Acquisto
Immobile ad uso abitazione
Valore da
indicare in atto : rendita catastale moltiplicata per 115,50 (oppure rendita catastale moltiplicata per 100 più 15,50%).
In tal caso l’Ufficio del Registro non procede ad “accertamento
maggior valore”.
Nella
compravendita di un immobile ad uso abitazione l'acquirente ha
l'onere di pagare all'atto notarile le spese di registrazione, di
voltura e di trascrizione.
NB:(
Le imposte proporzionali devono essere arrotondate all’unità di
euro)
1.
Se si acquista da un privato le imposte sono le seguenti:
- 7% imposta di Registro;
- 1% imposta Catastale;
- 2% imposta Ipotecaria;
2.
Se si acquista dal costruttore l'IVA sostituisce l'imposta di
registro e quindi le imposte sono:
- 10% di IVA abitazioni non di lusso
- 20% di IVA abitazioni di lusso, ville ecc. ;
- Euro 129,11 imposta di Registro in misura fissa;
- E 129,11 imposta Catastale in misura fissa;
- E 129,11 imposta Ipotecaria in misura fissa;
3.
Se si acquista da un privato usufruendo dei benefici per la prima
casa le imposte sono:
- 3% imposta di Registro;
- E 129,11 imposta Catastale in misura fissa;
- E 129,11 imposta Ipotecaria in misura fissa;
4.
Se si acquista dal costruttore usufruendo dei benefici per la prima
casa le imposte sono:
- 4% di IVA ;
- Euro 129,11 imposta di Registro in misura fissa;
- Euro 129,11 imposta Catastale in misura fissa;
- Euro 129,11 imposta Ipotecaria in misura fissa.
Acquisto Immobile ad uso abitazione con
l’agevolazione PRIMA CASA
I
requisiti per ottenere le agevolazioni per acquisto di prima casa
- deve trattarsi di abitazione non di lusso;
- chi acquista non deve essere titolare di diritto
di proprietà, usufrutto, uso e abitazione in uso esclusivo o in
comproprietà con il coniuge, di altra abitazione sul comune
dove si intende acquistare;
- chi acquista non deve essere titolare del diritto
di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà, in
uso esclusivo o in comproprietà con terzi, di altra abitazione
sul territorio nazionale acquistata usufruendo di agevolazione
fiscale per l’acquisto di prima casa;
- chi acquista deve avere o trasferire entro 18
mesi dall’acquisto la residenza nel comune ove è ubicato
l’immobile.
Le agevolazioni
previste, sussistendo le succitate condizioni, spettano per
l’acquisto anche se con atto separato, delle pertinenze
dell’abitazione; sono considerate pertinenze, limitatamente ad una
per ciascuna categoria, gli immobili classificati o classificabili
nelle categorie catastali: C/2, C/6 e C/7 (es.: locali ad uso
autorimessa, magazzino, ecc.).
L’agevolazione
per l’acquisto di prima abitazione viene a decadere se si
trasferirà la titolarità dell’immobile prima del termine di
cinque anni dall’acquisto, salvo che non si proceda all’acquisto
di un’altra abitazione principale entro un anno dall’alienazione
del primo.
Le
tasse ed imposte
1- Nel caso
l’acquisto non sia soggetto ad IVA (es.: il venditore sia un
privato o un ente non esercitante impresa, arti o professioni)
l’acquisto è soggetto alle imposte: ipotecaria e catastale in
misura fissa rispettivamente di Euro 129,11 + Euro 129,11 +
l’Imposta di registro al 3% sul prezzo d’acquisto che viene
dichiarato in atto.
2-Nel caso
l’acquisto sia soggetto ad IVA (es.: il venditore sia l’impresa
costruttrice) l’acquisto è soggetto alle seguenti imposte:
ipotecaria, catastale e di registro in misura fissa rispettivamente
di Euro 129,11 + Euro 129,11 + Euro 129,11 + IVA al 4% sul prezzo
d’acquisto che viene dichiarato in atto.
Se
una compravendita è soggetta ad IVA o all’imposta di registro in
misura percentuale, dipende quindi dal soggetto venditore.
Il
credito d’imposta per il riacquisto dell’abitazione con
agevolazione
Acquistando un
abitazione, usufruendo dell’agevolazione prima casa, entro un anno
dalla vendita di un’altra abitazione per la quale erano state
ottenute le agevolazioni vigenti all’epoca dell’acquisto, il
fisco accorda un credito d’imposta pari alla spesa sostenuta a
titolo di imposta di registro e/o di IVA al momento dell’acquisto
dell’abitazione venduta. Tale credito non da in ogni caso luogo a
rimborsi né totali né parziali, ma potrà essere portato in
diminuzione dell’imposta di registro o dell’IVA dovuta al
riacquisto, oppure portato in diminuzione dell’irpef dovuta per la
relativa dichiarazione da presentare successivamente alla data del
riacquisto.
Acquisto Immobile ad uso diverso da
abitazione
·
Per
le categorie A/10 e gruppo D reddito catastale moltiplicato per 50
più 15,50% .
·
Per
le categorie C/1 e
gruppo E reddito catastale moltiplicato per 34 più 15,50% .
In
tal caso l’Ufficio del Registro non procede ad “accertamento
maggior valore”.
1.
