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La difesa della
privacy è considerato uno dei compiti essenziali di un ordinamento
civile. Esso, infatti, è testualmente previsto tra i diritti umani
sia dall'art. 12 della Dichiarazione Universale delle Nazioni Unite,
sia dall'art. 8 della Convenzione Europea sui diritti dell'uomo.
Da questo primo
riconoscimento rivolto soprattutto alla vita familiare e privata, il
diritto alla riservatezza si è andato sempre più affermando
andando ad abbracciare ogni e qualsiasi manifestazione della vita
privata.
La Comunità
Europea ha imposto con una Direttiva agli Stati membri, l'emanazione
di una legge che tutelasse tali diritti, soprattutto per poter
entrare a far parte del Trattato di Schengen,
In Italia, tale
Direttiva è stata recepita con l'emanazione della Legge 675 del 1996
chiamata anche Legge sulla Privacy.
La riservatezza
oggi è soprattutto minacciata dalle tecniche informatiche, ecco perché
la Legge 675/96 disciplina il trattamento dei dati dei dati
relativi a persone o enti quando esso non ha finalità personali (ad
es. archivio dei clienti di un medico o di un avvocato) e salvo che
sia effettuato da soggetti pubblici espressamente autorizzati
A fine giugno
è stato approvato il nuovo codice sulla Privacy. Il codice entrerà
in vigore quasi integralmente entro gennaio 2004, esso sostituisce
tutta la normativa precedente, in particolare la legge 675/96 ed il
D.P.R . 318/99, che se pur restando in vigore sino al 31.12.2003
vengono abrogate dal 1 gennaio 2004 e quindi sostituite dal Nuovo
Codice della Privacy.
E' bene
iniziare a parlare di questa normativa chiarendo alcune definizioni,
esaminandole così come le propone il codice.
Trattamento: si
intende “qualunque operazione o complesso di operazioni effettuati
anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la
raccolta, l'elaborazione., la modificazione, la
selezione,l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo,
l'interconnessione, il blocco, la comunicazione. La diffusione e la
cancellazione distruzione di dati, anche se non registrati in una
banca dati;
Dato personale:
si intende dato personale “qualunque informazione relativa a
persona fisica, persona giuridica, ente od associazione,
identificati o identificabili anche indirettamente, mediante
riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero
di identificazione personale.”
La normativa
divide i dati in tre categorie:
• Dati
Comuni
• Dati
sensibili
• Dati
giudiziari
Per la prima
categoria riteniamo non siano necessarie ulteriori spiegazioni.
Per dato
sensibile invece si intende qualunque dato personale idoneo a
rivelare:
•
L'origine razziale od etnica;
• Le
convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere;
• Le
opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od
organizzazioni a carattere filosofico religioso, politico o
sindacale;
• Lo
stato di salute e la vita sessuale.
La legge
identifica alcuni soggetti coinvolti nella gestione dei dati
personali, essi sono:
• Il
titolare ;
• Il
responsabile
• Gli
incaricati
•
L'interessato
• Il
titolare
“E' la
persona fisica o giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi
altro ente, associazione o organismo cui competono anche unitamente
ad altro titolare, le decisioni in ordine alle finalità, alle
modalità del trattamento dei dati personali e agli strumenti
utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza”
• Il
Responsabile
“ è la
persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e
qualsiasi altro ente, associazione o organismo preposti dal titolare
al trattamento dei dati personali”
•
Incaricati
Sono “le
persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal
titolare o dal responsabile”
•
L'interessato
“La persona
fisica, la persona giuridica, l'ente o l'associazione cui si
riferiscono i dati personali.
All'articolo 4
comma p abbiamo inoltre la definizione di cosa si intende ai fini
del codice per banca dati
La banca dati
è qualsiasi complesso organizzato di dati personali, ripartito in
una o più unità dislocate in uno o più siti.
Dopo quanto
sopra esposto risulta evidente che tutti i soggetti che svolgono
un'attività economica trattino dati e rientrino nell'ambito
applicativo della legge.
L'interessato,
che come abbiamo visto è il soggetto a cui si riferiscono i dati
personali, ha diritto di ottenere l'indicazione:
•
dell'origine dei dati personali;
• delle
finalità e modalità del trattamento
• della
logica applicata in caso di trattamento con l'ausilio di mezzi
elettronici
• degli
estremi identificativi del titolare e dei responsabili
• dei
soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali
possono essere comunicati.
