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LE TASSE DI COMPRAVENDITA 

Le tasse per chi compra e per chi vende.

Acquisto Immobile ad uso abitazione

Valore da indicare in atto : rendita catastale moltiplicata per 115,50 (oppure rendita catastale moltiplicata per 100 più 15,50%). In tal caso l’Ufficio del Registro non procede ad “accertamento maggior valore”.

Nella compravendita di un immobile ad uso abitazione l'acquirente ha l'onere di pagare all'atto notarile le spese di registrazione, di voltura e di trascrizione.

NB:( Le imposte proporzionali devono essere arrotondate all’unità di euro)

1. Se si acquista da un privato le imposte sono le seguenti:

  • 7% imposta di Registro;
  • 1% imposta Catastale;
  • 2% imposta Ipotecaria;

2. Se si acquista dal costruttore l'IVA sostituisce l'imposta di registro e quindi le imposte sono:

  • 10% di IVA abitazioni non di lusso
  • 20% di IVA abitazioni di lusso, ville ecc. ;
  • Euro 129,11 imposta di Registro in misura fissa;
  • E 129,11 imposta Catastale in misura fissa;
  • E 129,11 imposta Ipotecaria in misura fissa;

3. Se si acquista da un privato usufruendo dei benefici per la prima casa le imposte sono:

  • 3% imposta di Registro;
  • E 129,11 imposta Catastale in misura fissa;
  • E 129,11 imposta Ipotecaria in misura fissa;

4. Se si acquista dal costruttore usufruendo dei benefici per la prima casa le imposte sono:

  • 4% di IVA ;
  • Euro 129,11 imposta di Registro in misura fissa;
  • Euro 129,11 imposta Catastale in misura fissa;
  • Euro 129,11 imposta Ipotecaria in misura fissa.

 

 

Acquisto Immobile ad uso abitazione con l’agevolazione PRIMA CASA

I requisiti per ottenere le agevolazioni per acquisto di prima casa

  1. deve trattarsi di abitazione non di lusso;
  2. chi acquista non deve essere titolare di diritto di proprietà, usufrutto, uso e abitazione in uso esclusivo o in comproprietà con il coniuge, di altra abitazione sul comune dove si intende acquistare;
  3. chi acquista non deve essere titolare del diritto di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà, in uso esclusivo o in comproprietà con terzi, di altra abitazione sul territorio nazionale acquistata usufruendo di agevolazione fiscale per l’acquisto di prima casa;
  4. chi acquista deve avere o trasferire entro 18 mesi dall’acquisto la residenza nel comune ove è ubicato l’immobile.

Le agevolazioni previste, sussistendo le succitate condizioni, spettano per l’acquisto anche se con atto separato, delle pertinenze dell’abitazione; sono considerate pertinenze, limitatamente ad una per ciascuna categoria, gli immobili classificati o classificabili nelle categorie catastali: C/2, C/6 e C/7 (es.: locali ad uso autorimessa, magazzino, ecc.).

L’agevolazione per l’acquisto di prima abitazione viene a decadere se si trasferirà la titolarità dell’immobile prima del termine di cinque anni dall’acquisto, salvo che non si proceda all’acquisto di un’altra abitazione principale entro un anno dall’alienazione del primo.

Le tasse ed imposte

1- Nel caso l’acquisto non sia soggetto ad IVA (es.: il venditore sia un privato o un ente non esercitante impresa, arti o professioni) l’acquisto è soggetto alle imposte: ipotecaria e catastale in misura fissa rispettivamente di Euro 129,11 + Euro 129,11 + l’Imposta di registro al 3% sul prezzo d’acquisto che viene dichiarato in atto.

2-Nel caso l’acquisto sia soggetto ad IVA (es.: il venditore sia l’impresa costruttrice) l’acquisto è soggetto alle seguenti imposte: ipotecaria, catastale e di registro in misura fissa rispettivamente di Euro 129,11 + Euro 129,11 + Euro 129,11 + IVA al 4% sul prezzo d’acquisto che viene dichiarato in atto.

Se una compravendita è soggetta ad IVA o all’imposta di registro in misura percentuale, dipende quindi dal soggetto venditore.

Il credito d’imposta per il riacquisto dell’abitazione con agevolazione

Acquistando un abitazione, usufruendo dell’agevolazione prima casa, entro un anno dalla vendita di un’altra abitazione per la quale erano state ottenute le agevolazioni vigenti all’epoca dell’acquisto, il fisco accorda un credito d’imposta pari alla spesa sostenuta a titolo di imposta di registro e/o di IVA al momento dell’acquisto dell’abitazione venduta. Tale credito non da in ogni caso luogo a rimborsi né totali né parziali, ma potrà essere portato in diminuzione dell’imposta di registro o dell’IVA dovuta al riacquisto, oppure portato in diminuzione dell’irpef dovuta per la relativa dichiarazione da presentare successivamente alla data del riacquisto.

 

 

Acquisto Immobile ad uso diverso da abitazione

·         Per le categorie A/10 e gruppo D reddito catastale moltiplicato per 50 più 15,50% .

·         Per le categorie C/1   e gruppo E reddito catastale moltiplicato per 34 più 15,50% .

In tal caso l’Ufficio del Registro non procede ad “accertamento maggior valore”.

