La facoltà di sopraelevare concessa dall’art. 1127 del
Cod. civ., comma 1, al proprietario dell’ultimo piano
dell’edificio condominiale, ove l’ultimo piano
appartenga pro diviso a più proprietari, spetta a
ciascuno di essi nei limiti della propria porzione di
piano con utilizzazione dello spazio aereo sovrastante a
ciascuna porzione e nel rispetto dei limiti di cui
all’art. 1127 Cod. civ., commi 2 e 3. È questo il
principio di diritto stabilito dalla Corte di Cassazione,
II sezione civile, nella sentenza n. 4258 depositata il 24
febbraio 2006.
Nella decisione in esame la Suprema Corte ha inoltre
ribadito che la transazione avente ad oggetto i beni
comuni è un negozio di carattere dispositivo, e pertanto
per essere validamente conclusa dall’amministratore
necessita non dell’autorizzazione della maggioranza
dell’assemblea ma del consenso di tutti i condomini.