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La Mediazione.

 

 
MEDIAZIONE IN TEMA DI COMPRAVENDITA E DI LOCAZIONE DI IMMOBILI URBANI

art. 1 Mediazione semplice
Nella mediazione senza prestazione di servizi la provvigione suole essere
1.1 Per compravendite sino a 1 miliardo, 3% da parte del "Venditore" e 3% da parte dell' "Acquirente".
1.2 Per compravendite oltre 1 miliardo, 2% da parte del "Venditore" e 2% da parte dell' "Acquirente".
1.3 Per locazioni con contratti annuali o pluriennali, 10% da parte del "Locatore" e 10% da parte del "Conduttore" calcolata su un'annualità (non scontata) del canone convenuto in contratto.
1.4 Per locazione con contratti inferiori all'anno, 15% da parte del "Locatore" e 15% da parte del "Conduttore".

art. 2 Incarico di mediazione con prestazione di servizi
L'incarico per la vendita o per la locazione di immobili suole essere conferito all'Agente Immobiliare per iscritto.

art. 3 Elementi dell'incarico di vendita
Sono di norma elementi usuali dell'incarico di vendita:
la specificazione dell'immobile;
l'esclusività e l'irrevocabilità dell'incarico per una durata di quattro o sei mesi ed il suo rinnovo per una volta in mancanza di disdetta;
il prezzo della vendita e le modalità di pagamento;
le forme di pubblicità;
la misura della provvigione comprensiva o meno delle spese;
la regolamentazione del recesso da parte di chi conferisce l'incarico e la previsione di penalità in caso di inadempimento.

art. 4 Servizi dell'agente immobiliare nel caso di vendita
Nell'incarico di compravendita di immobili di norma sono compresi:
la valutazione dell'immobile;
la promozione della vendita;
l'informazione al cliente sulle trattative in corso;
le visite concordate dell'immobile con gli aspiranti acquirenti;
la raccolta della proposta di acquisto;
l'assistenza alle parti nella trattativa sino alla stipulazione dell'atto notarile.

art. 5 Misura delle provvigioni agli agenti immobiliari nelle compravendite con prestazioni di servizi.
La provvigione all'agente immobiliare, che è tenuto a prestare i servizi di cui all'articolo precedente, in caso di compravendita degli immobili è corrisposta nelle percentuali seguenti:
per compravendite fino a 300 milioni 5% da parte del venditore e 3% da parte dell'acquirente;
per compravendite fino a 1 miliardo 4% da parte del venditore e 3% da parte dell'acquirente.

art. 6 Rimborso spese
Nessun rimborso spese è dovuto in caso di mancata conclusione del contratto se l'incarico è stato conferito con esclusiva.

art. 7 Proposta di acquisto
Gli Agenti Immobiliari in esecuzione dell'incarico di vendita, usano far sottoscrivere proposte irrevocabili di acquisto per un tempo determinato.

art. 8 Elementi della proposta di acquisto
Sono elementi usuali della proposta di acquisto:
8.1 Il termine della validità che varia tra i 7 e i 15 giorni.
8.2 L'individuazione dei dati anagrafici e fiscali del proponente.
8.3 La precisa indicazione del bene proposto in acquisto.
8.4 Il prezzo di acquisto e le modalità di pagamento.
8.5 Il termine per la stipulazione dell'atto definitivo.
8.6 La misura e la modalità di pagamento della provvigione.
8.7 La consegna in deposito fiduciario a mani dell'Agente Immobiliare di un titolo di credito intestato al venditore. Il titolo di credito viene trasmesso al venditore qualora la proposta di acquisto venga da questi accettata.
8.8 Accettazione della proposta
8.8.1 L'accettazione della proposta avviene di norma con la sottoscrizione posta in uno spazio riservato della stessa "Proposta".
8.8.2 In altri casi essa è oggetto di lettera a parte o di comunicazione nelle forme di legge.

