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Nella
compravendita di immobili occorre porre particolare attenzione al
c.d. atto di provenienza, ovvero all'atto mediante il quale
l'alienante è venuto in possesso dell'immobile. Qualora, infatti,
il venditore abbia ricevuto il bene per donazione, ed il donante sia
ancora in vita, l'acquirente potrà essere esposto, dopo la morte
del donante, al rischio di dover restituire l'immobile o
l'equivalente in denaro, agli eredi legittimari del donante,
risultanti vittoriosi nell'esperimento dell'azione di riduzione
della donazione. Il codice civile ha predisposto un rigoroso
meccanismo di tutela in favore degli eredi c.d. legittimari, ovvero
coloro ai quali la legge riserva una quota di eredità.
Qualora tramite una donazione si leda una quota a loro riservata, i
legittimari possono agire con l'azione di riduzione, diretta a
privare di effetti l'atto donativo e, qualora il bene sia stato
successivamente alienato dal donatario, possono agire con l'azione
di restituzione nei confronti del successivo acquirente del bene.
Prima del D.L. 14 marzo 2005 n. 35 convertito in Legge 14 maggio
2005 n. 80, l'art. 563 c.c. attribuiva ai legittimari, previa
escussione dei beni del donatario, e previo vittorioso esperimento
dell'azione di riduzione, il diritto di chiedere ai successivi
acquirenti la restituzione dell'immobile, senza limiti temporali.
L'acquirente pertanto si vedeva esposto a notevoli rischi: non
avrebbe potuto né può tuttora chiedere ai legittimari la rinuncia
preventiva all'esperimento dell'azione di restituzione, per il
divieto di patti successori di cui all'art. 458 c.c., che stabilisce
la nullità della rinuncia ai diritti che possano spettare su una
successione non ancora aperta.
L'unico éscamotage che si utilizzava era quello di risolvere la
donazione, facendo tornare l'immobile nel patrimonio del donante e
facendo figurare direttamente quest'ultimo quale alienante
dell'immobile. Ma anche tale rimedio poteva risultare pericoloso
poiché i legittimari potevano intentare un'azione di simulazione,
atta a dimostrare la fittizietà dell'operazione, diretta a
pregiudicare i loro diritti sul patrimonio del donante.
Il legislatore è intervenuto nel 2005 introducendo due importanti
novità: la prima, la fissazione di un termine di prescrizione
dell'azione di restituzione, esperibile dai legittimari (vittoriosi
nell'azione di riduzione) nei confronti dell'avente causa del
donatario, termine di venti anni decorrenti dalla donazione; la
seconda, la possibilità per il coniuge e per i parenti in linea
retta di notificare al donante un atto di opposizione alla
donazione, atto da trascrivere.
La notifica di tale atto produce l'effetto di sospendere il termine
ventennale per la proposizione dell'azione di restituzione.
Poiché il diritto di notificare l'atto di opposizione alla
donazione è rinunciabile, un modo per tutelare i diritti
dell'acquirente di immobile proveniente da donazione, sarebbe quello
di far rilasciare da tutti i legittimari del donante una
dichiarazione di rinuncia ad opporsi alla donazione.
In tal modo, il rischio dell'acquirente sarebbe quanto meno ridotto
nel tempo, atteso che, in mancanza di opposizione alla donazione,
l'azione di restituzione ha prescrizione ventennale decorrente dalla
donazione.
L'operazione potrebbe non risultare così semplice, poiché la
compravendita si svolge tra il donatario e l'acquirente e si dovrà
risalire ai legittimari del donante, i quali dovranno accettare di
rinunciare ad opporsi alla donazione con un atto formale.
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