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IL Riconoscimento dei vizi da parte del venditore

 


Se il venditore riconosce i vizi della cosa venduta, perde importanza il fatto che sia stata o meno fatta dall'acquirente la denuncia nei termini prescritti. Se si impegna a eliminare i vizi, è come se fosse stato concluso un nuovo contratto, sottoposto all'ordinario termine di prescrizione di dieci anni. Al fine del risarcimento dei danni, il venditore dovrà dimostrare di non avere conosciuti prima i vizi, altrimenti dovrà pagare.

Cassazione, 19/6/00 n. 8294
Qualora il venditore, tenuto per legge alla garanzia dei vizi, riconosca la sussistenza di difetti della prestazione eseguita ed assuma, in luogo all'obbligazione di garanzia rientrante nel contenuto dell'originario contratto; l'obbligo di eliminare i vizi stessi, si configura a carico di tale parte un'obbligazione nuova ed autonoma (rispetto a quella di garanzia) non soggetta ai termini di prescrizione e decadenza previsti dalla disciplina del contratto di vendita (art. 1495 c.c.) restando soggetta all'ordinaria prescrizione decennale.
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Cassazione, 26/5/98 n. 5226
Il riconoscimento dei vizi da parte del venditore, pur se successivo al termine di decadenza stabilito dall'art. 1495 C.C. per la denuncia di essi da parte del compratore, impedisce la decadenza di questi dal diritto alla garanzia e gli consente di farlo valere in via di eccezione, anche oltre il termine di prescrizione di cui al 3° comma della medesima norma.

Cassazione, 5/5/98 n. 4520
Il riconoscimento da parte del venditore dell'esistenza dei vizi della cosa venduta esonera l'acquirente dall'onere della loro tempestiva denuncia (art. 1495, 2° comma C.C.) e rende irrilevante l'accertamento del momento in cui sono stati dal medesimo conosciuti.

Cassazione, 29/8/97 n. 8234
Il riconoscimento da parte del venditore dei vizi della cosa alienata e il contestuale impegno che egli abbia assunto di eliminarli mediante le riparazioni o la sostituzione della cosa difettosa con un'altra, determina la costituzione di un'obbligazione che essendo soggettivamente nuova ed autonoma rispetto a quella originaria di garanzia è sempre svincolata, indipendentemente dalla volontà delle partì, dai termini di decadenza e di prescrizione fissati dall'art. 1495 c.c. ed è invece soggetta alla prescrizione ordinaria decennale.

Cassazione, 20/5/97 n. 4464
Il riconoscimento dei vizi della cosa venduta da parte del venditore - che rende superflua la denunzia dei vizi stessi o la comunicazione della denunzia entro i prescritti termini - non è soggetto ad una forma determinata e può esprimersi attraverso qualsiasi manifestazione, purché univoca e convincente, senza alcuna necessità che ad esso si accompagni l'ammissione di una responsabilità o l'assunzione di obblighi. Ai fini del risarcimento del danno spettante al compratore per i vizi della cosa venduta l'art. 1494 c.c. pone una presunzione a carico del venditore di conoscenza di detti vizi, anche se occulti, per cui l'obbligo della garanzia è escluso soltanto se il venditore fornisca la prova liberatoria di avere ignorato senza sua colpa i vizi medesimi.
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Cassazione, 13/6/96 n. 5434
Il riconoscimento da parte del venditore dell'esistenza dei vizi della cosa venduta, impedisce il verificarsi a carico del compratore della decadenza di cui all'art. 1495, 2' comma, c.c., per la mancata denunzia dei vizi entro il termine di otto giorni dalla loro scoperta, previsto nel 1° comma dello stesso articolo, ma non vale ad interrompere il decorso del termine annuale di prescrizione del diritto alla garanzia per i vizi stessi, al qual fine è necessario che il riconoscimento abbia ad oggetto non tanto i vizi denunziati quanto il diritto dell'acquirente alla garanzia e che esso intervenga prima del compimento del termine annuale di prescrizione previsto dal 3° comma del menzionato art. 1495 c.c., potendo peraltro un riconoscimento successivo del diritto valere come rinunzia alla prescrizione già maturatasi. Che l'azione risarcitoria promossa dal compratore verso il proprio diretto venditore non può coinvolgere il produttore della merce, in quanto l'autonomia che presenta ciascuna delle due vendite non consente di indirizzare detta azione nei confronti di quest'ultimo.

Cassazione, 13/1/95 n. 381
A differenza del semplice riconoscimento del vizio o del difetto di qualità, che rende soltanto superflua la denunzia del compratore, il riconoscimento che il venditore faccia, verificatasi la decadenza, dei vizi della cosa e l'impegno che egli assume con la controparte di eliminarli, dà vita ad una nuova obbligazione, con estinzione per novazione dell'obbligazione originaria, quando detto impegno sia assunto in luogo dell'obbligazione di garanzia rientrante nel contenuto dell'originario contratto.