art. 9 Elementi dell'incarico di locazione
Sono di norma elementi usuali dell'incarico:
9.1 La specificazione dell'oggetto della locazione.
9.2 L'esclusività e l'irrevocabilità dell'incarico per una durata di quattro mesi ed il suo rinnovo per una volta in mancanza di disdetta.
9.3 Il canone di locazione e le modalità di pagamento.
9.4 La previsione di una penale nel caso di inadempimento o di recesso.
9.5 Misura delle provvigioni relative alle locazioni con prestazioni di tutti o di parte dei servizi di cui al seguente art. 10 riscontrate a favore degli agenti Immobiliari:

art. 10 Misura delle provvigioni nelle locazioni per mediazione con prestazioni di servizi.
Nelle locazioni annuali e pluriennali, la provvigione è corrisposta nella misura del 10% da parte del locatore e 10% da parte del conduttore sul canone di locazione, non scontato, del primo anno.
Nulla è dovuto all'agente immobiliare a nessun titolo dopo la scadenza dell'incarico stesso, in caso di mancata conclusione del contratto.

art. 11 Servizi dell'agente immobiliare nel caso di locazione.
Nell'incarico di locazione di immobili di norma sono compresi:
la valutazione del canone corrente;
la promozione della locazione;
la fornitura al cliente delle informazioni sulle trattative in corso;
la accompagnamento dei potenziali conduttori a visitare gli immobili;
l'assistenza alle parti nella trattativa sino alla conclusione del contratto definitivo.

 

 

IMPIANTI INDUSTRIALI E AZIENDE COMMERCIALI - COMPRAVENDITA - AFFITTO

art. 12 Mediazione semplice.
Nei contratti di compravendita d'azienda la provvigione corrisposta da ciascuna parte risulta la seguente:
per compravendita fino a 1 miliardo 3%;
per compravendita oltre 1 miliardo 2%
Nei contratti di affitto di aziende la provvigione, corrisposta a carico di ciascuna parte, risulta la seguente:
10% calcolata su una annualità del canone convenuto nei contratti.
Spetta inoltre all'agente immobiliare una percentuale del 2% sull'importo delle merci (scorte vive) solo quando tale importo sia dallo stesso determinato.

art. 13 Servizi dell'agente immobiliare.
Di solito vengono forniti dagli agenti immobiliari i seguenti servizi:
la valutazione dell'azienda;
la promozione della vendita o della affittanza;
la fornitura al cliente delle informazioni sulle trattative in corso;
l'accompagnamento dei potenziali acquirenti o affittuari a visitare le aziende;
l'assistenza alle parti nella trattativa sino alla conclusione del contratto definitivo con firme autenticate da un notaio.

art. 14 Misura della provvigione all'agente immobiliare nelle compravendite di aziende con prestazione di servizi.
La provvigione all'agente immobiliare che è tenuto a prestare i servizi di cui all'articolo precedente, in caso di compravendita di aziende è corrisposta nelle percentuali seguenti:
a) per compravendite fino a 300 milioni 5% da parte del venditore e 3% da parte dell'acquirente;
b) per compravendite oltre 300 milioni 3% da parte del venditore e 3% da parte dell'acquirente;
Nel caso in cui l'agente immobiliare ha contribuito alla stesura dell'inventario gli viene riconosciuta una ulteriore provvigione del 2% sull'importo delle merci inventariate.

art. 15 Misura della provvigione all'agente immobiliare negli affitti di aziende con prestazione di servizi.
La provvigione all'agente immobiliare, che è tenuto a prestare i servizi di cui sopra, in caso di affitto di aziende è corrisposto nella misura del 10% da parte del conduttore e 10% da parte dell'affittuario calcolata sul canone di affitto, non scontato, del primo anno.

art. 16 Moduli o formulari-incarichi.
Nel rapporto con il cliente l'agente immobiliare suole richiedere un incarico in forma scritta sia per la vendita che per l'affitto dell'azienda.

art. 17 Elementi dell'incarico di vendita ed affitto3.
Sono elementi usuali dell'incarico di vendita:
la specificazione dell'azienda;
l'esclusività e l'irrevocabilità dell'incarico per una durata di 4/6 mesi ed il suo rinnovo per una volta in mancanza di disdetta ;
il prezzo della vendita o dell'affitto e le modalità di pagamento;
la regolamentazione del recesso e la previsione di penalità in caso di inadempimento.

art. 18 Proposte.
Nel rapporto con il cliente l'agente immobiliare suole utilizzare moduli o formulari per le proposte sia di acquisto che di affitto di aziende.