1. Se si acquista da un privato o un ente non esercitante impresa, arti o professioni le imposte sono le seguenti:

  • 7% imposta di Registro;
  • 1% imposta Catastale;
  • 2% imposta Ipotecaria;

2. Se si acquista dal costruttore l'IVA sostituisce l'imposta di registro e quindi le imposte sono:

  • 10% di IVA abitazioni non di lusso;
  • 20% di IVA abitazioni di lusso, ville ecc.;
  • Euro 129,11 imposta di Registro in misura fissa;
  • Euro 129,11 imposta Catastale in misura fissa;
  • Euro 129,11 imposta Ipotecaria in misura fissa;

 

 

Acquisto di terreni (Legge 604/54, 649/96)

Terreni non agricoli

Valore da indicare in atto è pari al valore imponibile stabilito dall’ufficio del registro.

  • 8% per la registrazione con un minimo di Euro 129,11;
  • 2% per l’imposta Catastale con un minimo di Euro 129,11;
  • 1% per l’imposta Ipotecaria con un minimo di Euro 129,11;

Terreni agricoli

Valore da indicare in atto : reddito catastale moltiplicato per 75. In tal caso l’Ufficio del Registro non procede ad “accertamento maggior valore”

1. Se chi acquista è una persona fisica o giuridica non addette all'agricoltura le imposte sono le seguenti:

  • 15% per l’imposta di Registro con un minimo di Euro 129,11;
  • 2% per l’imposta Catastale con un minimo di Euro 129,11;
  • 1% per l’imposta Ipotecaria con un minimo di Euro 129,11;

2. Se chi acquista è un imprenditore agricolo a titolo principale (2/3 reddito e 2/3 lavoro da attività agricola) o una cooperativa agricola (Soci traggono 50% reddito e dedicano 50% tempo ad agricoltura)

  • 8% per l’imposta di Registro con un minimo di Euro 129,11;
  • 2% per l’imposta Catastale con un minimo di Euro 129,11;
  • 1% per l’imposta Ipotecaria con un minimo di Euro 129,11;

 

 

 

Acquisto di Terreni Agricoli con le agevolazioni della formazione o arrotondamento della piccola proprietà contadina.

I requisiti per ottenere le agevolazioni tributarie per "formazione o arrotondamento della piccola proprietà contadina":

Agevolazioni si applicano ad atti di compravendita, permuta (Solo per arrotondamenti aziende esistenti), enfiteusi, affitto, acquisto separato ma consensuale di usufrutto e nuda proprietà, acquisto case rurali non situate sul fondo, ma adibite ad abitazione acquirente e famiglia.

Agevolazioni si applicano solo se:

1. acquirente dedica abitualmente propria attività manuale a lavorazione terra;

2. fondo acquistato idoneo e comunque forza lavorativa nucleo familiare non inferiore ad 1/3 di quella necessaria a normale coltivazione azienda;

3. acquirente non abbia venduto nei 2 anni precedenti altri fondi o terreni di superficie complessiva superiore a 1 ha:

Al momento della registrazione atto, interessato deve produrre:

a - moduli che forniscono i coltivatori diretti:

  • stato di famiglia o autocertificazione;
  • certificati catastali del preposseduto e di quegli immobili che si acquistano;
  • dichiarazioni IMPS

b - certificato definitivo (art.3 legge 6.08.1954 n.604) o attestato provvisorio rilasciato dal Servizio Decentrato attestante i requisiti di cui sopra

Se entro 3 anni non viene prodotto attestato definitivo, si applicano normali imposte ed Ufficio Registro recupera somme.

Se interessato, alla stipula dell'atto paga imposta intera, ha 3 anni di tempo per presentare certificato definitivo ad Ufficio Registro e chiedere rimborso.

Chiunque usufruisce agevolazioni della Legge 604/54 non può vendere il fondo o cessare di coltivarlo direttamente, vendere la casa rurale o cambiare la destinazione d'uso per 5 anni.

Sanzioni:

Chiunque usufruisce di agevolazioni non dovute: recupero della differenza di imposta da parte dell'Ufficio di Registro entro 20 anni da registrazione atto + interessi di mora.

Le tasse ed imposte

  • Euro 129,11 fisse per l’imposta di Registro;
  • Euro 129,11 fisse per l’imposta Catastale;
  • 1% per l’imposta Ipotecaria con un minimo di Euro 129,11;

 

 

 

Imposte per chi vende

Dal 1° gennaio 2002 il venditore non ha più l'onere di pagare all'atto notarile l’imposta comunale sull’incremento di valore degli immobili (INVIM).

Rimane inalterata la tassazione per le plusvalenze per le vendite infra-quinquennali.

Molto spesso si ignora la plusvalenza nel caso di vendita di un immobile entro i cinque anni dal suo acquisto. Tale rivendita viene ritenuta, senza possibilità di prova contraria, una speculazione immobiliare. E cioè: se il valore dichiarato nella vendita è superiore a quello dichiarato all’atto di acquisto, esso crea un incremento che costituisce un reddito e come tale deve essere inserito nella dichiarazione dei redditi. Pertanto il venditore dell’immobile acquistato da meno di cinque anni dovrà aggiungere ai suoi redditi di lavoro, di fabbricati e di altro tipo anche il reddito dell’operazione immobiliare.

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