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L'acquisto
delle pertinenze alla prima casa: norme complesse e talora ingiuste
Cosa
dicono le circolari delle Finanze. La detrazione del 36%
Il testo unico
delle imposte di registro chiarisce che le agevolazioni sono
concesse anche per l'acquisto delle pertinenze all'abitazione, purché
classificabili nelle categorie C/2, C/6 e C/7 (cioè depositi,
magazzini, laboratori, box, garage, autorimesse, posti auto).
L'acquisto con imposta di registro agevolata di una pertinenza può
essere fatto anche in seguito, con rogito separato (in espressa
eccezione alla regola generale). A certe condizioni, però.
La prima è che anche l'acquisto precedente dell'abitazione, a cui
è aggiunta in seguito la pertinenza, sia stato fatto con l'aliquota
agevolata. Perciò se per esempio un cittadino ha ereditato tempo fa
la casa dai genitori e vi abita, e vuole aggiungerci un box comprato
solo ora, deve pagare per intero le imposte.
Non è finita: se la pertinenza è acquistata con atto soggetto
all'Iva, l'acquisto deve essere fatto con lo stesso atto con cui si
compra la casa, e non con un atto separato. Queste due
interpretazioni letterali della legge, prive di senso e
probabilmente anti-costituzionali, sono però quelle adottate dalle
Finanze (Circolare 19/2001).
E' consentito pagare l'aliquota ridotta per una sola pertinenza per
categoria. Quindi si può acquistare un solo box, un solo magazzino
o un solo laboratorio. Pertanto se si comprano due box, o due
magazzini, uno solo ha l'acquisto agevolato. Viceversa niente vieta
di godere l'aliquota agevolata se sia acquista sia un box che un
magazzino, perché sono pertinenze di categoria diversa.
Attenzione, infine: l'articolo 24
del Testo Unico stabilisce anche che accessori e pertinenze di un
appartamento sono presunti dal Fisco come ceduti insieme
all'immobile "a meno che siano esclusi espressamente dalla
vendita o si provi, con atto che abbia acquistato data certa
mediante la registrazione, che appartengono ad un terzo o sono stati
ceduti all'acquirente da un terzo".
Acquisto dei box e 36%
Non va dimenticato che sulla ristrutturazione, ma anche
sull'acquisto di un box nuovo, purché pertinenza della prima casa,
il cittadino ha diritto di godere della detrazione del 36% in dieci
rate da operare nella dichiarazione dei redditi fino al 31 dicembre
2003. Probabilmente nel 2004 la detrazione salirà al 41% (la misura
è in discussione nella nuova Finanziaria).
Stavolta non opera però la regola che il box comprato debba essere
uno solo (se ne possono comprare anche due o tre, a dimostrazione
del fatto che la legge è piena di contraddizioni). Il 36% si
applica comunque anche per il box pertinenza di una seconda casa.
Ai sensi del 36% non è detraibile la spesa per l'acquisto del
garage nuovo, bensì le spese di realizzazione. Esse escludono le
spese generali, i costi per l'installazione del cantiere, il valore
dell'area e il profitto dell'impresa conseguito dalla vendita.
Comprendono invece quelle sostenute per la progettazione e
l'esecuzione dei lavori, per l'eventuale relazione di conformità
degli stessi alle leggi vigenti, per le prestazioni professionali
richieste dal tipo d'intervento, per l'Iva, l'imposta di bollo e i
diritti pagati per le concessioni, per le autorizzazioni, per le
denuncie di inizio lavori, per gli oneri di urbanizzazione. Occorre
quindi una dichiarazione dell'impresa che quantifichi le spese di
realizzazione, oltre al loro pagamento per bonifico bancario ed
infine l'invio della Comunicazione di inizio lavori al Centro
operativo di Pescara (via Rio Sparto, 21, 65100 Pescara), con i
necessari documenti allegati, entro il termine per la presentazione
della dichiarazione dei redditi relativa alla prima delle dieci rate
di detrazione.
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