art. 19 Elementi della proposta di acquisto ed affitto.
Sono elementi usuali della proposta di acquisto:
a) il termine della validità (normalmente da 7 a 15 giorni);
la individuazione dell'azienda;
il prezzo di acquisto o di affitto e le modalità di pagamento;
il termine per la stipulazione del contratto e della consegna;
la misura e la modalità di pagamento della provvigione;
la consegna in deposito fiduciario a mani dell'agente immobiliare di un titolo di credito intestato al venditore. Il titolo di credito viene trasmesso al venditore qualora la proposta di acquisto venga da questi accettata.
Nulla è dovuto agli agenti immobiliari, a nessun titolo, da colui che conferisce l'incarico dopo la scadenza del medesimo, in caso di mancata conclusione del contratto.
Nel caso di prospettata eccezionale difficoltà dell'incarico avuto riguardo all'applicazione, allo stato di conservazione di manutenzione e di occupazione, alla tipologia e ai servizi dell'immobile, le percentuali della provvigione a carico del venditore o del locatore, possono aumentare fino a ulteriori tre punti percentuali.

 

COMPRAVENDITA DI IMMOBILI URBANI

art. 20 Spese di allacciamento.
Le spese per la predisposizione del collegamento del fabbricato alle reti di elettrodotto, acquedotto, gasdotto e fognatura di fabbricati di nuova costruzione o ristrutturati, sono a carico del costruttore.

art. 21 Scelta del notaio.
La scelta del notaio spetta al compratore.
art. 22 Oggetto del contratto.
La vendita di immobili urbani comprende, la quota millesimale delle parti comuni e gli altri eventuali accessori.

LOCAZIONE DI IMMOBILI URBANI

art. 23 Deposito cauzionale.
In caso di tacita rinnovazione del contratto, la cauzione versata, in misura pari a tre mensilità del canone dovuto, può, su richiesta del locatore, essere aggiornata.

art. 24 Durata della locazione di un box.
La durata della locazione di un box non accessoria all'appartamento è di norma di un anno.
La locazione si intende rinnovata per un altro anno ove dall'una o dall'altra parte non sia stata data regolare disdetta tre mesi prima della scadenza.

art. 25 Pagamento del canone.
Il pagamento del canone viene effettuato a rate trimestrali anticipate con una tolleranza di 20 giorni.
Il pagamento delle spese condominiali a carico del venditore viene effettuato con acconti salvo conguaglio.

art. 26 Riparazioni.
Sono considerate riparazioni di piccola manutenzione, a carico del conduttore, quelle inerenti agli impianti idraulici, elettrici, sanitari, di riscaldamento, quando quest'ultimo è autonomo, di produzione dell'acqua calda, di autoclave, di condizionamento, di dolcificazione delle acque, quelle inoltre necessarie per il funzionamento delle tapparelle o persiane e in particolare nelle locazioni di negozi o box, delle serrande, e in genere tutte le riparazioni di manutenzione ordinaria, purchè dipendenti dal deterioramento prodotto dal normale uso e non quelle dipendenti da vetustà e da caso fortuito o da difetto di funzionalità, non dovuta da carenza di manutenzione ordinaria da parte del conduttore.
Se l'impianto di riscaldamento è centralizzato, sono a carico del conduttore le spese ordinarie di riparazione e di manutenzione dell'impianto, proporzionalmente alle quote millesimali di riscaldamento.

art. 27 Visita degli appartamenti: criteri in caso di cessazione della locazione e/o in caso di vendita.
Il conduttore consente la visita dell'appartamento da locarsi e/o da vendersi, per due ore alla settimana in giorni non festivi, con preavviso per ciascuna visita concordata, per un periodo continuativo non superiore a tre mesi.
In caso di assenza, il conduttore è tenuto a lasciare le chiavi a persona di sua fiducia, che deve trovarsi in luogo nelle ore concordate.

art. 28 Riscaldamento: durata e modalità.
Il riscaldamento, negli stabili dotati d'impianto centrale, è fornito dal locatore.
La somministrazione del riscaldamento deve assicurare, nei locali muniti di corpi riscaldanti, una temperatura, in relazione alla possibilità tecnica dell'impianto, da 18 ai 20 gradi C., a temperatura esterna non inferiore a 5 gradi sotto zero, per il periodo previsto dalle leggi vigenti.