Regole generali per il trattamento dei dati
La legge impone
che i dati siano trattati:
• In
modo lecito e secondo correttezza;
•
raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi;
•
esatti e, se necessario aggiornati;
•
pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le
quali sono stati raccolti o successivamente trattati.
•
Conservati in una forma che consenta l'identificazione
dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello
necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o
successivamente trattati.
I dati
personali trattati in violazione della disciplina vigente non
possono essere utilizzati.
Andiamo ora ed
esaminare gli adempimenti pratici a cui adempiere per essere in
regola con la legge.
•
Notificazione al Garante
•
Informativa all'interessato
•
Consenso
•
Misure minime di sicurezza
La
Notificazione al Garante (art.37)
Mentre la
normativa precedente prevedeva che la notificazione dovesse essere
sempre effettuata ad esclusione di alcuni specifici casi di
esenzione, il nuovo codice prevede che essa vada effettuata
esclusivamente se il trattamento riguarda:
• dati
genetici, biometrici o dati che indicano la posizione geografica di
persone od oggetti mediante una rete di comunicazione elettronica.
• Dati
idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, trattati ai
fini di procreazione assistita,
prestazione di
servizi sanitari per via telematica relativi a banche di dati o alla
fornitura di beni, indagini epidemiologiche di rilevazione di
malattie mentali, infettive e diffusive, sieropositività, trapianto
di organi e tessuti e monitoraggio della spesa sanitaria.
• Dati
idonei a rivelare la vita sessuale o la sfera psichica trattati da
associazioni, enti od organismi senza scopo di lucro, anche non
riconosciuti a carattere politico, filosofico , religioso o
sindacale ;
• dati
trattati con l'ausilio di strumenti elettronici volti a definire il
profilo o la personalità dell'interessato, o ad analizzare
abitudini o scelti di consumo, ovvero a monitorare l'utilizzo di
servizi di comunicazione elettronica con esclusione dei trattamenti
tecnicamente indispensabili per fornire i servizi medesimi agli
utenti;
• dati
sensibili registrati in banche dati ai fini di selezione del
personale per conto terzi, nonché dati sensibili utilizzati per
sondaggi di opinione, ricerche di mercato e ricerche campionarie;
• dati
registrati in apposite banche di dati gestite con strumenti
elettronici e relative al rischio sulla solvibilità economica, alla
situazione patrimoniale al corretto adempimento di obbligazioni, a
comportamenti illeciti o fraudolenti.
Come e quando
fare la notificazione
La notificazione va effettuata prima dell'inizio del
trattamento, una sola volta a prescindere dal numero delle
operazioni e della durata del trattamento da effettuare. E'
validamente effettuata solo se trasmessa
per via
telematica.
Informativa
all'interessato (art.13)
L'interessato o
la persona fisica presso la quale sono raccolti i dati personali
sono previamente informati, oralmente o per iscritto circa:
• Le
finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
• la
natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati;
• Le
conseguenze di un eventuale rifiuto a rispondere;
• i
soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali
possono essere comunicati o che possono essere comunicati o che
possono venire a conoscenza in qualità di responsabili o
incaricati, e l'ambito di diffusione dei dati medesimi.
• I
diritti di cui l'art.7
• gli
estremi identificativi del titolare e se designati, del
rappresentate nel territorio dello stato ai sensi dell'art.5 e del
responsabile. Quando è indicato un responsabile per il riscontro
dell'interessato in caso di esercizio dei diritti di cui all'art. 7,
è indicato tale responsabile.
Consenso
(art. 23)
• “Il
trattamento dei dati personali da parte di privati o enti pubblici
economici è ammesso solo con il consenso espresso dell'interessato.
• Il
consenso può riguardare l'intero trattamento ovvero una o più
operazioni dello stesso.
• Il
consenso è validamente prestato solo se espresso liberamente e
specificatamente in riferimento ad un trattamento chiaramente
individuato, se è documentato per iscritto , e se sono state rese
all'interessato le informazioni di cui all'art. 13
• Il
consenso è manifestato in forma scritta quando il trattamento
riguarda dati sensibili.
