TESTO
UNICO DELLE DISPOSIZIONI CONCERNENTI L’IMPOSTA DI REGISTRO
Qui di seguito potrete trovare gli
articoli del T.U. interessanti per la compravendita immobiliare.
Art. 24.
Presunzione di trasferimento delle accessioni e delle pertinenze.
1.
Nei trasferimenti immobiliari le accessioni, i frutti pendenti e le
pertinenze si presumono trasferiti all'acquirente dell'immobile, a
meno che siano esclusi espressamente dalla vendita o si provi, con
atto che abbia acquistato data certa mediante la registrazione, che
appartengono ad un terzo o sono stati ceduti all'acquirente da un
terzo.
2.
Quando, entro tre anni, le pertinenze vengano comunque a risultare
di proprietà dell'acquirente dell'immobile al cui servizio erano
destinate, si applica l'imposta con l'aliquota relativa al
trasferimento dell'immobile, diminuita dell'ammontare della imposta
eventualmente pagata per il trasferimento delle pertinenze stesse
separatamente intervenuto fra le stesse parti.
Art. 51. Valore dei beni e dei diritti.
Testo: in vigore dal 01/01/1998 con effetto dal 01/01/1999
modificato da: DLG del 15/12/1997 n. 446 art. 57
1. Ai fini dei precedenti articoli si assume come valore dei beni o
dei diritti, salvo il disposto dei commi successivi, quello
dichiarato dalle parti nell'atto e, in mancanza o se superiore, il
corrispettivo pattuito per l'intera durata del contratto.
2.
Per gli atti che hanno per oggetto beni immobili o diritti reali
immobiliari e per quelli che hanno per oggetto aziende o diritti
reali su di esse, si intende per valore il valore venale in comune
commercio.
3. Per gli atti che hanno per oggetto beni immobili o diritti reali
immobiliari l'ufficio del registro, ai fini dell'eventuale
rettifica, controlla il valore di cui al comma 1 avendo riguardo ai
trasferimenti a qualsiasi titolo e alle divisioni e perizie
giudiziarie, anteriori di non oltre tre anni alla data dell'atto o a
quella in cui se ne produce l'effetto traslativo o costitutivo, che
abbiano avuto per oggetto gli stessi immobili o altri di analoghe
caratteristiche e condizioni, ovvero al reddito netto di cui gli
immobili sono suscettibili, capitalizzato al tasso mediamente
applicato alla detta data e nella stessa località per gli
investimenti immobiliari, nonché ad ogni altro elemento di
valutazione, anche sulla base di indicazioni eventualmente fornite
dai comuni.
4. Per gli atti che hanno per oggetto aziende o diritti reali su di
esse il valore di cui al comma 1 è controllato dall'ufficio con
riferimento al valore complessivo dei beni che compongono l'azienda,
compreso l'avviamento ed esclusi i beni indicati nell'art. 7 della
parte prima della tariffa e art. 11-bis della tabella, al netto
delle passività risultanti dalle scritture contabili obbligatorie o
da atti aventi data certa a norma del codice civile, tranne quelle
che l'alienante si sia espressamente impegnato ad estinguere e
quelle relative ai beni di cui al citato art. 7 della parte prima
della tariffa e art. 11-bis della tabella. L'ufficio può tenere
conto anche degli accertamenti compiuti ai fini di altre imposte e
può procedere ad accessi, ispezioni e verifiche secondo le
disposizioni relative all'imposta sul valore aggiunto.
Art. 52. Rettifica del valore degli immobili
e delle aziende
Testo:
in vigore dal 20/03/2001 modificato da: DLG del 26/01/2001 n. 32
art. 4
1. L'ufficio, se ritiene che i beni o i diritti di cui ai commi 3 e
4 dell'articolo 51 hanno un valore venale superiore al valore
dichiarato o al corrispettivo pattuito, prevede con lo stesso atto
alla rettifica e alla liquidazione della maggiore imposta, con gli
interessi e le sanzioni.
2. L'avviso di rettifica e di liquidazione della maggiore imposta
deve contenere l'indicazione del valore attribuito a ciascuno dei
beni o diritti in esso descritti, degli elementi di cui all'articolo
51 in base ai quali è stato determinato, l'indicazione delle
aliquote applicate e del calcolo della maggiore imposta, nonché
dell'imposta dovuta in caso di presentazione del ricorso.
2-bis. La motivazione dell'atto deve indicare i presupposti di
fatto e le ragioni giuridiche che lo hanno determinato. Se la
motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto nè
ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che
lo richiama salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto
essenziale. L'accertamento è nullo se non sono osservate le
disposizioni di cui al presente comma.
3. L'avviso è notificato nei modi stabiliti per le notificazioni
in materia di imposte sui redditi dagli ufficiali giudiziari, da
messi speciali autorizzati dagli uffici del registro o da messi
comunali o di conciliazione.
4.
Non sono sottoposti a rettifica il valore o il corrispettivo degli
immobili, iscritti in catasto con attribuzione di rendita,
dichiarato in misura non inferiore, per i terreni, a settantacinque
volte il reddito dominicale risultante in catasto e, per i
fabbricati, a cento volte il reddito risultante in catasto,
aggiornati con i coefficienti stabiliti per le imposte sul reddito,
nè i valori o corrispettivi della nuda proprietà e dei diritti
reali di godimento sugli immobili stessi dichiarati in misura non
inferiore a quella determinata su tale base a norma degli articoli
47 e 48. Ai fini della disposizione del presente comma le modifiche
dei coefficienti stabiliti per le imposte sui redditi hanno effetto
per gli atti pubblici formati, per le scritture private autenticate
e gli atti giudiziari pubblicati o emanati dal decimo quinto giorno
successivo a quello di pubblicazione dei decreti previsti dagli
articoli 87 e 88 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 597, nonché per le scritture private non
autenticate presentate per la registrazione da tale data. La
disposizione del presente comma non si applica per i terreni per i
quali gli strumenti urbanistici prevedono la destinazione
edificatoria.