art. 29 Onere di riscaldamento.
L'onere a carico di ciascun utente è ripartito in base alle quote millesimali di riscaldamento.

art. 30 Pagamento del riscaldamento.
L'onere del riscaldamento è corrisposto dai singoli obbligati, nel caso di locazione di immobili con proprietario unico, sulla base di un preventivo stabilito di anno in anno per il 40% prima dell'inizio della fornitura di riscaldamento, per il 30% a fine anno, per il 30% entro il 1° marzo, l'eventuale conguaglio è corrisposto a fine stagione.
Nel caso di locazione di immobili in condominio, il costo del riscaldamento è corrisposto dai singoli obbligati secondo le scadenze e le modalità previste nel bilancio preventivo approvato dall'Assemblea del condominio e degli utenti.

art. 31 Manutenzione degli ascensori.
Le spese ordinarie per la manutenzione e per il funzionamento degli ascensori sono a carico dei conduttori, ivi compresa la sostituzione le funi, proporzionalmente ai rispettivi millesimi, ed in mancanza, al piano e alla superficie dell'appartamento.

SERVIZI VARI

art. 32 Gestione patrimoniale.
Ai soggetti che svolgono la propria attività in forma organizzata e continuativa per la gestione dei patrimoni immobiliari competono, a carico dei soli locatori, gli emolumenti calcolati sulla base degli importi annui percepiti, sia per canoni che per spese accessorie, nella misura del 5%.

art. 33 Stime di beni immobili.
Gli agenti immobiliari sono soliti effettuare stime di beni immobili e per tali servizi, rilasciano relazioni scritte e chiedono compensi che variano dallo 0,035% all'1% del valore stimato.

MUTUI IPOTECARI

art. 34 Mediazione.
La provvigione all'impresa di mediazione e/o al mediatore per l'ottenimento di un mutuo ipotecario è dovuta dal solo mutuatario nella misura del 3% sull'importo erogato.

APPALTO PER LA FORNITURA DEL RISCALDAMENTO PER IMMOBILI

art. 35 Oggetto dell'appalto.
Oggetto del contratto è la fornitura di calore nei locali di un immobile o in parte di esso, comprese tutte le operazioni di conduzione dell'impianto in centrale termica, la fornitura del combustibile e l'assistenza del personale necessario per il funzionamento dell'impianto. (*)
Nel contratto è compresa l'ordinaria manutenzione e la pulizia della centrale termica, delle apparecchiature tecnologiche in essa contenute e delle canne fumarie, da effettuarsi quando è necessario, e in ogni caso, alla fine della stagione annuale.
Sono altresì a carico dall'appaltatore l'assicurazione R.C. e gli adempimenti prescritti dalle norme vigenti per la gestione dell'impianto.
(*) Si veda anche la Legge n. 46 del 5.3.1990 di istituzione dell'Albo Impiantisti, la legge n. 10 del 9.1.1991 "Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo di fonti rinnovabili di energia e il Regolamento di cui al DPR n. 412 del 26.8.1993 recante norme per la progettazione, l'installazione l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia.
Si fa presente che la legge 10/91 ha istituito la figura del terzo responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico.
Con riferimento al Regolamento si fa rilevare che l'art 1 lettera o) definisce il terzo responsabile come la persona fisica o giuridica che, essendo in possesso dei requisiti previsti dalle normative vigenti e comunque di idonea capacità tecnica, economica, organizzativa, e delegata dal proprietario ad assumere la responsabilità dell'esercizio, della manutenzione e dell'adozione delle misure necessarie al contenimento dei consumi energetici.

art. 36 Corrispettivo.
Il corrispettivo per il contratto di fornitura di calore può essere determinato a forfait o a grado/giorno. (I gradi/giorno sono la differenza fra i 20° C. ambiente contrattuali e la temperatura media giornaliera, rilevata dall'Osservatorio Ufficiale di Brera).

art. 37 Variazione del corrispettivo.
Le variazioni del prezzo del combustibile incidono sul corrispettivo dell'appalto nella misura del 90%; le variazioni del prezzo della manodopera incidono sul corrispettivo nella misura del 10%.

