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PRIMA CASA: I BOX PERTINENZIALI.

Benefici prima casa: agevolata la costruzione di box pertinenziali

L'appalto per la costruzione del box pertinenziale ad un'abitazione acquistata con l'agevolazione per la «prima casa» è soggetto all'aliquota IVA ridotta al 4%, anche se la costruzione è realizzata in un momento successivo alla realizzazione o all'acquisto dell'abitazione principale. Così si è espressa l’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 39/E del 17 marzo 2006, in risposta ad un'istanza d'interpello formulata da un contribuente, in merito alla costruzione di un'autorimessa pertinenziale alla propria abitazione principale non di lusso, acquistata con i benefici «prima casa», di cui alla Nota II bis, all’art. 1 della Tariffa, Parte I, allegata al DPR 131/1986 (ai fini IVA, n. 21, della Tabella A, Parte II, allegata al DPR 633/1972). Come noto, la citata disciplina (comma 3 della Nota II bis) ammette l'acquisto agevolato, anche con atto separato, delle pertinenze alla «prima casa», limitatamente ad una sola unità classificata in ciascuna delle categorie catastali: C/2 (cantine, soffitte, magazzini), C/6 (autorimesse, rimesse, scuderie) e C/7 (tettoie chiuse o aperte).

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