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L'AGEVOLAZIONE DEL 41%

PROROGATA SINO AL 31 DICEMBRE 2006 !

IN COSA CONSISTE L'AGEVOLAZIONE

Dal 1998 i contribuenti possono portare in detrazione dall'imposta lorda, fino a totale concorrenza della stessa, un ammontare pari al 36% (per il 1998 e il 1999 la percentuale era del 41% ed oggi nuovamente al 41%) delle spese sostenute per l'effettuazione degli interventi di recupero del patrimonio edilizio, in particolare degli immobili a destinazione residenziale e delle loro pertinenze. La fruizione del beneficio andava ripartita, a scelta del contribuente, in un periodo di 5 o di 10 anni. Oggi possono essere suddivise solo in 10 rate, restando comunque invariata la rateazione delle quote relative agli anni pregressi.

Per ottenere la detrazione è necessario: ·

- presentare di apposita domanda/comunicazione; ·

- rispettare le formalità e normative in tema di sicurezza ed igiene, urbanistica, edilizia ecc.; 

 - effettuare il pagamento delle spese esclusivamente tramite bonifico bancario; ·

- compilare l'apposita sezione della dichiarazione dei redditi.

CHI PUO' CHIEDERE LA DETRAZIONE

Possono chiedere l'agevolazione: ·

- proprietario o nudo proprietario; ·

- titolare di diritti reali di godimento (uso, usufrutto, abitazione o superficie); ·

- inquilino; ·

- comodatario; ·

- soci di cooperative a proprietà divisa (possessori) o indivisa (detentori); 

 - assegnatari di alloggi; ·

- soci di società semplice; ·

- familiare (coniuge, parente entro il terzo grado e affine entro il secondo grado) convivente del possessore o detentore, anche senza alcun titolo; ·

- promissario acquirente già immesso nel possesso dell'immobile (con compromesso regolarmente registrato presso Ufficio Registro).

QUALI SONO GLI INTERVENTI AGEVOLABILI

Possono godere della detrazione i seguenti interventi: ·

- manutenzione ordinaria (riparazioni o sostituzioni senza innovazione), solo se effettuati sulle parti comuni; ·

- manutenzione straordinaria (comprendono al loro interno anche i connessi lavori ordinari necessari al completamento dell'opera, e non soggette necessariamente ad autorizzazioni comunali); ·

- restauro e risanamento conservativo; ·

- ristrutturazione edilizia; 

 - realizzazione o acquisto dal costruttore di box o posti auto pertinenziali anche a proprietà comune; ·

- eliminazione delle barriere architettoniche; ·

- opere finalizzate alla cablatura degli edifici; ·

- opere finalizzate al contenimento dell'inquinamento acustico; 

 - opere finalizzate al risparmio energetico, specialmente se rivolte all'utilizzo di fonti rinnovabili di energia; 

 - opere finalizzate alla sicurezza statica e antisismica, comprendenti anche quelle necessarie alla redazione della documentazione comprovante tale sicurezza; ·

- opere che, sfruttando mezzi tecnologici, siano atte a favorire la mobilità interna ed esterna all'abitazione da parte di soggetti portatori di handicap; ·

- opere destinate alla prevenzione del rischio del compimento di atti illeciti di terzi; ·

- opere destinate alla prevenzione degli infortuni domestici.

NUOVI INTERVENTI DALL'ANNO 2003

Ai fini dell'adozione urgente di misure di tutela ambientale e di difesa del territorio e del suolo dai rischi del dissesto geologico, possono essere adottate misure di manutenzione e salvaguardia dei boschi, con applicazione della detrazione del 41%. In tale ipotesi è ancora possibile scegliere di suddividere la detrazione in 5 oppure 10 quote costanti (opzione impossibile per le spese sostenute nel 2003 sui fabbricati). Con successivo decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze verranno stabilite le modalità di attuazione della disposizione.

