Slitta
al 31 luglio il termine per presentare le domande di condono
edilizio.
Con
questo intervento il Governo intende permettere ai cittadini
di aderire al condono una volta che il quadro di incertezza
normativa sia stato chiarito.
Sul
nuovo condono edilizio gravano infatti pesanti dubbi di
legittimità costituzionale, legati alla ripartizione delle
competenze fra Stato e Regioni.
Resta
dunque l'attesa per il pronunciamento della Corte
costituzionale sui ricorsi presentati dalle Regioni. La
sentenza nel merito della Consulta è prevista per l'11
maggio.
In
attesa che si faccia chiarezza sulle sorti del
provvedimento, vediamo in sintesi, quali sono gli abusi
sanabili e come fare.
Il
nuovo condono edilizio consente di ottenere la sanatoria
sulle opere abusive costruite entro il 31 marzo 2003.
Gli
interventi edilizi abusivi suscettibili di sanatoria sono
sostanzialmente di sei tipologie:
- opere
realizzate in assenza o in difformità del titolo
abilitativo edilizio, non alle norme urbanistiche e alle
prescrizioni degli strumenti urbanistici
- opere
realizzate in assenza o in difformità del titolo
abilitativo edilizio, ma conformi alle norme
urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti
urbanistici, vigenti alla data del 2 ottobre 2003
- opere
di ristrutturazione edilizia realizzate in assenza o in
difformità dal titolo abilitativo edilizio
- opere
di restauro e risanamento conservativo, realizzate in
assenza o in difformità dal titolo abilitativo nei
centri storici
- opere
di restauro e risanamento conservativo, realizzate in
assenza o in difformità dal titolo abilitativo al di
fuori dei centri storici
- opere
di manutenzione straordinaria, realizzate in assenza o
in difformità dal titolo abilitativo edilizio e opere o
modalità di esecuzione non valutabili in termini di
superficie o di volume.
Con
la proroga al 31 luglio del termine per presentare la
domanda di condono slittano in avanti anche i termini di
pagamento: c'è tempo fino al 30 settembre ed al 30 novembre
2004 per pagare, rispettivamente, la seconda e la terza rata
dell'oblazione e degli oneri concessori.
La
proroga non incide sulla disciplina della procedura di
presentazione dell'istanza che è rimasta immutata.
La
domanda di sanatoria dovrà contenere l'attestazione del
versamento del 30% degli oneri concessori.
Una
volta presentata la richiesta di sanatoria al Comune, sarà
necessario attendere l'esito del procedimento
amministrativo, che deve chiudersi entro il termine di 24
mesi dalla presentazione della domanda. Se, entro questo
termine, non arriva alcuna risposta dall'Amministrazione
comunale, il condono può considerarsi accordato.