5.
I moltiplicatori di settantacinque e cento volte possono essere
modificati, in caso di sensibili divergenze dai valori di mercato,
con decreto del Ministro delle finanze pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale. Le modifiche hanno effetto per gli atti pubblici formati,
per le scritture private autenticate e gli atti giudiziari
pubblicati o emanati dal decimo quinto giorno successivo a quello di
pubblicazione del decreto nonché per le scritture private non
autenticate presentate per la registrazione da tale data.
TARIFFA Art. 1 II-bis)
1. Ai fini dell'applicazione dell'aliquota del 3 per cento agli
atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di case di
abitazione non di lusso e agli atti traslativi o consuntivi della
nuda proprietà, dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione relativi
alle stesse, devono ricorrere le seguenti condizioni:
a) che l'immobile sia ubicato nel territorio del comune in cui
l'acquirente ha o stabilisca entro diciotto mesi dall'acquisto la
propria residenza o, se diverso, in quello in cui l'acquirente
svolge la propria attività ovvero, se trasferito all'estero per
ragioni di lavoro, in quello in cui ha sede o esercita l'attività
il soggetto da cui dipende ovvero, nel caso in cui l'acquirente sia
cittadino italiano emigrato all'estero, che l'immobile sia acquisito
come prima casa sul territorio italiano. La dichiarazione di voler
stabilire la residenza nel comune ove è ubicato l'immobile
acquistato deve essere resa, a pena di decadenza, dall'acquirente
nell'atto di acquisto; *
b) che nell'atto di acquisto l'acquirente dichiari di non essere
titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di
proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione
nel territorio del comune in cui è situato l'immobile da
acquistare;
c) che nell'atto di acquisto l'acquirente dichiari di non essere
titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale su
tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà, usufrutto,
uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione
acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge con le agevolazioni
di cui al presente articolo ovvero di cui all'articolo 1 della legge
22 aprile 1982, n. 168, all'articolo 2 del decreto-legge 7 febbraio
1985, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile
1985, n. 118, all'articolo 3, comma 2, della legge 31 dicembre 1991,
n. 415, all'articolo 5, commi 2 e 3, dei decreti-legge 21 gennaio
1992, n. 14, 20 marzo 1992, n. 237, e 20 maggio 1992, n. 293,
all'articolo 2, commi 2 e 3, del decreto-legge 24 luglio 1992, n.
348, all'articolo 1, commi 2 e 3, del decreto-legge 24 settembre
1992, n. 388, all'articolo 1, commi 2 e 3, del decreto-legge 24
novembre 1992, n. 455, all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 23
gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
marzo 1993, n. 75 e all'articolo 16 del decreto-legge 22 maggio
1993, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio
1993, n. 243.
2. In caso di cessioni soggette ad imposta sul valore aggiunto le
dichiarazioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1, comunque
riferite al momento in cui si realizza l'effetto traslativo possono
essere effettuate, oltre che nell'atto di acquisto, anche in sede di
contratto preliminare.
3. Le agevolazioni di cui al comma 1, sussistendo le condizioni di
cui alle lettere a), b) e c) del medesimo comma 1, spettano per
l'acquisto, anche se con atto separato, delle pertinenze
dell'immobile di cui alla lettera a). Sono ricomprese tra le
pertinenze, limitatamente ad una per ciascuna categoria, le unità
immobiliari classificate o classificabili nelle categorie catastali
C/2, C/6 e C/7, che siano destinate a servizio della casa di
abitazione oggetto dell'acquisto agevolato.
4. In caso di dichiarazione mendace, o di trasferimento per atto a
titolo oneroso o gratuito degli immobili acquistati con i benefici
di cui al presente articolo prima del decorso del termine di cinque
anni dalla data del loro acquisto, sono dovute le imposte di
registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria, nonché una
sovrattassa pari al 30 per cento delle stesse imposte. Se si tratta
di cessioni soggette all'imposta sul valore aggiunto, l'ufficio del
registro presso cui sono stati registrati i relativi atti deve
recuperare nei confronti degli acquirenti una penalità pari alla
differenza fra l'imposta calcolata in base all'aliquota applicabile
in assenza di agevolazioni e quella risultante dall'applicazione
dell'aliquota agevolata aumentata del 30 per cento. Sono dovuti gli
interessi di mora di cui al comma 4 dell'articolo 55 del presente
testo unico. Le predette disposizioni non si applicano nel caso in
cui il contribuente, entro un anno dall'alienazione dell'immobile
acquistato con i benefici di cui al presente articolo, proceda
all'acquisto di altro immobile da adibire a propria abitazione
principale.
Omissis
*
AVVERTENZA: l’articolo 66 della legge 342/2000 ha così stabilito,
nel comma 1:
1.
Ai fini della determinazione dell’aliquota relativa all’imposta
di registro ed all’imposta sul valore aggiunto da applicare ai
trasferimenti di unità abitative non di lusso, secondo i criteri di
cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969,
acquistate dal personale in servizio permanente appartenente alle
Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare, nonché
da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile
non è richiesta la condizione della residenza nel comune ove sorge
l’unità abitativa, prevista dalla nota II-bis dell’articolo 1
della tariffa, parte I, annessa al testo unico approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive
modificazioni.
Copyright ©
2001-2010 Case di Ponente ®
Condizioni d'uso | Copyright
| Privacy
|