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LE AGEVOLAZIONI PER LA 1° CASA

Novità e sentenze.

Agevolazioni fiscali per la prima casa: i dubbi risolti e quelli irrisolti

 

Guida alle sentenze della Cassazione e alle circolari del Fisco sulle principali contestazioni

La possibilità o meno di acquistare un immobile pagando le imposte agevolate sulla prima casa e i limiti che sono posti per cinque anni alla sua rivendita sono tutte informazioni preziose per chi si trova nella necessità di comprare l'immobile in cui intende vivere, al fine di risparmiare su quanto sborsato sull'acquisto (e i tributi ne fanno parte). Un agente immobiliare professionista è in genere in grado di fornire al proprio cliente le informazioni-base ma non è sempre aggiornato sugli ultimi sviluppi della giurisprudenza e della prassi ministeriale (circolari e risoluzioni dell'Agenzia delle Entrate) che trattano i casi più ambigui, ma non per questo poco comuni, in cui sorgono dubbi sulla possibilità di poter godere o meno dell'agevolazione. Vediamo di esaminarli uno per uno.


Registro, Iva e Ipotecarie catastali;
Il tipo di casa;
Chi può godere delle agevolazioni;
Il requisito della residenza;
Il requisito di non possesso;
Il requisito del primo godimento;
La rivendita entro un quinquennio;
Il riacquisto entro un anno;
Gli ampliamenti;
Case nuove.


Registro, Iva e Ipotecarie catastali
I requisiti per le agevolazioni prima casa sono contenuti nella tariffa allegata al Testo Unico dell'imposta di registro. Le norme sulle imposte ipotecarie e catastali e sul l'Iva (prevista in genere per l'acquisto di una nuova costruzione) si richiamano, per quel che riguarda i requisiti, a tale tariffa, senza dettare altre regole.

Il tipo di casa
L'abitazione non deve essere "di lusso", ai sensi del decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 2 agosto 1969. Capita raramente, perché di lusso sono giudicate abitazioni davvero di altissimo livello. I criteri del Dm sono comunque complessi, ed è quindi necessario consultarlo attentamente, se l'immobile è di prestigio.

 

Chi può godere delle agevolazioni
Non solo chi acquista in proprietà una prima casa, ma anche chi l'acquista in comproprietà, in comunione, in nuda proprietà, in usufrutto e in uso. Ciò significa, per esempio, che è possibile che i genitori e i figli acquistino lo stesso immobile, i primi in usufrutto e i secondi in nuda proprietà. Ciò garantiva, fino a qualche anno fa, "sconti" sulle future imposte di successione o donazione, che oggi però sono state cancellate tra parenti diretti. Lo stratagemma, del tutto legale, può continuare ad avere senso se l'acquisto coinvolge due persone senza rapporti di parentela ma legate da forti vincoli di affetto (coppie conviventi, persona sola che vuole beneficiare qualcuno che considera come un figlio) che così evitano di pagare imposte di registro alla successione, se il patrimonio è consistente. In tali casi, conviene farsi consigliare da un notaio.
Se due persone acquistano un immobile in comproprietà e una sola non ha i requisiti prima casa, la seconda potrà godere comunque delle agevolazioni, per la sua quota di comproprietà. Lo stesso non accade per i coniugi in comunione. Infatti il Testo Unico ritiene impedimento a godere dell'agevolazione il precedente acquisto agevolato effettuato da uno solo dei coniugi in regime di comunione legale (circolare Entrate n. 19/2001). Se questa discriminazione abbia senso, è tutto un altro paio di maniche.
L'acquisto della prima casa in nuda proprietà, a scopo di investimento, è invece una scelta da effettuare con cautela, perché si perde la possibilità di godere dei requisiti prima casa per un immobile in cui si vuole andare ad abitare da subito.
L'acquisto è possibile anche in favore del figlio minorenne, benché i genitori possiedano già un immobile (Cassazione, n. 10196/1999). E' sufficiente che il solo minore non abbia altre abitazioni nel territorio del Comune dov'é situato l'immobile oggetto della compravendita.