QUANTO SI PUO' DETRARRE

L'importo massimo delle spese ammesse a fruire del beneficio della detrazione è pari, OGGI, ad Euro 48.000, tenendo però presente che: ·

1 - dal 1998 al 2001 l'importo massimo annuo è di lire 150.000.000 per immobile e per soggetto richiedente; ·

2 - dal 2002 il tetto massimo di spesa di € 77.468,53 (Lire 150.000.000) deve essere verificato tenendo conto anche di quanto speso dal 1998 in poi, nel caso in cui gli interventi di recupero consistano in una mera prosecuzione di interventi già cominciati in precedenti periodi.

Sul concetto di "tenendo conto di quanto speso dal 1998 in poi", nell'ambito della mera prosecuzione di interventi già cominciati, è recentemente intervenuta l'Amministrazione Finanziaria precisando che la detrazione può essere determinata sull'importo che emerge dalla differenza tra Lire 150.000.000 e gli importi già spesi negli anni precedenti per lo stesso intervento, per cui, ad esempio, se si sono già spesi 140 milioni di lire nel 2001 per interventi che proseguono nel 2002, in quest'anno la detrazione spetta fino all'ammontare massimo di € 5.164,57 (Lire 10.000.000).

AGEVOLAZIONI PER LE IMPRESE CHE RISTRUTTURANO

A decorrere dal 2002 la detrazione si applica anche nel caso di: 

- interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia (lettere c e d della legge 05 agosto 1978 n.457) realizzati su interi fabbricati;

- esecuzione dei lavori entro il 31.12.2003; ·

- effettuazione dei lavori da parte di sole imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie; ·

- alienazione o assegnazione dei fabbricati entro il 30 giugno 2003. In tal caso la detrazione: ·

- spetta al successivo acquirente o assegnatario delle singole unità immobiliari; ·

- si calcola su una base che è forfetariamente stabilita nel 25% del prezzo dell'unità; ·

- spetta sempre nel rispetto massimo del tetto dei 48.000 Euro annui. L'Agenzia delle Entrate ha inoltre precisato: ·

- che il 25% su cui determinare l'agevolazione si calcola sull'intero prezzo di vendita (o di assegnazione) dell'immobile, a nulla rilevando che i costi per il recupero siano stati sostenuti anche prima del 1° gennaio 2002, purché comunque gli interventi siano stati realizzati (e i costi sostenuti) a decorrere dal 1° gennaio 1998 (data di entrata in vigore della legge che ha istituito la detrazione del 41/36%); ·

- che la trasmissione della dichiarazione necessaria al fine di fruire dell'agevolazione deve avvenire entro il termine di presentazione di UNICO relativo all'anno nel quale si gode della detrazione.

MODELLO DI COMUNICAZIONE DAL 2002

Dal 2002 l'Agenzia delle Entrate ha accentrato tutta la gestione al centro operativo di Pescara; pertanto tutte le nuove comunicazioni andranno spedite al seguente indirizzo: Centro Operativo di Pescara

Via Rio Sparto n.21

65100 PESCARA

E' importante ricordare che: ·

- la spedizione del modello deve essere fatta prima dell'inizio dei lavori; ·

- la spedizione ad ufficio incompetente non preclude il godimento della detrazione; provvederanno gli uffici dell'amministrazione ad inoltrare la comunicazione al destinatario competente; 

- è indispensabile individuare con precisione gli immobili oggetto dell'agevolazione all'interno della domanda, perché per ogni immobile si gode di un plafond di lire 150.000.000 e, specialmente dal 2002, eseguire lavori su un immobile separatamente accatastato (anche si di fatto unito o confinante) comporta la possibilità di non ricadere nella limitazione del conteggio del plafond anche sulle opere pagate nei precedenti anni.

PREMESSA

I contribuenti hanno la possibilità di detrarre dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef) il 36% delle spese sostenute per la ristrutturazione di case di abitazione e parti comuni di edifici residenziali situati nel territorio dello Stato. Il beneficio spetta fino a un tetto massimo di spesa di 48.000 € per anno d'imposta e per ogni immobile sul quale vengono eseguiti gli interventi di recupero edilizio, da suddividere in 10 anni.

