Il termine per la
denunzia dei vizi della cosa venduta, decorre dal
ricevimento del bene soltanto per i vizi
apparenti, mentre per i vizi non rilevabili
attraverso un rapido e sommario esame della cosa,
il termine decorre dal momento della loro
scoperta, la quale ricorre allorché il compratore
abbia acquisito la certezza oggettiva della
esistenza del vizio.
Cassazione, 3/8/00
n. 10188
L'azione di
risoluzione del contratto di compravendita per i
vizi che rendano la cosa venduta inidonea all'uso
si fonda sul disposto degli art. 1490, 1492 e 1495
c.c., e soggiace ai termini di decadenza e di
prescrizione di cui all'art. 1495 stesso codice,
termini che riguardano tutte le azioni spettanti
al compratore per vizi o mancanza di qualità
della cosa venduta, ma non per consegna di aliud
pro alio, ipotesi più grave di inadempimento -
che si realizza quando la cosa consegnata sia
completamente diversa da quella contrattata,
appartenendo ad un genere del tutto diverso, o sia
assolutamente priva delle capacità funzionali
necessarie a soddisfare i bisogni dell'acquirente
- assoggettata alla disciplina dell'azione di
risoluzione per inadempimento ex art. 1453 c.c.,
e, quindi svincolata dall'osservanza dei predetti
termini.
Cassazione, 23/5/00
n. 6735
Il termine di
decadenza per la denuncia dei vizi della cosa
venduta ai sensi dell'art. 1495 c.c. decorre solo
dal momento dell'acquisita oggettiva conoscenza
dei vizi e nel caso che a tal fine si proceda ad
accertamento tecnico preventivo dal momento della
comunicazione della cancelleria del relativo
esito.
Cassazione, 8/5/98
n. 4657
Il termine di
decadenza per la denuncia dei vizi della cosa
venduta decorre dal momento dell'acquisita
certezza dell'esistenza di essi ed è posto
nell'interesse del compratore, sì che questi può
anche rilevare la mancanza di qualità promesse
all'atto del ritiro della cosa, pur se a tale
momento ha soltanto il sospetto
dell'inutilizzabilità concreta. Mentre
l'immediatezza della denuncia al venditore
comporta che questi, ove destinatario del suddetto
rilievo anticipato, risulti tutelato ancor più
sollecitamente e pertanto è irrilevante che la
denuncia successiva alla verifica, da parte del
compratore, della fondatezza del dubbio, sia
tardiva.
Cassazione, 24/4/98
n. 4219
E' ravvisabile la
rinuncia, per facta concludentia, del venditore ad
eccepire la decadenza - rientrante nella
disponibilità delle parti - del compratore dalla
garanzia per vizi se, malgrado la denuncia oltre
il termine di otto giorni dalla scoperta, quegli
ha inviato un suo tecnico per esaminare il guasto.
Cassazione, 8/7/95
n. 7541
Il termine di
decadenza previsto dall'art. 1495 c.c. per
l'azione di garanzia dei vizi della cosa venduta
decorre dalla effettiva scoperta dei vizi, che si
ha quando il compratore ne abbia acquistato
certezza obiettiva e completa (e non dalla data in
cui i vizi avrebbero potuto essere astrattamente
conosciuti) e che, conseguentemente, quando i vizi
sono stati appresi dal compratore con la
necessaria certezza solo attraverso la relazione
di un consulente nominato dal giudice in un
accertamento tecnico preventivo, non può farsi
coincidere automaticamente con la data di deposito
della relazione, della quale non può presumersi
che le parti abbiano avuto notizia prima della
comunicazione della cancelleria.
Garanzia
e condono edilizio
Chi acquista un
immobile per il quale è costretto a fare una
sanatoria edilizia, può agire in giudizi per
chiedere la riduzione del prezzo pagato al
venditore, ma non a rivalersi contro terze persone
che pure sono corresponsabili ai sensi della legge
n. 47 del 1985 degli abusi (come, ad esempio, il
direttore dei lavori o il progettista)
Cassazione,
15/11/97 n. 11322
Gli acquirenti di un
bene immobile edificato in difformità dalla
concessione edilizia, che abbiano chiesto (ed
ottenuto) la sanatoria di cui all'art. 31 L. 47
del 1985 in qualità di proprietari del bene,
possono agire in giudizio per la riduzione del
prezzo, giusto dispositivo degli artt. 1490 e 1492
c.c., ma non anche esercitare il diritto di
rivalsa di cui all'art. 6 della legge citata,
qualora le lamentate difformità non risultino
essenziali o totali rispetto alla rilasciata
concessione.