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Il
prezzo da denunciare al rogito notarile
Ricorrere
al valore catastale resta un rischio, soprattutto in situazioni
particolari
Com'è noto, non
sono possibili rettifiche fiscali al prezzo denunciato nel rogito,
se esso è pari al valore catastale (detto anche valore fiscale).
Esso è pari, per le abitazioni, alla rendita catastale, rivalutata
del 5% e moltiplicata per 100. Il valore fiscale è in genere di
gran lunga inferiore a quello di mercato ed è così garantito un
succoso e automatico sconto sulle imposte da pagare. Se infatti
l'aliquota del 3% (Imposta di registro) o del 4% (Iva) si applicasse
sul prezzo reale, probabilmente si verserebbero da due a cinque
volte tributi in più.
Questa norma, contenuta nell'articolo
52 del Testo unico dell'imposta di registro, fa si che quasi
sempre nell'incarico all'agente immobiliare, nell'eventuale proposta
di acquisto e nel preliminare (compromesso) il prezzo denunciato sia
quello reale, mentre al rogito si ricorra al valore catastale.
Ciò ha indotto molti nella falsa convinzione che il valore
catastale fosse, automaticamente, quello da denunciare al rogito.
Non è così: anzi un altro articolo del Testo unico (il
51) prevede che sia denunciato nell'atto il "valore venale
in comune commercio", cioè il valore di compravendita e, se
esso è inaccertabile, il valore di mercato.
Si tratta di un evidente (e voluta) contraddizione nel testo di
legge, che lascia sul capo del contribuente una spada di Damocle. In
sostanza, gli si dice: "Sappi che devi denunciare il valore
reale. Se però denunci quello catastale non avrai accertamenti. Ma
se però dovessero esserci contestazioni, dovrai pagare le imposte
per intero, più il 30% di sovrattassa, più gli interessi".
Ma quando può capitare che il prezzo, o il valore di mercato reale,
salti fuori? Semplice, quando vi sono contestazioni e liti. Ecco
qualche esempio.
L'immobile che è stato venduto era stato ricevuto in donazione dai
genitori (o essi avevano donato i soldi per acquistarlo). Alla morte
dei genitori altri eredi legittimi (per esempio i fratelli del
proprietario) chiedono la "riduzione" della donazione,
perché essa intacca la quota di eredità a cui hanno diritto.
Ovviamente avranno tutto l'interesse a dimostrare che l'immobile
donato valeva tanto, molto di più di quel che è stato denunciato
al rogito e cercheranno delle prove di questo fatto (stime,
rendiconti bancari che dimostrano la donazione, eccetera). In tal
casi, il Fisco finisce per guadagnarci.
Altri casi di liti possibili riguardano separazioni o divorzi tra
coniugi, che avevano acquistato l'immobile in comunione, oppure il
mancato rispetto del diritto di prelazione tra eredi (se un immobile
viene ereditato in comunione e uno degli eredi vende la sua quota,
deve dare il diritto di prelazione agli altri).
Morale: è bene che l'agente immobiliare, se vuole consigliare bene
il suo cliente-acquirente, chieda, o faccia chiedere, al venditore
in seguito a quali fatti è divenuto proprietario dell'immobile.
Benché non gli si possa imputare responsabilità per dichiarazioni
di valore sottovalutate rese dall'acquirente, e benché possa temere
di perdere un affare, ne soffrirebbe la sua credibilità, con gravi
conseguenze, soprattutto se lavora in un ambito ristretto (paese o
quartiere).
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