 

Il requisito della residenza
Il testo Unico afferma la necessità che: "l'immobile sia ubicato nel territorio del comune in cui l'acquirente ha o stabilisca entro diciotto mesi dall'acquisto la propria residenza o, se diverso, in quello in cui l'acquirente svolge la propria attività ovvero, se trasferito all'estero per ragioni di lavoro, in quello in cui ha sede o esercita l'attività il soggetto da cui dipende ovvero, nel caso in cui l'acquirente sia cittadino italiano emigrato all'estero, che l'immobile sia acquisito come prima casa sul territorio italiano. La dichiarazione di voler stabilire la residenza nel comune ove è ubicato l'immobile acquistato deve essere resa, a pena di decadenza, dall'acquirente nell'atto di acquisto".
La norma ha un'eccezione, di cui ci si dimentica spesso, anche perché non è citata nel Testo Unico, ma nell'articolo 66 della legge 342/2000: non è richiesta la condizione della residenza "al personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare, nonché da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile". Quindi militari, polizia e carabinieri, compreso il loro personale amministrativo, sono esentati.
I problemi di interpretazione di queste affermazioni sono due, il primo ancora irrisolto e il secondo, invece, chiarito.
Quello irrisolto riguarda il fatto che la legge parla di trasferimento di residenza nel comune dov'è situato l'immobile e non nell'immobile. In teoria, quindi, si potrebbe risiedere nel comune, ma in affitto o presso parenti, e acquistare una prima casa in cui non si va ad abitare. Infatti di "prima casa" si parla, e non di abitazione principale (basta non possederne un'altra). Questa interpretazione letterale della legge, assolutamente corretta, è talora, ma non sempre, messa in dubbio dalle Finanze. Si sottolinea, non a torto, che interpretare la norma così significa snaturarne il significato profondo, che è quello di facilitare chi ha davvero bisogno di un'abitazione. Inoltre, se così fosse, non si capirebbe perché mai è richiesto il requisito della residenza nel comune dove è situato l'immobile acquistato. Insomma, il contribuente che volesse rischiare, si accomodi: sappia che gli può capitare di andare in causa con il Fisco.
Il secondo dubbio viene dal fatto che il contribuente potrebbe dichiarare, in perfetta buona fede, nel rogito "di voler stabilire la residenza nel comune ove è ubicato l'immobile" entro 18 mesi, ma poi di non riuscirci. Per esempio, possono intervenire cause di forza maggiore che lo costringono a restare altrove, Oppure, cosa più comune, può aver acquistato un appartamento occupato da inquilino, che non riesce a liberare in tempo utile. Il problema è stato dibattuto a lungo nei tribunali, finché le Sezioni Unite della Cassazione hanno dato una risposta molto articolata (sentenza 1196/2000): l'ufficio del registro ha tre anni di tempo per contestare la decadenza dei benefici. Essi si calcolano a partire dalla data in cui l'ufficio del registro ha la possibilità di contestare al contribuente la perdita del trattamento agevolato. Tale data dipende a sua volta dal caso concreto. Se per esempio il contribuente si stabilisce altrove, i tre anni scattano dal momento del suo trasferimento. Se libera la casa da inquilini in locazione o la ristruttura, ma non ci va ad abitare quando potrebbe, trascorrono invece da questa altra data. Insomma, per contestare l'agevolazione, gli uffici finanziari debbono portare delle prove circostanziate. La sentenza è stata fatta propria dalle Finanze (circolare Entrate n. 69/2002).

 