Il codice
prevede che ci siano dei casi nei quali il trattamento può essere
effettuato senza consenso. I casi sono i seguenti:
• E'
necessario per adempiere ad un obbligo previsto dalla legge, da un
regolamento o dalla
normativa
comunitaria;
• E'
necessario per eseguire obblighi derivanti da un contratto del quale
è parte l'interessato o per adempiere, prima della conclusione del
contratto, a specifiche richieste dell'interessato.
•
Riguarda dati provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o
documenti conoscibili da chiunque, fermi restando i limiti e le
modalità che le leggi, i regolamenti o la normativa comunitaria
stabiliscono per la conoscibilità e la pubblicità dei dati.
•
Riguarda dati relativi allo svolgimento di attività economiche,
trattati nel rispetto della vigente normativa in materia di segreto
aziendale.
Al comma h
viene inoltre consentito il trattamento senza il consenso
dell'interessato:
“con esclusione della comunicazione all'esterno e
della diffusione, è effettuato da associazioni, enti o organismi
senza scopo di lucro, anche non riconosciuti in riferimento a
soggetti che hanno con essi contatti regolari od aderenti, per il
perseguimento di scopi determinati e legittimi individuati dall'atto
costitutivo ,
dallo statuto o dal contratto collettivo, e con modalità di
utilizzo previste espressamente con determinazione resa nota agli
interessati all'atto dell'informativa ai sensi dell'art. 13;
Per quanto
riguarda il trattamento dei dati sensibili, ci limiteremo ad
esaminare i due commi che ci riguardano più da vicino.
Il comma 4
dell'art. 26 recita:
I dati
sensibili possono essere oggetto del trattamento anche senza
consenso, previa autorizzazione del Garante:
a) quando il
trattamento è effettuato da associazioni enti od organismi senza
scopo di lucro, anche non riconosciuti, a carattere politico,
filosofico, religioso o sindacale, ivi compresi partiti e movimenti
politici, per il perseguimento di scopi determinati e legittimi
individuati nell'atto
costitutivo,
dallo statuto o dal contratto collettivo, relativamente ai dati
personali degli aderenti o dei soggetti che in relazione a tali
finalità hanno contatti regolari con l'associazione, ente o
organismo, sempre che ii dati non siano comunicati all'esterno o
diffusi e l'ente o l'associazione od organismo determini idonee
garanzie relativamente ai trattamenti effettuati, prevedendo
espressamente le modalità di utilizzo dei dati con determinazione
resa nota agli interessati all'atto dell'informativa ai sensi
dell'articolo 13.
è inoltre
possibile trattare dati sensibili senza il consenso quando tale
trattamento:
“ è
necessario per adempiere a specifici obblighi o compiti previsti
dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria per la
gestione del rapporto di lavoro, anche in materia di igiene e
sicurezza del lavoro e della popolazione, e di previdenza ed
assistenza, nei limiti previsti dall'autorizzazione e ferme restando
le disposizioni del codice di deontologia e buona condotta di cui
all'art.111
Misure minime di sicurezza
Il codice
distingue le misure minime da adottare in base al fatto che i dati
siano trattati manualmente o con strumenti elettronici.
Trattamento
senza l'ausilio di strumenti elettronici (art.35)
•
aggiornamento periodico dell'individuazione dell'ambito del
trattamento consentito ai singoli incaricati o alle unità
organizzative;
•
previsione di procedure per un'idonea custodia di atti e documenti
affidati agli incaricati per lo svolgimento di relativi compiti;
•
previsione di procedure per la conservazione di determinati atti in
archivi ad accesso selezionato e disciplina delle modalità di
accesso finalizzata all'identificazione degli incaricati.
Le misure sopra
descritte debbono essere adottate nei modi previsti dal disciplinare
tecnico contenuto nell'allegato B.
Trattamento con
strumenti elettronici
E' consentito
solo se sono adottate nei modi previsti dal disciplinare tecnico
contenuto nell'allegato B le seguenti misure minime:
•
autenticazione informatica
•
adozione di procedure di gestione delle credenziali di
autenticazione
•
utilizzazione di un sistema di autorizzazione
•
aggiornamento periodico dell'individuazione nell'ambito del
trattamento consentito ai singoli incaricati e a addetti alla
gestione o alla manutenzione degli strumenti elettronici;
•
protezione degli strumenti elettronici e dei dati rispetto a
trattamenti illeciti di dati, ad accessi non consentiti e a determinati programmi informatici;
•
adozione di procedure per la custodia di copie di sicurezza, il
ripristino della disponibilità dei dati e dei sistemi;
•
tenuta di un aggiornato documento programmatico sulla sicurezza ;
•
adozione di tecniche di cifratura o di codici identificativi per
terminati trattamenti di dati idonei a rivelare lo stato di salute o
la vita sessuale effettuati da organismi sanitari.