art. 38 Forma del contratto.
Il contratto di fornitura di calore si suole stipulare in forma scritta.

art. 39 Durata del contratto.
Il contratto di fornitura di calore, di solito, concerne una sola stagione.

art. 40 Obbligo del committente.
Il committente mette a disposizione dell'appaltatore gli impianti e i locali di deposito del
combustibile e deve consentire la visita ai locali riscaldati ai tecnici dell'impresa appaltatrice.

art. 41 Obblighi dell'appaltatore.
L'appaltatore deve assicurare, nei locali muniti di corpi riscaldanti, una temperatura, in relazione alla possibilità tecnica dell'impianto, che vada dai 18 ai 20 gradi centigradi temperatura esterna non inferiore a-5 gradi C. o secondo le misure vigenti, stabilite dal DPR n. 412 del 26.8.93.
La fornitura di calore è effettuata da un minimo di 151 giorni ad un massimo di 183 giorni per la durata di 14 ore al giorno. (I gradi/giorno preventivi dell'intera stagione invernale, in relazione alla somministrazione di calore, sono i seguenti: per giorni 151 - G° G. 2130; per giorni 183 - G° G. 2404).
Nel caso di appalto a forfait, a richiesta anche verbale del committente, la fornitura può essere anticipata o prolungata, secondo quanto stabilito dal decreto sopra citato, con pagamento della fornitura straordinaria in rapporto ed in proporzione alla durata e al prezzo stabiliti in contratto, con uno sconto non superiore al 50%.
In caso di sospensione del riscaldamento, dovuto a guasti o a deficienze dell'impianto, è ammessa una tolleranza di 24 ore senza bonifico.

art. 42 Modo di misurazione della temperatura.
Il controllo della temperatura va effettuato al centro dei locali chiusi, a m. 1.60 di altezza dal pavimento e con radiatori scoperti.

art. 43 Deposito del combustibile.
L'appaltatore rimane proprietario dei combustibili necessari alla fornitura, depositati nei serbatoi degli immobili dell'appaltante.

art. 44 Trasporto del combustibile.
Sono a carico dell'appaltatore le spese e i rischi del trasporto del combustibile.

art. 45 Modalità di pagamento.
Il committente versa un acconto del 20% alla stipulazione del contratto; il residuo viene, normalmente, versato in 4 rate mensili a partire dal 1° dicembre.

art. 46 Appalti e forniture in genere.
La provvigione all'agente immobiliare per appalti o forniture in genere è del 3% a carico dell'impresa appaltatrice, da calcolarsi sul valore della fornitura.

PLURALITA' DI AGENTI


art. 47 Rapporto provvigionale per contratti conclusi con la collaborazione di due Agenti Immobiliari.
Nei contratti conclusi per effetto di collaborazione tra Agenti, la provvigione spettante al "Collega Presentatore" è così risultata :
a fronte di una semplice presentazione scritta del cliente interessato a concludere un affare, detenuto da un collega, senza mai intervenire nell'operato di quest'ultimo, al Collega Presentatore è dovuto il solo 20% della provvigione pagata dal cliente presentato;
quando, oltre alla presentazione, il Collega Presentatore si presta ad aiutare il detentore dell'incarico nelle visite al bene in trattativa, gli è dovuto il solo 50% della provvigione versata dal cliente presentato;
nel caso in cui il collega Presentatore provveda a gestire direttamente il cliente, gli è dovuta l'intera provvigione versata dal cliente stesso.

USI TECNICI NELLA COMPRAVENDITA DEGLI APPARTAMENTI IN CONDOMINIO

art. 48 Unità di misura.
Nella compravendita degli appartamenti di nuova e vecchia costruzione, l'unità di misura adottata è il metro quadro.

art. 49 Calcolo della superficie commerciale di un appartamento con tutti i suoi accessori.
La superficie commerciale dell'appartamento è così calcolata:
la misurazione in mq. della superficie di un appartamento in condominio è effettuata seguendo il perimetro esterno (da spigolo a spigolo) dei muri perimetrali;
la misurazione tiene conto anche dei bow-windows chiusi, dei quali segue la sporgenza;
se il muro perimetrale è in comunione con un altro edificio, con un'altra unità immobiliare o con una parte degli enti comuni al fabbricato, viene calcolato solo al 50%.