Se si acquista da un privato o un ente non esercitante impresa, arti
o professioni le imposte sono le seguenti:
- 7% imposta di Registro;
- 1% imposta Catastale;
- 2% imposta Ipotecaria;
2.
Se si acquista dal costruttore l'IVA sostituisce l'imposta di
registro e quindi le imposte sono:
- 10% di IVA abitazioni non di lusso;
- 20% di IVA abitazioni di lusso, ville ecc.;
- Euro 129,11 imposta di Registro in misura fissa;
- Euro 129,11 imposta Catastale in misura fissa;
- Euro 129,11 imposta Ipotecaria in misura fissa;
Acquisto di terreni (Legge 604/54, 649/96)
Terreni
non agricoli
Valore da
indicare in atto è pari al valore imponibile stabilito
dall’ufficio del registro.
- 8% per la registrazione con un minimo di Euro
129,11;
- 2% per l’imposta Catastale con un minimo di
Euro 129,11;
- 1% per l’imposta Ipotecaria con un minimo di
Euro 129,11;
Terreni
agricoli
Valore
da indicare in atto : reddito catastale moltiplicato per 75. In tal
caso l’Ufficio del Registro non procede ad “accertamento maggior
valore”
1.
Se chi acquista è una persona fisica o giuridica non addette
all'agricoltura le imposte sono le seguenti:
- 15% per l’imposta di Registro con un minimo di
Euro 129,11;
- 2% per l’imposta Catastale con un minimo di
Euro 129,11;
- 1% per l’imposta Ipotecaria con un minimo di
Euro 129,11;
2. Se
chi acquista è un imprenditore agricolo a titolo principale (2/3
reddito e 2/3 lavoro da attività agricola) o una cooperativa
agricola (Soci traggono 50% reddito e dedicano 50% tempo ad
agricoltura)
- 8% per l’imposta di Registro con un minimo di
Euro 129,11;
- 2% per l’imposta Catastale con un minimo di
Euro 129,11;
- 1% per l’imposta Ipotecaria con un minimo di
Euro 129,11;
Acquisto di Terreni Agricoli con le
agevolazioni della formazione o arrotondamento della piccola
proprietà contadina.
I
requisiti per ottenere le agevolazioni tributarie per
"formazione o arrotondamento della piccola proprietà
contadina":
Agevolazioni si
applicano ad atti di compravendita, permuta (Solo per arrotondamenti
aziende esistenti), enfiteusi, affitto, acquisto separato ma
consensuale di usufrutto e nuda proprietà, acquisto case rurali non
situate sul fondo, ma adibite ad abitazione acquirente e famiglia.
Agevolazioni si
applicano solo se:
1.
acquirente dedica abitualmente propria attività manuale a
lavorazione terra;
2.
fondo acquistato idoneo e comunque forza lavorativa nucleo familiare
non inferiore ad 1/3 di quella necessaria a normale coltivazione
azienda;
3.
acquirente non abbia venduto nei 2 anni precedenti altri fondi o
terreni di superficie complessiva superiore a 1 ha:
Al momento della
registrazione atto, interessato deve produrre:
a - moduli che
forniscono i coltivatori diretti:
- stato di famiglia o autocertificazione;
- certificati catastali del preposseduto e di
quegli immobili che si acquistano;
- dichiarazioni IMPS
b - certificato
definitivo (art.3 legge 6.08.1954 n.604) o attestato provvisorio
rilasciato dal Servizio Decentrato attestante i requisiti di cui
sopra
Se entro 3 anni
non viene prodotto attestato definitivo, si applicano normali
imposte ed Ufficio Registro recupera somme.
Se interessato,
alla stipula dell'atto paga imposta intera, ha 3 anni di tempo per
presentare certificato definitivo ad Ufficio Registro e chiedere
rimborso.
Chiunque
usufruisce agevolazioni della Legge 604/54 non può vendere il fondo
o cessare di coltivarlo direttamente, vendere la casa rurale o
cambiare la destinazione d'uso per 5 anni.
Sanzioni:
Chiunque
usufruisce di agevolazioni non dovute: recupero della differenza di
imposta da parte dell'Ufficio di Registro entro 20 anni da
registrazione atto + interessi di mora.
Le tasse ed
imposte
- Euro 129,11 fisse per l’imposta di Registro;
- Euro 129,11 fisse per l’imposta Catastale;
- 1% per l’imposta Ipotecaria con un minimo di
Euro 129,11;
Imposte per chi vende
Dal 1° gennaio
2002 il venditore non ha più l'onere di pagare all'atto notarile
l’imposta comunale sull’incremento di valore degli immobili (INVIM).
Rimane
inalterata la tassazione per le plusvalenze per le vendite
infra-quinquennali.
Molto spesso si
ignora la plusvalenza nel caso di vendita di un immobile entro i
cinque anni dal suo acquisto. Tale rivendita viene ritenuta, senza
possibilità di prova contraria, una speculazione immobiliare. E cioè:
se il valore dichiarato nella vendita è superiore a quello
dichiarato all’atto di acquisto, esso crea un incremento che
costituisce un reddito e come tale deve essere inserito nella
dichiarazione dei redditi. Pertanto il venditore dell’immobile
acquistato da meno di cinque anni dovrà aggiungere ai suoi redditi
di lavoro, di fabbricati e di altro tipo anche il reddito
dell’operazione immobiliare.
Copyright ©
2001-2010 Case di Ponente ®
Condizioni d'uso | Copyright
| Privacy
|