misura del 30%, quando il risultato non
superi la superficie stessa della zona asservita; del 25% in tutti gli
altri casi.
la superficie in mq. del terrazzo/veranda posto a livello di altre zone
della villetta/villa al servizio esclusivo delle stesse, è aggiunta a
quella della villetta/villa di pertinenza nella misura del 18%, quando il
risultato non superi la superficie stessa della zona asservita, del 13% in
tutti gli altri casi;
la superficie in mq. del terrazzo posto su livello diverso da quello
abitativo della villetta/villa è aggiunta a quella della stessa nella
misura del 10%, quando il risultato non superi la superficie della zona
asservita, del 5% in tutti gli altri casi.
art. 58 Calcolo della
superficie commerciale del giardino.
La superficie commerciale del giardino o comunque di tutte le aree
scoperte, è così calcolata: la superficie in mq. del giardino o comunque
di tutte le parti esterne al fabbricato è aggiunta a quella della
villetta/villa nella misura del 15%, quando il risultato non superi il
totale della superficie commerciale della villetta/villa stessa, del 10%
in tutti gli altri casi; resta comunque escluso che il risultato di tale
operazione possa superare la superficie commerciale della villetta/villa
stessa.
art. 59 Calcolo della
superficie commerciale dei sottotetti praticabili o delle parti
praticabili in piano interrato.
La superficie commerciale dei sottotetti praticabili o delle parti
praticabili in piano interrato (taverne, lavanderie, locali hobby o
similari), è così calcolata:
la misura in mq. della superficie dei locali di cui all'art. 58 è
effettuata come quella di cui ai punti a), b) e c) dell'art. 56 e aggiunta
alla superficie commerciale della villetta/villa nella misura del 50%.
art. 60 Calcolo della
superficie commerciale dei box per auto al piano terra o interrato.
La superficie commerciale dei box per auto al piano terra o interrato, è
così calcolata:
la misura in mq. della superficie dei suddetti box, è effettuata come
quella di cui ai punti a), b) e c) dell'art. 56 e aggiunta a quella
commerciale della villetta/villa nella misura del 50%.
art. 61 Calcolo della
superficie commerciale del vano cantina o del solaio.
La superficie commerciale del vano cantina o del solaio è così
calcolata:
la misura in mq. della superficie delle cantine o dei solai è effettuata
come quella di cui ai punti a), b) e c) dell'art. 56 e aggiunta a quella
commerciale della villetta/villa nella misura del 25%.
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USI TECNICI NELLA COMPRAVENDITA DEI CAPANNONI
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art. 62 Unità di misura.
Nella compravendita dei capannoni, le unità di misura adottate sono sia
il metro quadro che il metro cubo.
art. 63 Calcolo della
superficie commerciale del capannone con tutti i suoi accessori.
La superficie commerciale del capannone è così calcolata:
la misurazione in mq. della superficie di un capannone è effettuata
seguendo il perimetro esterno (da spigolo a spigolo) dei muri perimetrali;
se il muro perimetrale è in comunione con un altro edificio, con un'altra
unità immobiliare o con un ente comune, viene calcolato solo al50%;
la superficie in mq. dell'area scoperta di pertinenza, è aggiunta a
quella del capannone nella misura del 10%.
per i soli capannoni commerciali, la superficie dell'area di parcheggio è
aggiunta a quella del capannone nella misura del 10%;
la misurazione in mc. del volume intero del capannone è effettuata
moltiplicando la superficie interna in mq. dello stesso per l'altezza
misurata sino al filo della trave o del soffitto, se piano.
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USI SUGLI IMMOBILI ED I FONDI RUSTICI
CONTRATTO DI COMPRAVENDITA
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art. 1 Caparra.
Nei contratti di compravendita si suole corrispondere all'atto del
compromesso il versamento, a titolo di caparra, di una somma non inferiore
al 10% del corrispettivo convenuto.
art. 2 Scelta del
notaio.
La facoltà di scelta del notaio rogante spetta al compratore.
art. 3 Misure di
superficie.
I Terreni sono misurati normalmente ad ettari comparati a pertiche
milanesi.
art. 4 Mediazione.
La provvigione, nelle compravendite di fondi rustici, è dovuta sul
prezzo, qualunque sia il numero dei mediatori, in ragione del 3% da parte
del compratore e del 3% da parte del venditore, come nei patti usi e
costumi della camera di commercio di appartenenza del mediatore.
Nella permuta, qualora i fondi oggetto del contratto abbiano valore
diverso, la provvigione, nelle percentuali suddette, è calcolata su
quello del fondo di maggior valore.
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