art. 50 Calcolo della superficie commerciale dei balconi.
La superficie commerciale dei balconi è così calcolata:
la superficie in mq dei balconi sporgenti dal filo esterno del fabbricato è aggiunta a quella dell'appartamento di pertinenza nella misura del 50%;
la superficie dei balconi non sporgenti dal filo esterno del fabbricato (logge) è aggiunta a quella dell'appartamento di pertinenza nella misura di due terzi.

art. 51 Calcolo della superficie commerciale dei terrazzi.
La superficie commerciale dei terrazzi è così calcolata:
la superficie in mq. del terrazzo posto a livello della zona giorno e al servizio della stessa, è aggiunta a quella dell'appartamento di pertinenza nella misura del 25%, quando il risultato non superi la superficie stessa della zona asservita; del 20% in tutti gli altri casi;
la superficie in mq. del terrazzo posto a livello di altre zone dell'appartamento e al servizio esclusivo delle stesse, è aggiunta a quella dell'appartamento di pertinenza nella misura del 15%, quando il risultato non superi la superficie stessa della zona asservita, del 10% in tutti gli altri casi;
la superficie in mq. del terrazzo posto su livello diverso da quello dell'appartamento (lastrico solare di pertinenza a sottotetti, locali di servizio, mansarde) è aggiunta a quella dell'appartamento di pertinenza nella misura del 10%, quando il risultato non superi la superficie stessa della zona asservita, del 5% in tutti gli altri casi.

art. 52 Calcolo della superficie commerciale del vano cantina o del solaio.
La superficie commerciale del vano cantina o del solaio, è così calcolata:
la misura in mq. della superficie di una cantina o di un sottotetto (altezza media 1.70) è effettuata come quella dell'appartamento di pertinenza e aggiunta allo stesso nella misura del 20%, se tale accessorio non risulta finestrato e del 25%, se finestrato.

art. 53 Calcolo della superficie dei locali comuni al condominio.
La superficie dei locali comuni del condominio, come la portineria, la sala riunioni, la sala giochi o quant'altro catastalmente individuato come entità immobiliare comune a tutti i condomini, è così calcolata:
la misura in mq. di detti locali è aggiunta a quella dell'appartamento di pertinenza nella proporzionale quota millesimale di comproprietà sulle parti comuni.

USI TECNICI NELLA COMPRAVENDITA DI VILLETTE (ANCHE A SCHIERA) E DI VILLE

art. 54 Unità di misura.
Nella compravendita di villette o ville, l'unità di misura è il metro quadro.

art. 55 Calcolo della superficie commerciale delle villette o ville con tutti i loro accessori.
La superficie commerciale delle villette o ville è così calcolata:
la misurazione in mq. della superficie di una villetta/villa è effettuata seguendo il perimetro esterno (da spigolo a spigolo) dei muri perimetrali;
la misurazione tiene conto anche dei bow-windows chiusi, dei quali segue la sporgenza;
se il muro perimetrale è in comunione con un'altra villetta/villa, viene calcolato solo al 50%.

art. 56 Calcolo della superficie commerciale dei balconi.
La superficie commerciale dei balconi è così calcolata:
la superficie in mq. dei balconi sporgenti dal filo esterno del fabbricato è aggiunta a quella dell'appartamento di pertinenza nella misura del 50%;
la superficie in mq. dei balconi non sporgenti dal filo esterno del fabbricato (logge) è aggiunta a quella della villetta/villa di pertinenza nella misura di due terzi.

art. 57 Calcolo della superficie commerciale dei terrazzi.
La superficie commerciale dei terrazzi è così calcolata:
la superficie in mq. del terrazzo/veranda posto a livello della zona giorno e al servizio della stessa, è aggiunta a quella della villetta/villa di pertinenza nella misura del 30%, quando il risultato non superi la superficie stessa della zona asservita; del 25% in tutti gli altri casi.
la superficie in mq. del terrazzo/veranda posto a livello di altre zone della villetta/villa al servizio esclusivo delle stesse, è aggiunta a quella della villetta/villa di pertinenza nella misura del 18%, quando il risultato non superi la superficie stessa della zona asservita, del 13% in tutti gli altri casi;
la superficie in mq. del terrazzo posto su livello diverso da quello abitativo della villetta/villa è aggiunta a quella della stessa nella misura del 10%, quando il risultato non superi la superficie della zona asservita, del 5% in tutti gli altri casi.

