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MUTUI 1° CASA: DETRAZIONE DEGLI INTERESSI PASSIVI.

Cosa fare, quali documenti presentare.

Come riportato sulle istruzioni del mod. 730/2006, la detrazione del 19% degli interessi passivi deve essere rapportata alla documentazione comprovante le spese sostenute di costruzione o ristrutturazione. La detrazione spetta solo relativamente agli interessi calcolati sull'importo del mutuo effettivamente utilizzato per il sostenimento delle spese relative alla costruzione dell'immobile. Pertanto, nel caso in cui l'ammontare del mutuo sia superiore alle menzionate spese documentate la detrazione non spetta sugli interessi che si riferiscono alla parte di mutuo eccedente l'ammontare delle stesse? Ecco quanto previsto per Legge.

Sulla base di quanto previsto dall'art. 3 del decreto 30 luglio 1999, n.311, per fruire della detrazione degli interessi pagati in dipendenza di mutui contratti per la costruzione o la ristrutturazione della casa da destinare ad abitazione principale, è necessario che il contribuente conservi ed esibisca o trasmetta, a richiesta degli uffici finanziari, la seguente documentazione:

quietanze di pagamento degli interessi passivi relativi al mutuo;

copia del contratto di mutuo dal quale risulti che lo stesso è stato stipulato per realizzare gli interventi di costruzione o di ristrutturazione;

copia della documentazione comprovante l'effettivo sostenimento delle spese di realizzazione degli interventi medesimi.

Le istruzioni precisano quindi che la detrazione spetta relativamente agli interessi calcolati sull'importo del mutuo effettivamente utilizzato per il sostenimento delle spese relative agli interventi per la cui realizzazione è stato stipulato il contratto di mutuo.

Pertanto, nel caso in cui l'ammontare del mutuo sia superiore alle menzionate spese documentate, la detrazione non spetta sugli interessi che si riferiscono alla parte di mutuo eccedente l'ammontare delle stesse.

L'ammontare delle spese effettivamente sostenuto è quello che risulta al termine dei lavori di costruzione o ristrutturazione dell'unità immobiliare.

A nostro avviso, quanto riportato più sopra si ritenga valido anche per i soli mutui per l'acquisto della prima casa.

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