A chi spettano...

- il titolare di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie); - chi occupa l'immobile a titolo di locazione o comodato;

- i soci di cooperative divise e indivise;

- i soci delle società semplici;

- gli imprenditori individuali, limitatamente agli immobili che non rientrano fra quelli strumentali o merce. 

 Quali lavori...

- I lavori per i quali spetta lo sconto fiscale sono innanzitutto quelli elencati dall'art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457 e cioè: interventi di:

Manutenzione Ordinaria, Manutenzione Straordinaria, Restauro e Risanamento Conservativo, Ristrutturazione edilizia.

ADEMPIMENTI PER FRUIRE DELLA DETRAZIONE DEL 41% 

Comunicazione di inizio lavori

Comunicazione alla ASL 

Dichiarazione di esecuzione dei lavori sottoscritta da un professionista iscritto negli albi degli ingegneri, architetti e geometri o da tecnico abilitato all'esecuzione dei lavori.

 ATTENZIONE SI DECADE DAI BENEFICI!

Nelle ipotesi che seguono non viene riconosciuta la detrazione e l'importo eventualmente fruito viene recuperato: 

· occorre esibire tutta la documentazione originale ed una copia di ogni documento · la comunicazione non viene trasmessa preventivamente al Centro di Servizio;

 · la comunicazione non contiene i dati catastali relativi all'immobile oggetto dei lavori (o quelli relativi alla domanda di accatastamento); 

· non vengono allegate le abilitazioni amministrative richieste dalla legislazione edilizia vigente; 

· in assenza dei dati catastali, non viene allegata la fotocopia della domanda di accatastamento;

 · non vengono allegate le fotocopie dei versamenti dell'Ici relativa agli anni a decorrere dal 1997, se dovuta;

 · non è allegata la copia della delibera assembleare e della tabella millesimale per gli interventi eseguiti su parti comuni di edifici residenziali;

 · non è allegata, quando richiesta, la dichiarazione di consenso del possessore all'esecuzione dei lavori;

 · per i lavori di ammontare superiore a 100 milioni di lire non viene allegata la prevista dichiarazione di esecuzione degli stessi, sottoscritta come indicato in precedenza;

 · non è stata effettuata la comunicazione preventiva all'A.s.l. competente, quando obbligatoria; 

· non vengono esibite le fatture o ricevute relative alle spese, non è esibita la ricevuta del bonifico bancario oppure questa è intestata a persona diversa da quella che richiede la detrazione; 

· il pagamento non è stato eseguito tramite bonifico bancario;

 · le opere edilizie eseguite sono difformi da quelle comunicate al Centro di Servizio e non rispettano le norme urbanistiche ed edilizie comunali; 

· vengono violate le norme relative alla sicurezza nei luoghi di lavoro nonché quelle relative agli obblighi contributivi.

GLI INTERESSI PASSIVI SUI MUTUI

Per i mutui stipulati per gli interventi relativi alla sicurezza statica, la legge finanziaria 2000 ha introdotto la detrazione dall'Irpef per gli interessi passivi e gli oneri accessori pagati in dipendenza dei mutui contratti nell'anno 2000 per effettuare gli interventi necessari al rilascio della documentazione obbligatoria idonea a comprovare la sicurezza statica degli edifici

LE SPESE CHE HANNO DIRITTO ALLO SCONTO FISCALE

. le spese per la progettazione e le altre prestazioni professionali connesse; 

· le spese per prestazioni professionali comunque richieste dal tipo di intervento;

 · le spese per la messa in regola degli edifici ai sensi della legge 46/90 (impianti elettrici) e     (per gli impianti a metano);

 · le spese per l'acquisto dei materiali;il compenso corrisposto per la relazione di              conformità dei lavori alle leggi vigenti;

 · le spese per l'effettuazione di perizie e sopralluoghi; 

· l'imposta sul valore aggiunto, l'imposta di bollo e i diritti pagati per le concessioni, le autorizzazioni e le denunzie di inizio lavori;

 · gli oneri di urbanizzazione.

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