Termine di denuncia vizi, prescrizione e decadenza

Il termine di otto giorni di decadenza per la denuncia di vizi occulti decorre solo da quando si sia consolidata la certezza che i vizi dipendono da una responsabilità del venditore. Ad interrompere il termine di decadenza basta anche solo una denuncia basata solo sul sospetto dell'esistenza di vizi della cosa venduta, anche se non ancora accertati. Se il venditore invia un suo tecnico per esaminare il guasto in seguito a una denuncia effettuata dopo gli otto giorni di decadenza, rinuncia di fatto ad eccepire il termine di decadenza.

Cassazione, 30/8/00 n. 11452
Il termine per la denunzia dei vizi della cosa venduta, decorre dal ricevimento del bene soltanto per i vizi apparenti, mentre per i vizi non rilevabili attraverso un rapido e sommario esame della cosa, il termine decorre dal momento della loro scoperta, la quale ricorre allorché il compratore abbia acquisito la certezza oggettiva della esistenza del vizio. 

Cassazione, 3/8/00 n. 10188
L'azione di risoluzione del contratto di compravendita per i vizi che rendano la cosa venduta inidonea all'uso si fonda sul disposto degli art. 1490, 1492 e 1495 c.c., e soggiace ai termini di decadenza e di prescrizione di cui all'art. 1495 stesso codice, termini che riguardano tutte le azioni spettanti al compratore per vizi o mancanza di qualità della cosa venduta, ma non per consegna di aliud pro alio, ipotesi più grave di inadempimento - che si realizza quando la cosa consegnata sia completamente diversa da quella contrattata, appartenendo ad un genere del tutto diverso, o sia assolutamente priva delle capacità funzionali necessarie a soddisfare i bisogni dell'acquirente - assoggettata alla disciplina dell'azione di risoluzione per inadempimento ex art. 1453 c.c., e, quindi svincolata dall'osservanza dei predetti termini.

Cassazione, 23/5/00 n. 6735
Il termine di decadenza per la denuncia dei vizi della cosa venduta ai sensi dell'art. 1495 c.c. decorre solo dal momento dell'acquisita oggettiva conoscenza dei vizi e nel caso che a tal fine si proceda ad accertamento tecnico preventivo dal momento della comunicazione della cancelleria del relativo esito.


Cassazione, 8/5/98 n. 4657
Il termine di decadenza per la denuncia dei vizi della cosa venduta decorre dal momento dell'acquisita certezza dell'esistenza di essi ed è posto nell'interesse del compratore, sì che questi può anche rilevare la mancanza di qualità promesse all'atto del ritiro della cosa, pur se a tale momento ha soltanto il sospetto dell'inutilizzabilità concreta. Mentre l'immediatezza della denuncia al venditore comporta che questi, ove destinatario del suddetto rilievo anticipato, risulti tutelato ancor più sollecitamente e pertanto è irrilevante che la denuncia successiva alla verifica, da parte del compratore, della fondatezza del dubbio, sia tardiva.

Cassazione, 24/4/98 n. 4219
E' ravvisabile la rinuncia, per facta concludentia, del venditore ad eccepire la decadenza - rientrante nella disponibilità delle parti - del compratore dalla garanzia per vizi se, malgrado la denuncia oltre il termine di otto giorni dalla scoperta, quegli ha inviato un suo tecnico per esaminare il guasto.


Cassazione, 8/7/95 n. 7541
Il termine di decadenza previsto dall'art. 1495 c.c. per l'azione di garanzia dei vizi della cosa venduta decorre dalla effettiva scoperta dei vizi, che si ha quando il compratore ne abbia acquistato certezza obiettiva e completa (e non dalla data in cui i vizi avrebbero potuto essere astrattamente conosciuti) e che, conseguentemente, quando i vizi sono stati appresi dal compratore con la necessaria certezza solo attraverso la relazione di un consulente nominato dal giudice in un accertamento tecnico preventivo, non può farsi coincidere automaticamente con la data di deposito della relazione, della quale non può presumersi che le parti abbiano avuto notizia prima della comunicazione della cancelleria.



Garanzia e condono edilizio

Chi acquista un immobile per il quale è costretto a fare una sanatoria edilizia, può agire in giudizi per chiedere la riduzione del prezzo pagato al venditore, ma non a rivalersi contro terze persone che pure sono corresponsabili ai sensi della legge n. 47 del 1985 degli abusi (come, ad esempio, il direttore dei lavori o il progettista)

Cassazione, 15/11/97 n. 11322
Gli acquirenti di un bene immobile edificato in difformità dalla concessione edilizia, che abbiano chiesto (ed ottenuto) la sanatoria di cui all'art. 31 L. 47 del 1985 in qualità di proprietari del bene, possono agire in giudizio per la riduzione del prezzo, giusto dispositivo degli artt. 1490 e 1492 c.c., ma non anche esercitare il diritto di rivalsa di cui all'art. 6 della legge citata, qualora le lamentate difformità non risultino essenziali o totali rispetto alla rilasciata concessione.

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