Il requisito di non possesso
Come secondo requisito il Testo Unico pone che "nell'atto di acquisto l'acquirente dichiari di non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui è situato l'immobile da acquistare".
Qui la legge fa un probabile errore . L'acquirente non deve essere "titolare esclusivo". Quindi, in teoria, se possiede il 99% di un'altra casa nel comune, non essendo titolare esclusivo, potrebbe godere lo stesso dei vantaggi. L'interpretazione è del resto avvalorata dalla Circolare delle Entrate n. 19/2002, nella quale si afferma che: "dalla stessa disposizione si evince, inoltre, che non é da considerarsi ostativa alla fruizione dell'agevolazione la titolarità di quote su altra casa di abitazione nell'ambito del richiamato territorio comunale".
La Cassazione (sentenze, n. 5433/1998, 563/1998, 2396/1997 e 7100/1993). ha chiarito che resta possibile anche acquistare due immobili vicini e godere per entrambi degli "sconti", se alla fine di una ristrutturazione ne risulta un'unica unità immobiliare, purché essa non divenga "di lusso". Parrebbe, invece, impossibile ampliare un appartamento già acquistato, inglobandone successivamente un altro: una valutazione illogica, perché si dice di "si" a chi compra due immobili contemporaneamente, e di "no "a chi lo fa in tempi diversi. Tuttavia, in questo caso, ha finito per prevalere la mancanza di logica a favore di un'interpretazione letterale della legge.
E' possibile anche possedere nel comune un immobile classificato come ufficio (categoria A/10), anche se in effetti adibito ad abitazione. Anche qui ha finito per prevalere, negli uffici finanziari, la lettura rigida delle norme, a costo di scontrarsi con i principi di giustizia (Circolare delle Entrate n. 19/2002).

 

Il requisito del primo godimento
Terza condizione è che "nell'atto di acquisto l'acquirente dichiari di non essere titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge con le agevolazioni di cui al presente articolo" ovvero delle leggi agevolative precedenti, a partire dalla cosiddetta legge Formica, del 24 aprile 1982.
La disposizione è chiara, ma ha, come vedremo, un'importante eccezione.

 

La rivendita entro un quinquennio
Più avanti il testo unico aggiunge: "In caso di dichiarazione mendace, o di trasferimento per atto a titolo oneroso o gratuito degli immobili acquistati con i benefici di cui al presente articolo prima del decorso del termine di cinque anni dalla data del loro acquisto, sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria, nonché una sovrattassa pari al 30 per cento delle stesse imposte".
Anche qui, nessun dubbio, salvo la successiva eccezione.

 

Il riacquisto entro un anno
Il testo unico, infine aggiunge: "Le predette disposizioni non si applicano nel caso in cui il contribuente, entro un anno dall'alienazione dell'immobile acquistato con i benefici di cui al presente articolo, proceda all'acquisto di altro immobile da adibire a propria abitazione principale".
In buona sostanza, resta possibile godere dei benefici prima casa più volte o vendere la prima casa entro 5 anni dall'acquisto, purché entro un anno dalla vendita del precedente immobile se ne compri un altro, da utilizzare come abitazione principale.
A parte la confusione della legge (che parla di "prima casa" e poi di "abitazione principale", che sono due cose diverse) non c'è dubbio sul fatto che resta in sospeso un problema delicato. E cioè quello dell'acquirente che ha acquistato una nuova prima casa, e non sia materialmente riuscito a vendere in tempo quella vecchia. Così, non avendo diritto all'agevolazione, decade dai benefici (e paga sanzioni e interessi se non ricorre a un condono). Una norma esageratamente rigida.
Un altro problema è quello del contribuente che acquista entro un anno un appartamento destinato ad abitazione principale, ma che non riesce ad entrarci perché va ristrutturato integralmente o è occupato da un inquilino. Se ne occupa una Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate molto recente (6 ottobre 2003, n. 192) che decide in modo esattamente identico a quello per la mancata residenza nel comune entro tempo utile: il tempo utile è il termine triennale di decadenza del potere di accertamento delle Finanze.

 

Gli ampliamenti
Vi è un'altra norma sconosciuta ai più. Ai lavori di ampliamento della prima casa si applica l'aliquota Iva del 4% (anziché del 10 o del 20%), purché restino validi i requisiti prima casa, cioè il committente dei lavori di ampliamento non possieda un'altra abitazione nel medesimo comune, diversa da quella che va ad ampliare e che la nuova casa, ampliata, non sia divenuta "di lusso". Basta quindi dichiarare tutto ciò (meglio se per iscritto) alla ditta che esegue l'appalto. Perciò i locali di nuova realizzazione non possono costituire una nuova entità autonoma. Si può considerare ampliamento l'inglobamento del sottotetto, agevolato ormai da quasi tutte le regioni.

 

Case nuove
Soprattutto ai fini dell'Iva agevolata al 4% nel rogito di acquisto, la Cassazione ha più volte affermato che non è di ostacolo che l'immobile comprato sia ancora in via di costruzione (sentenze n. 5297/2001 e n. 9150/2000).

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