RESPONSABILITA' E SANZIONI
LA RESPONSABILITÀ.
Nel T.U.
Privacy vige il principio della responsabilità oggettiva per il
trattamento dei dati personali.
In base a
questo principio, che è tipico di una responsabilità per l'esercizio di attività pericolose (cfr. art. 2050 c.c.), chi
cagiona un danno ad altri per il trattamento dei dati personali è
tenuto al risarcimento se non prova di aver adottato tutte le misure
tecniche ed organizzative idonee ad evitare il danno.
Il danneggiato
deve provare il danno ed il nesso di causalità, mentre al
danneggiante (responsabile/i e incaricato/i del trattamento) incombe
l'onere di provare di aver adottato tutte le misure idonee ad
evitare il
danno.
E risarcibile
anche il danno non patrimoniale.
Una specifica
norma è espressamente dedicata alla tutela dei minori.
TUTELA
DELL'INTERESSATO E REGIME SANZIONATORIO.
A tutela delle
proprie ragioni il T.U. Privacy riconosce all'interessato le seguenti
possibili soluzioni alternative:
•
reclamo circostanziato al Garante, per rappresentare una violazione
della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati
personali;
•
segnalazione al Garante, ove non sia possibile presentare reclamo,
per sollecitare un controllo di detta Autorità sulla disciplina
medesima;
•
ricorso all'Autorità giudiziaria ordinaria o al Garante per far
valere alcuno dei diritti a lui spettanti (cfr. art. 7 T.U.
Privacy).
Sul piano
sanzionatorio il T.U. Privacy contempla le seguenti principali
violazioni:
1) fattispecie
amministrative:
a)omessa o inidonea informativa all'interessato (
art. 161 T.U., sanzione: pagamento di una somma da € 3000 a €
18000 o, nel caso di trattamento di dati sensibili/giudiziari o di
trattamenti di maggiore rilevanza del pregiudizio per uno o più
interessati, da € 5000 a € 30000; somma che può essere
aumentata fino al triplo quando risulti inefficace in ragione delle
condizioni economiche del
contravventore);
b) cessione dei
dati in violazione delle previsioni del T.U. Privacy o di altre
disposizioni di tutela dei dati personali ( art. 162 T.U., sanzione:
pagamento di una somma da € 5000 a € 30000);
c) omessa o
incompleta notificazione ( art.163 T.U., sanzione: pagamento di una
somma da € 10000 a € 60000, oltre alla pubblicazione dell'ordinanza-ingiunzione per intero o per estratto in uno o più
giornali indicati nel provvedimento che applica la sanzione);
d) omessa
informazione o esibizione di documenti al Garante ( art. 164 T.U.,
sanzione: pagamento di una somma da € 4000 a € 24000).
2) fattispecie
penali:
a)trattamento
illecito dei dati ( art. 167 T.U., salvo che il fatto costituisca più
grave reato, se da esso deriva nocumento, la sanzione è della
reclusione da 6 a 18 mesi o, se il fatto consiste nella
comunicazione/diffusione, con la reclusione da 6 a 24 mesi; chiunque
al fine di trarre per se o per altri profitto o di recare ad altri
un danno procede al trattamento dei dati personali in violazione di
quanto disposto dagli artt. 17,20,21,22 commi 8 e 11 -,25,26,27 e 45
è punito, se dal fatto deriva nocumento, con la reclusione da 1 a 3
anni);
b) falsità
nelle dichiarazioni/notificazioni al Garante ( art. 168 T.U., salvo
che il fatto costituisca più grave reato, la sanzione è della
reclusione da 6 mesi a 3 anni);
c) omessa
adozione delle misure minime di sicurezza prescritte ( art. 169 T.U.,
sanzioni: arresto sino a 2 anni ovvero ammenda da € 10000 a €
50000);
d) inosservanza
dei provvedimenti del Garante ( art. 170 T.U., sanzione della
reclusione da 3 mesi a 2 anni).
Come pena accessoria è sempre prevista anche la
pubblicazione della sentenza di condanna.
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