art. 58 Calcolo della superficie commerciale del giardino.
La superficie commerciale del giardino o comunque di tutte le aree scoperte, è così calcolata: la superficie in mq. del giardino o comunque di tutte le parti esterne al fabbricato è aggiunta a quella della villetta/villa nella misura del 15%, quando il risultato non superi il totale della superficie commerciale della villetta/villa stessa, del 10% in tutti gli altri casi; resta comunque escluso che il risultato di tale operazione possa superare la superficie commerciale della villetta/villa stessa.

art. 59 Calcolo della superficie commerciale dei sottotetti praticabili o delle parti praticabili in piano interrato.
La superficie commerciale dei sottotetti praticabili o delle parti praticabili in piano interrato (taverne, lavanderie, locali hobby o similari), è così calcolata:
la misura in mq. della superficie dei locali di cui all'art. 58 è effettuata come quella di cui ai punti a), b) e c) dell'art. 56 e aggiunta alla superficie commerciale della villetta/villa nella misura del 50%.

art. 60 Calcolo della superficie commerciale dei box per auto al piano terra o interrato.
La superficie commerciale dei box per auto al piano terra o interrato, è così calcolata:
la misura in mq. della superficie dei suddetti box, è effettuata come quella di cui ai punti a), b) e c) dell'art. 56 e aggiunta a quella commerciale della villetta/villa nella misura del 50%.

art. 61 Calcolo della superficie commerciale del vano cantina o del solaio.
La superficie commerciale del vano cantina o del solaio è così calcolata:
la misura in mq. della superficie delle cantine o dei solai è effettuata come quella di cui ai punti a), b) e c) dell'art. 56 e aggiunta a quella commerciale della villetta/villa nella misura del 25%.

USI TECNICI NELLA COMPRAVENDITA DEI CAPANNONI

art. 62 Unità di misura.
Nella compravendita dei capannoni, le unità di misura adottate sono sia il metro quadro che il metro cubo.

art. 63 Calcolo della superficie commerciale del capannone con tutti i suoi accessori.
La superficie commerciale del capannone è così calcolata:
la misurazione in mq. della superficie di un capannone è effettuata seguendo il perimetro esterno (da spigolo a spigolo) dei muri perimetrali;
se il muro perimetrale è in comunione con un altro edificio, con un'altra unità immobiliare o con un ente comune, viene calcolato solo al50%;
la superficie in mq. dell'area scoperta di pertinenza, è aggiunta a quella del capannone nella misura del 10%.
per i soli capannoni commerciali, la superficie dell'area di parcheggio è aggiunta a quella del capannone nella misura del 10%;
la misurazione in mc. del volume intero del capannone è effettuata moltiplicando la superficie interna in mq. dello stesso per l'altezza misurata sino al filo della trave o del soffitto, se piano.

USI SUGLI IMMOBILI ED I FONDI RUSTICI
CONTRATTO DI COMPRAVENDITA

art. 1 Caparra.
Nei contratti di compravendita si suole corrispondere all'atto del compromesso il versamento, a titolo di caparra, di una somma non inferiore al 10% del corrispettivo convenuto.

art. 2 Scelta del notaio.
La facoltà di scelta del notaio rogante spetta al compratore.

art. 3 Misure di superficie.
I Terreni sono misurati normalmente ad ettari comparati a pertiche milanesi.

art. 4 Mediazione.
La provvigione, nelle compravendite di fondi rustici, è dovuta sul prezzo, qualunque sia il numero dei mediatori, in ragione del 3% da parte del compratore e del 3% da parte del venditore, come nei patti usi e costumi della camera di commercio di appartenenza del mediatore.
Nella permuta, qualora i fondi oggetto del contratto abbiano valore diverso, la provvigione, nelle percentuali suddette, è calcolata su quello del fondo di maggior valore.

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